Home Blog Pagina 2

Erosione del suolo: cos’è, cause, conseguenze e come prevenirla

0

Cos’è l’Erosione del Suolo 

L’erosione del suolo è il processo di distacco, trasporto e deposizione degli strati superficiali del terreno, causato dall’azione di agenti naturali come acqua, vento e gravità, ma accelerato in misura crescente dalle attività umane. Si tratta di uno dei fenomeni di degrado ambientale più gravi e silenziosi del nostro pianeta: il suolo si perde in modo progressivo e spesso impercettibile, ma i suoi effetti sono profondi e duraturi.

Il suolo è una risorsa considerata non rinnovabile nei tempi della vita umana: occorrono tra i 100 e i 1.000 anni per formare appena 1-3 cm di terra fertile. Per questo motivo, qualsiasi perdita superiore a 1 tonnellata per ettaro all’anno è considerata irreversibile in un arco di 50-100 anni. Secondo l’ISPRA, l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, l’erosione del suolo è riconosciuta tra le otto principali minacce per il suolo europeo identificate dalla Strategia Tematica della Commissione Europea. 

I dati globali e Italiani: un’emergenza silenziosa 

L’entità del problema è enorme a scala globale e nazionale. 

Ogni 5 secondi si perde l’equivalente di un campo da calcio di suolo fertile. Circa il 33% dei suoli mondiali è già degradato; entro il 2050 la quota potrebbe superare il 90%.

Il 95% del cibo globale dipende direttamente o indirettamente dal suolo. L’erosione comporta una perdita economica stimata in circa 400 miliardi di dollari all’anno di produzione agricola.

Le stime della Global Soil Partnership (FAO) indicano che ogni anno vengono erose decine di miliardi di tonnellate di suolo dai terreni coltivabili; uno studio su Nature Communications (2017) valuta circa 35 miliardi di tonnellate nel 2001, cresciute del 2,5% entro il 2012.

A livello europeo: 

L’erosione complessiva del suolo nell’Unione Europea ammonta a 1 miliardo di tonnellate all’annoCirca il 24% della superficie agricola UE è colpita dall’erosione idrica; tale quota potrebbe crescere fino al 25% entro il 2050. L’erosione idrica non sostenibile colpisce circa il 32% dei terreni agricoli europei.

A livello italiano: 

L’Italia perde mediamente 8,77 tonnellate per ettaro all’anno per erosione idrica, valore nettamente superiore alla media europea. L’80% dei terreni agricoli italiani, pari al 23% del territorio nazionale, è soggetto a fenomeni erosivi. Il 17,4% della superficie nazionale risulta in stato di degrado, secondo i dati ISPRA al 2019.

Tra il 2012 e il 2019, l’erosione ha interessato circa 540 km² di territorio italiano, soprattutto nelle aree percorse da incendi. In Italia è andato perso il 28% dei terreni coltivabili negli ultimi 25 anni.

La collina, pur occupando solo il 17% del territorio dell’Emilia-Romagna, contribuisce al 51% del totale del suolo eroso nella regione, con valori medi di erosione di 31,73 Mg/ha/anno.

I tipi di erosione del suolo 

Germoglio che viene battuto dalla pioggia

L’erosione si manifesta in forme diverse, a seconda dell’agente principale e delle caratteristiche del territorio. È possibile distinguere tre macro-categorie principali.

Erosione idrica 

È la forma più diffusa, causata dall’acqua piovana e dal ruscellamento superficiale (runoff). L’acqua in caduta colpisce il suolo, disgrega gli aggregati e trasporta le particelle a valle. Si suddivide in più stadi progressivi:

Tipo Descrizione 
Splash erosion (erosione per gocce) Le gocce di pioggia (diametro ~5 mm, velocità ~32 km/h) colpiscono il suolo disaggregando le particelle. È il primo stadio del processo.
Sheet erosion (erosione laminare) Rimozione uniforme di un sottile strato superficiale su ampie superfici. Spesso non riconoscibile immediatamente, ma responsabile di enormi perdite di nutrienti. 
Rill erosion (erosione per rigagnoli/solchi) L’acqua si incanalizza in piccoli solchi (rill) sempre più profondi. Segue la fase laminare e può evolvere in forme più gravi.
Gully erosion (erosione per burroni) Formazione di canali profondi e larghi che rendono il terreno inutilizzabile per l’agricoltura. Forma più severa e difficilmente reversibile.
Erosione spondale Erosione delle rive dei fiumi durante le piene, con alterazione del corso idrico e danni alle infrastrutture.
Erosione sotterranea (piping) L’acqua si incanala sotto la superficie creando cavità che possono causare il crollo delle strutture sovrastanti. 

Erosione eolica 

Causata dal vento, che solleva e trasporta le particelle di suolo più fini, tipicamente in ambienti aridi, semi-aridi o privi di copertura vegetale. Colpisce soprattutto le zone pianeggianti esposte e i terreni con scarsa umidità. Oltre alla perdita di suolo, produce fenomeni di desertificazione.

Erosione gravitazionale 

Include smottamenti, colate detritiche e frane, tipici delle zone collinari e montuose. Si verifica quando la forza di gravità supera la resistenza degli strati del suolo, spesso in concomitanza con precipitazioni intense o incendi. 

L’erosione è un processo naturale, ma le attività umane la accelerano drasticamente. Le cause si dividono in naturali e antropiche. 

Piogge intense e concentrate: l’intensità delle precipitazioni è il principale fattore climatico. Piogge forti, specialmente dopo lunghi periodi di siccità, aumentano notevolmente il rischio erosivo.

Pendenza e morfologia del terreno: i versanti ripidi favoriscono il deflusso rapido delle acque e l’erosione.

Caratteristiche geologiche e pedologiche: la composizione del suolo (erodibilità, permeabilità, struttura degli aggregati) ne determina la vulnerabilità.

Vento: nei climi aridi, il vento erode e trasporta le particelle superficiali più fini.

Incendi: distruggono la copertura vegetale e alterano le proprietà idrauliche del suolo, rendendolo più vulnerabile all’erosione. Studi dimostrano che la perdita di suolo in aree forestali può essere 150% superiore in caso di concomitanza di piogge estreme e incendi.

Cause umane

Deforestazione: la rimozione di alberi e vegetazione espone il suolo all’azione diretta di pioggia e vento.

Pratiche agricole non sostenibili: aratura profonda e frequente, monocoltura, sovrairrigazione e uso di macchinari pesanti compattano il suolo riducendone la permeabilità.

Pascolo eccessivo (overgrazing): il bestiame distrugge la copertura erbacea e compatta il terreno, aumentandone la vulnerabilità all’erosione.

Terreni lasciati nudi: i campi privi di coltura o copertura vegetale dopo il raccolto sono i più esposti all’azione erosiva.

Rimozione di siepi e fasce tampone: le piante ai bordi dei campi fungono da barriere naturali contro l’erosione eolica e idrica.

Costruzione e urbanizzazione: la realizzazione di strade e infrastrutture destabilizza il suolo e aumenta il ruscellamento superficiale.

Cambiamenti climatici: modificando i cicli idrologici, aumentano la frequenza e l’intensità degli eventi meteorologici estremi, aggravando i processi erosivi. Proiezioni scientifiche indicano un aumento dell’erosione dal 30 al 66% entro il 2070 rispetto al 2015.

Il Modello RUSLE: come si misura l’erosione 

La quantità di suolo eroso viene stimata principalmente con la RUSLE (Revised Universal Soil Loss Equation), un’equazione empirica internazionale, adottata anche a livello europeo e dall’ISPRA.

L’USDA considera tollerabile un tasso di erosione fino a 11,2 Mg/ha/anno per suoli profondi e a substrato rinnovabile. I dati europei collocano l’Italia ben al di sopra della media continentale.

Coltivazioni su un terreno secco

Le ripercussioni dell’erosione si fanno sentire su molteplici livelli: ambientale, agricolo, economico e sociale.

Perdita di Fertilità 

L’erosione rimuove lo strato più superficiale del suolo, ricco di sostanza organica, minerali e microorganismi essenziali alla vita delle piante. Il suolo restante è meno fertile, più povero e meno produttivo. Le colture risentono immediatamente di questa perdita: le radici trovano meno acqua, meno ossigeno e meno nutrienti. Il 68% dei terreni agricoli italiani ha già perso oltre il 60% del carbonio organico originariamente presente.

L’erosione prolungata può avviare terreni fertili verso la desertificazione: la perdita irreversibile della capacità produttiva del suolo. In Italia il fenomeno è particolarmente evidente al Sud, dove i periodi di siccità si sommano a un’erosione già intensa. Secondo l’ISPRA, il 17,4% della superficie nazionale mostra segni di degrado avanzato.

Il materiale eroso trasporta con sé fertilizzanti, pesticidi e metalli pesanti verso i corsi d’acqua, causando inquinamento diffuso e fenomeni di eutrofizzazione di fiumi e laghi. Questo compromette gli ecosistemi acquatici e riduce la qualità dell’acqua potabile. 

Rischio Idrogeologico 

L’erosione riempie di sedimenti i corsi d’acqua, riducendone la capacità di portata e aumentando il rischio di esondazioni e alluvioni. Sui versanti collinari e montani, l’indebolimento dello strato superficiale del suolo può innescare frane e smottamenti.

L’erosione riduce la capacità del suolo di sequestrare carbonio. Quando il suolo si degrada, il carbonio organico viene liberato nell’atmosfera, contribuendo all’aumento dei gas serra. Studi dell’UE stimano che l’erosione accelerata nei terreni agricoli europei potrebbe portare a un aumento del 35% del carbonio “eroso” nel periodo 2016-2100. 

Perdita di Biodiversità 

Il suolo ospita una straordinaria varietà di organismi — batteri, funghi, lombrichi, insetti — che regolano i cicli biogeochimici fondamentali. L’erosione distrugge questo ecosistema sotterraneo, riducendo la biodiversità complessiva del territorio.

Come prevenire e contrastare l’erosione del suolo 

La buona notizia è che l’erosione può essere significativamente ridotta con pratiche corrette di gestione del suolo. Le soluzioni più efficaci combinano misure agronomiche, strutturali e normative.

Mantenere il terreno coperto è la difesa più efficace contro l’erosione. Le colture di copertura (leguminose, cereali autunnali, brassiche) proteggono la superficie dal dilavamento e migliorano la struttura del suolo. Studi dimostrano che le cover crops possono ridurre le perdite di sedimento mediamente di 20,8 tonnellate per acro rispetto ai terreni non protetti nei campi a lavorazione tradizionale. La senape, ad esempio, riduce la perdita di suolo fino all’82% rispetto a un terreno senza copertura.

Agricoltura Conservativa 

L’agricoltura conservativa riduce o elimina l’aratura, favorisce la rotazione delle colture e mantiene i residui colturali sul suolo. La riduzione delle lavorazioni profonde diminuisce la dispersione degli aggregati del suolo e incrementa la vita biologica (in particolare i lombrichi).

Terrazzamenti 

Nelle zone collinari e montane, i terrazzamenti frenano il deflusso dell’acqua, riducono la pendenza effettiva e minimizzano l’erosione. È una delle tecniche tradizionali più efficaci, ancora ampiamente applicata in molte aree del Mediterraneo.

La piantumazione di alberi e siepi lungo i margini dei campi o all’interno dei sistemi colturali stabilizza il suolo con le radici, riduce la velocità del vento e del deflusso idrico. I sistemi agroforestali, che integrano colture agricole con specie arboree, sono tra le soluzioni più efficaci per la conservazione del suolo a lungo termine, specialmente per le piccole aziende nei Paesi in via di sviluppo.

Le fasce verdi ai bordi dei campi (siepi, alberi, erba alta) fungono da barriere fisiche che rallentano il deflusso dell’acqua e trattengono i sedimenti prima che raggiungano i corsi d’acqua. 

Arare seguendo le curve di livello del terreno, e non perpendicolarmente alla pendenza, riduce la velocità di deflusso dell’acqua e quindi la forza erosiva.  Evitare il sovraccarico di bestiame su un’area, praticare il pascolo rotazionale e mantenere la copertura erbacea sono misure fondamentali per ridurre l’erosione nei pascoli.

Normativa e politiche 

La Strategia Europea per la Biodiversità e l’Agenda 2030 dell’ONU (obiettivo 15.3) prevedono il ripristino dei terreni degradati e la lotta alla desertificazione. In Italia, la normativa PAC (Politica Agricola Comune) impone alle aziende agricole che ricevono sussidi di garantire una copertura vegetale minima del suolo per almeno 90 giorni nel periodo novembre-maggio.

Il legame tra erosione e cambiamenti climatici 

L’erosione del suolo e i cambiamenti climatici si alimentano a vicenda in un circolo vizioso. Le precipitazioni più intense e concentrate dopo periodi di siccità — un pattern sempre più frequente a causa del riscaldamento globale — aumentano direttamente il rischio erosivo. Al tempo stesso, l’erosione riduce la capacità del suolo di sequestrare carbonio atmosferico, aggravando il riscaldamento globale.

Le proiezioni per il futuro sono preoccupanti: secondo scenari analoghi a quelli IPCC, l’erosione del suolo potrebbe aumentare dal 30 al 66% entro il 2070 rispetto ai livelli del 2015, a seconda delle politiche adottate in materia di uso del suolo e cambiamenti climatici. Per compensare le perdite attese negli scenari peggiori, le tecniche di agricoltura conservativa dovrebbero essere applicate su almeno il 60% dei terreni coltivabili nel mondo (contro l’attuale 11-14%).

L’erosione del suolo in Italia: un quadro di sintesi 

L’Italia presenta caratteristiche geografiche e climatiche che la rendono particolarmente vulnerabile all’erosione: orografia prevalentemente collinare e montuosa, precipitazioni spesso intense e concentrate, agricoltura diffusa su versanti acclivi. Il Sud è la zona più a rischio a causa della combinazione di siccità prolungate, piogge intense stagionali e suoli già degradati. 

Secondo il Rapporto “Il suolo italiano ai tempi della crisi climatica” (Re Soil Foundation, 2023), redatto con il contributo di Università di Bologna e Politecnico di Torino: 

47 su 100 metri quadrati di suolo italiano presentano qualche forma di degrado. L’80% dei terreni agricoli è sottoposto a fenomeni erosivi. Il 68% ha perso oltre il 60% del carbonio organico originario 

Il vicedirettore generale FAO Maurizio Martina ha avvertito: “Senza un’inversione di tendenza, potremmo perdere la totalità della terra fertile e coltivabile entro i prossimi 60 anni”.  

L’erosione del suolo è un’emergenza ambientale che tocca la sicurezza alimentare, la stabilità degli ecosistemi e la mitigazione dei cambiamenti climatici. In Italia e nel mondo, il suolo si perde molto più velocemente di quanto si formi. La combinazione di pratiche agricole insostenibili, deforestazione e cambiamenti climatici ha portato il sistema al limite. Le soluzioni esistono e sono accessibili — dall’agricoltura conservativa alle cover crops, dai terrazzamenti al rimboschimento — ma richiedono una volontà politica e una consapevolezza pubblica ancora insufficienti.

Proteggere il suolo significa proteggere il cibo che mangiamo, l’acqua che beviamo e il clima del pianeta. 

Fonti principali: ISPRA, FAO Global Soil Partnership, Re Soil Foundation, Scienza in Rete (SNPA), Arpae Emilia-Romagna, Joint Research Centre UE. 

Bibliografia

  1. Erosione del suolo — Italiano – ISPRA 
  2. Soil Erosion: Causes, Effects, and Prevention – OHSE – Soil erosion is the gradual wearing away of topsoil due to natural elements such as wind, water, or … 
  3. Erosione del suolo, quando ci togliamo il terreno sotto i piedi – Sta proprio sotto i piedi ed è fondamentale per svariati processi biochimici; è alla base della nost… 
  4. Stato del suolo italiano: cosa sapere – Erosione, carenza di carbonio organico, inquinamento minano la salute del suolo italiano. L’analisi … 
  5. Key messages | Global Symposium on Soil Erosion – 33% of the Earth’s soils are already degraded and over 90% could become degraded by 2050 (FAO and IT… 
  6. Il suolo italiano è malato. Ecco i numeri più preoccupanti … – Ogni 100 metri quadri di suolo, 47 presentano qualche forma di degrado. L’80% dei terreni agricoli, … 
  7. Il suolo italiano è malato. Ecco tutti i numeri. – di Emanuele Isonio – Ogni 100 metri quadri di suolo, 47 presentano qualche forma di degrado. L’80% d… 
  8. 1 miliardo di tonnellate l’anno: focus sull’erosione del suolo europeo – L’erosione complessiva del suolo, in tutta l’UE, ammonta a 1 miliardo di tonnellate all’anno. Circa … 
  9. EROSIONE IDRICA – indicatori ambientali ISPRA – Dalle stime europee l’Italia, perde mediamente 8.77 tonnellate/ettaro * anno, ben superiore alla med… 
  10. Erosione, desertificazione e perdita di carbonio, il degrado … – (Adnkronos) – Ogni 100 metri quadri di suolo, 47 presentano qualche forma di degrado. L’80% dei terr… 
  11. Non solo alluvioni, in Italia avanza la desertificazione: il 18% dei … – Secondo l’Ispra «il 17,4% della superficie è in uno stato di degrado» che «si manifesta attraverso l… 
  12. In Italia avanza la desertificazione, Ispra: il 17,4% del suolo … – Si celebra oggi la trentesima Giornata mondiale per la lotta alla desertificazione, ma in base ai da… 
  13. Erosione suolo – Arpae Emilia-Romagna – Il modello stima una perdita media annua di 9,91 Mgha-1anno-1 di suolo, se si considera l’intera s… 
  14. www.zanon.it › notizie › erosione-suolo-agricolo-cause-soluzioni – Scopri cos’è l’erosione del suolo, perché riduce la produttività dei campi e come prevenirla con buo… 
  15. Soil Erosion, Definition, Types, Causes, Factors, Impact – Soil erosion explained with definition, types, causes and impacts on agriculture, land degradation a… 
  16. Emilia-Romagna – Erosione suolo – null 
  17. Soil Erosion: Meaning, Types, Causes, Effects – Allen – Soil erosion is the detachment, transport, and deposition of the topmost layer of soil from one loca… 
  18. [PDF] Il processo di erosione.pdf – Avviene quando si ha rimozione uniforme di suolo dalla superficie ad opera dell’acqua che comincia a… 
  19. Soil Erosion: The Main Types, Causes, And Control Measures – Soil erosion is a form of land degradation caused by natural and anthropogenic factors. Timely preve… 
  20. Desertificazione: cos’è, cause e soluzioni – Enel Green Power – La desertificazione è un processo di degrado del suolo che trasforma terre fertili in aree aride e d… 
  21. L’erosione del suolo – Unife 
  22. Erosione idrica del suolo 
  23. Erosione del suolo – Piattaforma Nazionale Adattamento … 
  24. L’erosione del suolo – regione campania – assessorato agricolturaagricoltura.regione.campania.it › pdf › er… 
  25. Soil Erosion: Causes, Effects, and Prevention Strategies – Delve into its causes, ranging from natural forces to human activities, and uncover the far-reaching… 
  26. Come prevenire l’erosione del suolo? Pratiche agrotecniche e … – Riduci l’erosione, migliora la struttura del suolo e aumenta le rese con metodi moderni e sostenibil… 
  27. Il Degrado del suolo — Italiano – ISPRA – Il degrado del suolo sta avvenendo a un ritmo allarmante, contribuendo a un drammatico declino della… 
  28. Cover Crops at Work: Covering the Soil to Prevent Erosion – SARE – An overview of cover crop impacts on soil losses from agricultural production systems.1 Download thi… 
  29. Soluzioni per ridurre l’erosione in terreni collinari e … – Elaborare un modello di agricoltura conservativa che contrasti i fenomeni erosivi del suolo e che mi… 
  30. The Causes and Effects of Soil Erosion, and How to Prevent It – Soil is eroding more quickly than it is being formed. Sustainable land management can help control s… 
  31. Copertura vegetale dei terreni per prevenire l’erosione del suolo … 

Cosa sono le foreste temperate: il bioma a quattro stagioni

0

Le foreste temperate sono un bioma terrestre che si sviluppa nelle fasce climatiche a quattro stagioni, dove la temperatura media annuale oscilla tra i tre e i diciotto gradi e le precipitazioni, distribuite nell’arco dell’anno, variano tra i cinquecento e i millecinquecento millimetri. Sono dominate da alberi a foglia larga, in larga parte caducifoglie, e costituiscono il paesaggio forestale più diffuso in Europa, Nord America orientale e Asia nord-orientale. In Italia coprono gran parte dell’Appennino e delle aree prealpine, dal castagno di bassa quota alle faggete sommitali.

Sono foreste familiari. Le vediamo dal finestrino salendo in montagna, le attraversiamo per un pranzo in agriturismo, le riconosciamo nei rossi del foliage di novembre. Proprio perché così vicine, tendiamo a sottovalutarle. In realtà sono tra gli ecosistemi più alterati del pianeta: in Europa le foreste temperate allo stato primario sono meno dell’uno per cento della superficie forestale residua. Il resto è stato tagliato, piantato, convertito, frammentato. Capire cosa sono le foreste temperate è il primo passo per leggerle in modo diverso, e per riconoscere quando vengono sacrificate in nome del «green» che non c’è.

Dove si trovano le foreste temperate nel mondo

Le foreste temperate occupano una fascia abbastanza definita dell’emisfero boreale, tra i trenta e i cinquantacinque gradi di latitudine. In Europa si estendono dalla Francia atlantica alla Polonia orientale, risalendo fino alla Scandinavia meridionale. In Nord America coprono l’intera fascia orientale degli Stati Uniti e il sud del Canada. In Asia orientale dominano il paesaggio di Giappone, Corea e Cina nord-orientale, con una diversità vegetale eccezionale perché la regione ha sofferto meno le glaciazioni e ha conservato specie relitte.

Esistono anche foreste temperate nell’emisfero australe, in Cile meridionale, Nuova Zelanda e Tasmania: in quei contesti l’umidità elevata fa parlare più precisamente di foreste temperate pluviali, un sottotipo in cui le piogge superano i duemila millimetri annui.

In Italia il bioma è presente praticamente ovunque il paesaggio non sia stato trasformato in coltivo o in costruito. Copre i rilievi appenninici, le Prealpi, le aree collinari di mezza quota. Si tratta per lo più di foreste secondarie, ricresciute dopo l’abbandono dei pascoli e dei coltivi marginali nel Novecento. Sono boschi giovani, strutturalmente semplificati, che hanno bisogno di tempo e di tutela per tornare a funzionare come ecosistemi maturi.

Il clima che definisce il bioma

Quattro stagioni distinte, piogge distribuite durante l’anno, temperature medie annuali miti: nessun mese troppo freddo, nessuno torrido. Estati non aride, inverni non artici. È un clima di equilibrio, che permette alle specie arboree di seguire un ciclo annuale scandito: ripresa vegetativa in primavera, crescita in estate, riposo invernale.

Da questo clima deriva una delle firme più riconoscibili del bioma, la caduta delle foglie. La gran parte degli alberi delle foreste temperate sono caducifoglie: perdono il fogliame in autunno. Non è una coincidenza estetica; è una strategia evolutiva per ridurre le perdite d’acqua nei mesi in cui il suolo può congelare e l’acqua liquida diventa difficile da assorbire. Da qui il termine tecnico «foreste temperate decidue», che definisce il sottotipo più diffuso alle nostre latitudini.

La flora delle foreste temperate

La composizione varia per continente. In Europa dominano il faggio (Fagus sylvatica), diverse specie di quercia (cerro, rovere, roverella, farnia), il carpino, il frassino, l’acero montano, il tiglio. In Nord America lo spettro si allarga: aceri da zucchero, betulle gialle, querce bianche e rosse, noci americani, faggi nordamericani. In Asia orientale la diversità arborea raddoppia rispetto all’Europa, proprio per la continuità climatica conservata nei millenni.

Un bosco temperato maturo non è solo chioma. Ha diversi strati sovrapposti: una chioma principale, uno strato intermedio di arbusti e giovani alberi, un piano erbaceo di felci e fioriture di sottobosco, e infine il suolo con muschi, licheni, funghi e lettiera in decomposizione. È la stratificazione a reggere la biodiversità del bioma: ogni livello ospita specie specialiste, adattate a quel microclima e a quella disponibilità di luce.

La fauna delle foreste temperate

Nei boschi temperati italiani ed europei vivono specie che il grande pubblico conosce poco ma che sono parte integrante del paesaggio. Il cervo, il capriolo, il cinghiale. Il lupo, tornato a popolare Appennini e Alpi dopo la pressione venatoria novecentesca. L’orso bruno marsicano, superstite in Abruzzo con una popolazione sotto i cinquanta individui. Il tasso, la martora, la volpe, lo scoiattolo rosso. E poi centinaia di specie di uccelli, dai picchi ai rapaci notturni, passando per i passeriformi migratori che usano questi boschi come stazione di sosta sulla rotta fra Africa ed Europa settentrionale.

C’è poi la fauna invertebrata, quella che i censimenti spesso non catturano ma che regge il sistema: migliaia di specie di insetti, molluschi, aracnidi, collemboli. Su di loro poggiano la decomposizione della lettiera, l’impollinazione, il riciclo dei nutrienti. Se spariscono loro, il bosco smette di funzionare, anche se restano in piedi i tronchi.

Foreste temperate decidue e foreste temperate sempreverdi

Il bioma non è monolitico. La distinzione più importante è quella tra foreste temperate decidue, dove le latifoglie perdono le foglie in autunno, e foreste temperate sempreverdi, dove le stesse latitudini sono occupate da latifoglie a foglia persistente o da miste con conifere. Le prime sono il paesaggio tipico dell’Europa centrale e degli Stati Uniti orientali. Le seconde sono più diffuse nell’emisfero australe e in alcune aree atlantiche come la Cornovaglia o la costa basca, dove il clima oceanico e la scarsa escursione termica rendono meno vantaggiosa la strategia del riposo invernale.

Foreste temperate e foreste boreali: la differenza in sintesi

Le foreste boreali (la taiga) si trovano più a nord, oltre il cinquantacinquesimo parallelo, in un clima dove l’inverno dura sei o sette mesi. Sono dominate da conifere (abete rosso, pino silvestre, larice, abete bianco) e hanno una biodiversità arborea molto più povera. Le foreste temperate, collocate a sud, hanno stagioni meno estreme, latifoglie caducifoglie come specie dominanti e una ricchezza di specie animali e vegetali nettamente superiore. In montagna i due biomi si sfiorano: nelle Alpi italiane il passaggio dal faggio all’abete rosso è un esempio di transizione tra foresta temperata e foresta subboreale di quota.

Foreste temperate in Italia: dagli Appennini alle Alpi

In Italia il bioma si esprime in forme diverse a seconda della quota. In pianura quasi non esiste più: le foreste planiziali di farnia e carpino sono state cancellate dall’agricoltura e dall’urbanizzazione fin dal Medioevo, e oggi ne restano frammenti minuscoli (Bosco della Fontana, Bosco di Mesola, residui planiziali friulani). Nelle aree collinari e submontane sopravvivono boschi di cerro, roverella e castagno, con l’acero campestre, il carpino nero e l’orniello.

In montagna arrivano le faggete, che nell’Appennino toccano i duemila metri di quota. Le faggete vetuste italiane, dall’Abruzzo al Pollino, sono iscritte nel patrimonio mondiale Unesco come parte del bene seriale transnazionale «Ancient and Primeval Beech Forests of the Carpathians and Other Regions of Europe». Sono tra i pochi frammenti di foresta temperata europea ancora assimilabili a uno stato primario, con alberi di oltre cinquecento anni e una stratificazione quasi intatta.

Le minacce alle foreste temperate

Tre pressioni pesano oggi sulle foreste temperate italiane ed europee. La prima è la conversione: quando una foresta viene tagliata per far posto a cantieri, infrastrutture, impianti sportivi o energetici, il bosco non torna, o torna dopo generazioni. La seconda è la frammentazione, cioè la riduzione delle foreste a isole disconnesse che le specie animali non riescono più ad attraversare. Strade, elettrodotti, zone industriali tagliano i corridoi ecologici e isolano popolazioni che lentamente si impoveriscono geneticamente. La terza è il cambiamento climatico, che sta spostando verso nord e verso l’alto la fascia climatica in cui queste foreste riescono a vivere. Il faggio italiano sta già perdendo terreno alle quote più basse, soppiantato da specie più termofile.

A queste pressioni si aggiungono pratiche di gestione discutibili: tagli eccessivi spacciati per «manutenzione», piantagioni monospecifiche passate per rimboschimento, capitozzature urbane che replicano in città la stessa logica predatoria che danneggia i boschi extraurbani. Il filo che lega la deforestazione di Cortina, il taglio di viali storici nelle città italiane e la monocoltura forestale finanziata come «energia verde» è lo stesso: chiamare sostenibile un’operazione che di sostenibile non ha nulla.

Perché proteggere le foreste temperate

Le foreste temperate assorbono anidride carbonica. Regolano il ciclo dell’acqua. Stabilizzano i suoli. Riducono il rischio idrogeologico delle aree a valle. Ospitano una quota di biodiversità non sostituibile con altri ambienti. Forniscono servizi ecosistemici che, se dovessero essere replicati con opere artificiali, costerebbero cifre fuori scala: ogni ettaro di bosco maturo vale, in termini di servizi quantificati, diverse migliaia di euro l’anno.

C’è poi un argomento che non entra nei bilanci. I boschi temperati italiani sono i luoghi in cui si è sedimentata per secoli la memoria del paesaggio: transumanze, carbonaie, rivolte contadine, resistenza partigiana, pellegrinaggi. Tagliare un bosco maturo significa cancellare una stratificazione culturale oltre che ecologica. E significa farlo in tempi in cui ricostruirla, se mai ci riuscissimo, richiederebbe secoli.

Capire cosa sono le foreste temperate significa dotarsi dello strumento minimo per distinguere una gestione forestale seria da una narrazione di comodo. È il punto di partenza di un’educazione civica ambientale che non si fermi allo slogan.

Bibliografia

https://www.reteruralenazionale.it/inventarioforestale. CREA e Arma dei Carabinieri, 2021. Inventario Nazionale delle Foreste e dei Serbatoi Forestali di Carbonio (INFC 2015), rilevazioni sulla superficie forestale italiana e la sua composizione.

https://www.isprambiente.gov.it/it/pubblicazioni/stato-dellambiente. ISPRA, 2024. Annuario dei dati ambientali, capitoli su foreste, biodiversità e uso del suolo.

https://www.eea.europa.eu/publications/state-of-nature-in-the-eu-2020. European Environment Agency, 2020. State of nature in the EU, rapporto sullo stato di conservazione degli habitat forestali europei ai sensi delle Direttive Habitat e Uccelli.

https://whc.unesco.org/en/list/1133. Unesco World Heritage Centre, 2017 e aggiornamenti successivi. Ancient and Primeval Beech Forests of the Carpathians and Other Regions of Europe, scheda del bene seriale transnazionale che include le faggete vetuste italiane.

https://www.fao.org/forest-resources-assessment. FAO, 2020. Global Forest Resources Assessment, dati globali sullo stato delle foreste e sui tassi di deforestazione e degrado forestale.

https://www.reteclima.it. Rete Clima, 2023. Materiali divulgativi su biomi forestali, servizi ecosistemici e assorbimento di carbonio delle foreste temperate.

https://eywadivulgazione.it. Eywa Divulgazione, 2025. Sezione dossier: investigazioni su deforestazione, capitozzatura urbana, biomasse e gestione forestale in Italia.

Disinfestazioni antizanzare urbane: cosa finisce davvero nell’aria delle nostre città

Arriva giugno e torna il rito. Il furgone passa all’alba, la nebbia bianca striscia lungo i marciapiedi, l’avviso sul portone è comparso la sera prima. Finestre chiuse, panni ritirati, ciotola del gatto dentro casa, bambini lontani dai giardini pubblici per qualche ora. Si chiama adulticidazione, in gergo tecnico, e in molti Comuni italiani è ormai una consuetudine estiva così radicata che nessuno si chiede più cosa contenga quella nebbia, chi l’abbia scelta, e su quale base.

Eppure la domanda è semplice, e ha una risposta scritta. Da qualche parte, in un ufficio comunale, esistono una determina di affidamento, un capitolato tecnico, una scheda di sicurezza. Sono atti pubblici. Il cittadino ha diritto di leggerli, e spesso non sa di averlo.

Tre livelli di lotta, una sola prassi

Combattere le zanzare in città non è una faccenda binaria. Le indicazioni tecniche dell’ISPRA (l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) e quelle dell’Istituto Superiore di Sanità descrivono da anni una gerarchia a tre gradini. Il primo è la prevenzione: rimuovere i ristagni d’acqua dove le zanzare depongono le uova, cioè tombini, caditoie, sottovasi, copertoni abbandonati, grondaie intasate. Il secondo è il controllo larvale, ovvero trattamenti mirati nei focolai che non si possono eliminare fisicamente, usando prodotti biologici selettivi come il «Bacillus thuringiensis israelensis», un batterio del suolo i cui cristalli proteici agiscono in modo molto più selettivo degli insetticidi chimici, colpendo principalmente le larve di zanzare, simulidi e alcuni altri ditteri nematoceri. Il terzo, l’ultimo, è l’adulticidazione, cioè la nebulizzazione che tutti conosciamo, prevista solo come misura d’emergenza in situazioni circoscritte, per esempio in presenza di focolai accertati di arbovirosi, le malattie trasmesse da zanzare come Dengue, Chikungunya, West Nile.

In una parte ampia della prassi comunale italiana, questa piramide è rovesciata. L’adulticida viene in testa, il larvicida viene saltato o fatto in fretta, la prevenzione viene scaricata sul cittadino con un’ordinanza infilata sul sito comunale a maggio inoltrato. E qui sta il punto: non è un problema di zanzare, è un problema di programmazione.

Le specie con cui abbiamo a che fare, peraltro, sono almeno due, e vanno trattate in modo diverso. «Aedes albopictus», la zanzara tigre, si riproduce in piccoli volumi d’acqua, anche un tappo di bottiglia rovesciato in un vaso, e vive a stretto contatto con noi, nei cortili, nei balconi, nelle aiuole. «Culex pipiens», la zanzara comune, preferisce acque più ferme e più ampie, caditoie, vasche, fossi. Bombardarle entrambe con la stessa nebulizzazione serale è, nel migliore dei casi, un colpo di ramazza. Nel peggiore, un danno collaterale generalizzato.

Piretroidi: cosa c’è davvero in quella nebbia

Veniamo al contenuto del furgone. Fra le molecole più utilizzate nelle disinfestazioni adulticide urbane italiane ci sono i piretroidi di sintesi, in particolare la permetrina e la deltametrina. Un Quaderno ISPRA del 2015, uno dei documenti tecnici italiani più organici sul tema, ha stimato in circa 150 milioni di euro l’anno la spesa delle amministrazioni pubbliche italiane per la profilassi antizanzara, con quantitativi di sostanze attive riversate nell’ambiente di rilievo. Non stiamo parlando di una voce marginale di bilancio, ma di una spesa pubblica significativa, sulla quale il dibattito cittadino resta limitato.

I piretroidi di sintesi sono analoghi sintetici delle piretrine naturali estratte dal «Chrysanthemum cinerariifolium», il piretro, e rispetto a queste ultime sono generalmente più stabili, motivo per cui sono diventati lo standard dei formulati insetticidi. Agiscono sul sistema nervoso degli insetti mantenendo aperti i canali del sodio delle cellule nervose: in parole povere, provocano iperattività nervosa, paralisi e morte.

Finora sembrerebbe quasi una buona notizia. Il problema è un dettaglio che nei comunicati comunali non compare quasi mai: i piretroidi sono insetticidi ad ampio spettro. Le stesse Linee guida regionali dell’Emilia-Romagna 2024 lo dicono con chiarezza: gli adulticidi non sono selettivi, colpiscono anche insetti utili come api, farfalle e altri impollinatori, e presentano profili ecotossicologici rilevanti per gli organismi acquatici. La selettività promessa nei manifesti comunali è soprattutto una selettività di orario, non di bersaglio biologico: il trattamento notturno riduce il rischio di esposizione diretta per le api bottinatrici, ma non elimina l’impatto sulla fauna non bersaglio.

Il quadro europeo di riferimento è il Regolamento UE 528/2012 sui biocidi, che fissa regole stringenti su autorizzazione, etichettatura, valutazione dei rischi. Regole che esistono sulla carta. Verificare se vengono rispettate, appalto per appalto, è un altro paio di maniche, e un successivo Quaderno ISPRA del 2022 sui biocidi e il principio di precauzione lo dice senza giri: la disciplina italiana andrebbe aggiornata per regolare l’uso dei prodotti antizanzara in chiave sostenibile, privilegiando la gestione integrata.

Il paradosso delle città amiche delle api

Vale la pena dirlo chiaramente. Molti dei Comuni che oggi firmano patti simbolici per la tutela degli impollinatori, aderiscono a reti europee sulla biodiversità urbana, finanziano corridoi ecologici e aiuole fiorite insieme alle scuole, sono gli stessi che in parallelo affidano contratti pluriennali di disinfestazione adulticida a base di permetrina o deltametrina. Non è malafede, nella maggior parte dei casi. È compartimentazione amministrativa: un ufficio scrive la delibera ambientale, un altro firma la determina di igiene pubblica, e i due documenti raramente si incontrano. Il risultato è che si costruisce un hotel per api a marzo e si nebulizza il parco a giugno.

Gli effetti non restano nei parchi. I piretroidi dilavano con la pioggia nelle caditoie, finiscono nei canali, raggiungono i corpi idrici, dove la letteratura scientifica internazionale e i documenti tecnici di riferimento convergono su un punto essenziale: in ambiente urbano queste molecole non spariscono dopo l’alba, possono redistribuirsi tra acqua di dilavamento, sedimenti dei corpi idrici, microfauna del suolo, superfici trattate. L’impatto sugli invertebrati acquatici, che stanno alla base della catena alimentare dei pesci, è documentato, così come l’impatto sugli impollinatori.

L’alternativa che esiste, e che qualcuno già pratica

Non stiamo parlando di utopia. L’Emilia-Romagna ha strutturato e progressivamente consolidato, a partire dall’epidemia di chikungunya del 2007, un piano regionale di sorveglianza e controllo delle arbovirosi che ribalta la piramide, mette al primo posto il monitoraggio entomologico (cioè contare davvero le zanzare nei vari quartieri, con trappole, prima di decidere dove intervenire), punta massicciamente sul controllo larvale nelle caditoie stradali, coinvolge cittadini e scuole nella rimozione dei focolai. Il Centro Agricoltura Ambiente «Giorgio Nicoli» di Crevalcore, riferimento italiano sulla materia, documenta da anni l’efficacia di questo approccio.

L’Organizzazione Mondiale della Sanità lo chiama «Integrated Vector Management», gestione integrata dei vettori, e lo indica come quadro operativo raccomandato a livello internazionale. In Italia il quadro nazionale è il Piano nazionale di prevenzione, sorveglianza e risposta alle Arbovirosi 2020-2025 (sancito con Accordo Stato-Regioni del 15 gennaio 2020 e prorogato per l’anno 2026), che conferma prevenzione e controllo larvale come prima linea d’intervento. Non è una moda ambientalista. È la raccomandazione sanitaria.

Perché allora tanti Comuni restano fermi all’adulticida? Due ragioni, poco eroiche. La prima è che la lotta integrata richiede personale, mappe dei focolai, sopralluoghi, continuità, cose che costano tempo e non si improvvisano a giugno. La seconda è che il furgone che passa all’alba è visibile, rassicurante, fotografabile. Si vede che il Comune «sta facendo qualcosa». Il tecnico che ispeziona una caditoia con un bicchierino di plastica in mano per contare le larve, no.

La comunicazione ai cittadini: il capitolo che nessuno scrive

C’è poi la questione dell’informazione preventiva, che meriterebbe un articolo a sé e forse lo avrà. Le buone pratiche operative, fra cui quelle sviluppate in Emilia-Romagna e fra i riferimenti tecnici italiani più chiari, prevedono che prima di un trattamento adulticida la popolazione venga informata con un preavviso minimo di 24 ore, indicando area interessata, tempi dell’intervento, principio attivo impiegato e precauzioni da adottare. Non esiste però un obbligo nazionale uniforme, e questo spiega la disomogeneità territoriale. La realtà che chiunque abbia vissuto un’estate italiana fuori dall’Emilia-Romagna conosce è diversa: avvisi affissi la sera prima, lessico generico («prodotto a base di piretroidi» senza numero di autorizzazione ministeriale), cautele raramente esplicitate per soggetti allergici e asmatici, bambini piccoli e altri gruppi vulnerabili, e quasi mai un’informazione chiara per chi tiene api in contesto urbano, scheda di sicurezza invisibile.

Il silenzio informativo non è un dettaglio estetico. È la condizione che impedisce al cittadino di sapere, e quindi di chiedere. Rompere quel silenzio è esattamente ciò che l’accesso civico consente di fare.

Cosa può chiedere un cittadino, a chi, e come

Veniamo al nodo operativo, che è poi il motivo per cui questo articolo esiste. In Italia ogni cittadino, senza bisogno di dimostrare un interesse personale, può presentare al proprio Comune una richiesta di accesso civico generalizzato ai sensi dell’articolo 5 comma 2 del decreto legislativo 33 del 2013, il cosiddetto FOIA italiano (dall’inglese «Freedom of Information Act»). È gratuita, si può inviare anche via PEC (posta elettronica certificata), canale preferibile perché lascia prova della consegna, e il Comune ha trenta giorni per rispondere. Il termine può essere sospeso fino a dieci giorni in presenza di controinteressati, cioè soggetti i cui interessi potrebbero essere toccati dall’accesso. In caso di silenzio o rifiuto esistono strumenti di riesame previsti dalla stessa norma.

Gli atti che vale la pena chiedere, quando si parla di disinfestazioni antizanzare, sono diversi e tutti pubblici per natura. La determina di affidamento del servizio, con il relativo capitolato tecnico, dice chi esegue i trattamenti, con quale contratto, per quale cifra, su quali zone. Il piano annuale di intervento indica calendario e modalità. Le schede tecniche e di sicurezza dei prodotti biocidi effettivamente impiegati contengono il numero di autorizzazione ministeriale, le avvertenze d’uso, i dati di tossicità per organismi non bersaglio. I verbali di monitoraggio entomologico, se esistono, raccontano se il Comune ha davvero contato le zanzare prima di decidere o se ha semplicemente replicato il calendario dell’anno precedente. Le eventuali relazioni ARPA sulle ricadute ambientali completano il quadro. L’ordinanza sindacale che impone ai privati la rimozione dei ristagni, infine, dice se il Comune sta facendo anche la sua parte di prevenzione o se si limita a scaricare tutto sulla cittadinanza nell’ultima settimana di maggio.

C’è un ultimo aspetto importante, forse il più politico di tutti. Si può chiedere al Comune, per iscritto, se ha adottato un piano di lotta integrata conforme alle linee guida ISPRA e al Piano nazionale arbovirosi. La risposta, oppure l’assenza di risposta, è già di per sé un’informazione. Un Comune che non sa cosa rispondere sta dicendo qualcosa di molto preciso sulla propria programmazione.

L’ufficio competente varia a seconda delle organizzazioni locali, tipicamente si chiama Ambiente, Igiene Pubblica, o Servizi Ecologici. La PEC istituzionale del Comune si trova sui siti ufficiali e sull’«Indice dei domicili digitali della pubblica amministrazione» (IPA). Il testo della richiesta può essere semplice: una frase che cita la norma, l’elenco degli atti, la richiesta di trasmissione in formato digitale. Nessuna laurea in giurisprudenza richiesta. Chi vuole segnalare problemi ambientali più ampi al proprio Comune trova negli stessi strumenti la stessa porta di ingresso.

La misura del civismo

Le zanzare continueranno a esserci. Sono più vecchie di noi, più resistenti di quasi ogni strategia, e con il riscaldamento climatico avanzeranno dove prima non arrivavano. Non è questo il problema. Il problema è come le combattiamo, con quali costi ambientali, con quali alternative ignorate, e soprattutto con quale opacità nei confronti di chi respira la nebbia del furgone delle sei del mattino.

L’atto amministrativo esiste. Per definizione è pubblico. Chiederlo non è un gesto ostile, è il minimo sindacale di una cittadinanza che ha smesso di accettare le cose per come si presentano. Il green si fa con le determine, non solo con i manifesti.

Approfondimenti Eywa

https://eywadivulgazione.it/segnalare-problema-comune-accesso-atti-foia/

Eywa Divulgazione, 2025. Guida pratica al FOIA italiano: come scrivere una richiesta di accesso civico al proprio Comune, quali atti chiedere, come gestire silenzi e rifiuti.

https://eywadivulgazione.it/caditoie-tombini-manutenzione-allagamenti/

Eywa Divulgazione, 2025. Caditoie e tombini come punto critico della manutenzione urbana, con implicazioni dirette anche sui focolai larvali di zanzara.

https://eywadivulgazione.it/come-creare-un-balcone-amico-di-api-e-farfalle/

Eywa Divulgazione, 2025. Guida per trasformare il balcone in habitat di supporto per impollinatori urbani, specie esposte agli effetti non bersaglio dei trattamenti adulticidi.

https://eywadivulgazione.it/manuale-uso-balcone-respira-istruzioni-non-esperti/

Eywa Divulgazione, 2025. Istruzioni operative per non esperti sulla qualità dell’aria domestica e sulle categorie sensibili, utili nei giorni di trattamento adulticida.

https://eywadivulgazione.it/inquinamento-aria-casa-fonti-soluzioni/

Eywa Divulgazione, 2025. Mappa ragionata delle fonti di inquinamento indoor e delle soluzioni praticabili, con riferimenti utili alla protezione dei soggetti a rischio.

https://eywadivulgazione.it/segnalare-problema-verde-urbano-guida-pratica/

Eywa Divulgazione, 2025. Come segnalare al Comune problemi nella gestione del verde urbano, con indicazioni sui canali istituzionali e sui tempi di risposta.

https://eywadivulgazione.it/alberi-citta-genova-verde-pubblico-il-protocollo-dati-devono-seguirlo/

Eywa Divulgazione, 2025. Il caso Genova come esempio di come i protocolli tecnici sul verde urbano debbano basarsi su dati pubblici verificabili, logica trasferibile alla gestione zanzare.

Bibliografia essenziale

https://www.isprambiente.gov.it/it/pubblicazioni/quaderni/ambiente-e-societa/impatto-sugli-ecosistemi-e-sugli-esseri-viventi-delle-sostanze-sintetiche-utilizzati-nella-profilassi-anti-zanzara

ISPRA, Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, 2015. Quaderni Ambiente e Società 10/2015, «Impatto sugli ecosistemi e sugli esseri viventi delle sostanze sintetiche utilizzate nella profilassi antizanzara», a cura di Pietro Massimiliano Bianco. Documento tecnico italiano che analizza i principi attivi impiegati nella disinfestazione urbana, quantifica la spesa pubblica nazionale in circa 150 milioni di euro annui, raccomanda il ricorso alla gestione integrata.

https://www.isprambiente.gov.it/files2022/pubblicazioni/quaderni/quad_natbio_17_22_biocidi.pdf

ISPRA, Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, 2022. Quaderni Natura e Biodiversità 17/2022, «I biocidi e il principio di precauzione nella lotta alla zanzara tigre». Analisi del quadro europeo sui biocidi applicato alle disinfestazioni antizanzara, con indicazione della gestione integrata come strategia di riferimento e richiamo all’aggiornamento della normativa italiana.

https://www.epicentro.iss.it/arbovirosi/documentazione-italia

ISS, Istituto Superiore di Sanità, Epicentro. Pagina ufficiale di documentazione sulle arbovirosi in Italia, con collegamento al Piano nazionale di prevenzione, sorveglianza e risposta alle Arbovirosi 2020-2025, sancito con Accordo Stato-Regioni del 15 gennaio 2020 e prorogato per l’anno 2026, quadro nazionale italiano per il controllo dei vettori.

https://zanzaratigreonline.it/Media/686c3f91-3d92-432d-920f-b588b7848091/Zanzare-24_LG_adulticidi.pdf

Regione Emilia-Romagna, Gruppo Tecnico Regionale, 2024. «Linee guida regionali per il corretto utilizzo dei trattamenti adulticidi contro le zanzare». Riferimento tecnico italiano fra i più chiari e aggiornati sulle cautele operative, il preavviso minimo di 24 ore alla popolazione, i rischi per soggetti sensibili, per api e per la fauna non bersaglio.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32012R0528

Unione Europea, 2012. Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi. Quadro normativo europeo per l’autorizzazione e l’uso dei principi attivi impiegati nelle disinfestazioni urbane, piretroidi di sintesi compresi.

https://echa.europa.eu/it/information-on-chemicals/biocidal-active-substances

ECHA, European Chemicals Agency. Database ufficiale delle sostanze attive biocide autorizzate nell’Unione Europea, con classificazioni di pericolo, proprietà tossicologiche e schede per singola sostanza.

https://www.who.int/publications/i/item/9789241502801

World Health Organization, 2012. «Handbook for Integrated Vector Management». Manuale tecnico OMS che definisce l’Integrated Vector Management come quadro operativo raccomandato a livello internazionale per il controllo dei vettori, base metodologica dell’Integrated Mosquito Management.

https://www.caa.it/

Centro Agricoltura Ambiente «Giorgio Nicoli» Srl, Crevalcore (Bologna). Centro italiano di riferimento sulla lotta integrata alle zanzare, con pubblicazioni scientifiche e applicative sull’efficacia dei metodi larvali e sulla sostenibilità dei piani regionali.

https://salute.regione.emilia-romagna.it/notizie/il-fatto/lotta-alle-zanzare-al-via-il-piano-regionale-arbovirosi-2025-e-r

Regione Emilia-Romagna, Assessorato Politiche per la Salute. Piano regionale di sorveglianza e controllo delle arbovirosi, caso italiano documentato di approccio integrato con monitoraggio entomologico e prevalenza del controllo larvale sull’adulticidazione, in collaborazione con ARPAE e IZSLER.

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/04/05/13G00076/sg

Repubblica Italiana, 2013. Decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni», pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 80 del 5 aprile 2013 e modificato dal d.lgs. 97/2016 che ha introdotto l’accesso civico generalizzato. Articolo 5 comma 2, termine di trenta giorni per la risposta, sospensione fino a dieci giorni in caso di controinteressati.

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1990/08/18/090G0294/so

Repubblica Italiana, 1990. Legge 7 agosto 1990 n. 241, «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi», pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 1990. Quadro normativo per l’accesso documentale, articoli 22 e seguenti.

Biodiversità: definizione e importanza per il futuro del Pianeta

0

Quando si parla di biodiversità, si entra in un territorio che tocca contemporaneamente la scienza, l’economia, la salute pubblica e persino la cultura. È un concetto che riassume, in una sola parola, la straordinaria varietà della vita che popola la Terra: dai batteri invisibili che rendono fertile il suolo, fino alle foreste pluviali che regolano il clima globale. Comprenderne il significato è il primo passo per rendersi conto di quanto il nostro benessere quotidiano dipenda da un equilibrio sottile, oggi messo seriamente a rischio.

Biodiversità: definizione e importanza secondo le fonti ufficiali

La definizione più autorevole e internazionalmente riconosciuta di biodiversità è quella adottata dalla Convenzione sulla Diversità Biologica (CBD), firmata a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992 e ratificata ad oggi da 196 Paesi. Secondo l’articolo 2 del trattato, la diversità biologica è «la variabilità degli organismi viventi di qualsiasi origine, inclusi gli ecosistemi terrestri, marini e acquatici e i complessi ecologici di cui essi sono parte», comprendendo la diversità all’interno delle specie, tra le specie e tra gli ecosistemi. L’ISPRA, l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, traduce questa definizione in termini più immediati, descrivendola come la ricchezza di vita presente sul pianeta: milioni di piante, animali e microrganismi, insieme al patrimonio genetico che essi custodiscono e agli ecosistemi che concorrono a formare.

Sul piano internazionale, la piattaforma scientifica di riferimento è l’IPBES (Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services), spesso definita «l’IPCC della biodiversità». Istituita nel 2012, riunisce oltre 140 Paesi membri e fornisce valutazioni scientifiche indipendenti che guidano le scelte politiche globali. L’IPBES insiste su un aspetto cruciale: la biodiversità non riguarda solo il numero di specie, ma anche la varietà di funzioni che esse svolgono negli ecosistemi, dalla produzione primaria al ciclo dei nutrienti, dalla decomposizione all’impollinazione.

I tre livelli della diversità biologica

Per capire davvero cosa sia la biodiversità occorre immaginarla come una struttura a tre livelli interconnessi. Il primo è quello genetico, che riguarda la variabilità del patrimonio ereditario all’interno di una stessa specie: è ciò che permette a una popolazione di adattarsi ai cambiamenti ambientali e di resistere a malattie e parassiti. Il secondo livello è quello specifico, ossia la varietà delle specie che abitano un determinato territorio. Il terzo è quello ecosistemico, che descrive la pluralità di ambienti naturali — foreste, praterie, zone umide, barriere coralline, deserti — e delle relazioni che in essi si stabiliscono tra organismi viventi e componenti abiotiche.

Questi tre piani non sono compartimenti stagni, ma un sistema integrato. La perdita di variabilità genetica rende una specie più fragile; la scomparsa di una specie può compromettere un intero ecosistema; il degrado di un ecosistema, a sua volta, accelera la perdita di specie e geni, innescando un circolo vizioso difficile da arrestare.

Perché la biodiversità è importante per la vita umana

Parlare di biodiversità: definizione e importanza significa riconoscere che la nostra sopravvivenza dipende direttamente dai servizi che la natura offre gratuitamente. Gli ecosistemi sani producono ossigeno, purificano l’acqua, regolano il clima, fertilizzano i suoli, impollinano le colture e mitigano l’impatto di fenomeni estremi come alluvioni e siccità.

L’IPBES sottolinea che la natura, attraverso i suoi processi ecologici ed evolutivi, sostiene la qualità dell’aria, dell’acqua e del suolo da cui dipende ogni attività umana, contribuendo inoltre a dimensioni immateriali come l’identità culturale, il benessere psicologico e l’ispirazione artistica.

Un esempio concreto aiuta a capire. Una parte rilevante delle colture alimentari globali dipende, in misura più o meno ampia, dall’impollinazione operata da insetti, uccelli e pipistrelli: senza api e farfalle, settori come la frutticoltura, l’orticoltura e la produzione di caffè o cacao subirebbero contraccolpi economici enormi. L’agricoltura biologica, come evidenziato dal primo Rapporto Annuale sulla Biodiversità in Italia redatto dal National Biodiversity Future Center (NBFC), si rivela uno strumento di conservazione attiva, capace di preservare la fertilità del suolo e gli habitat naturali.

Lo stato di salute della biodiversità oggi

I dati disponibili raccontano una situazione preoccupante. Il Living Planet Report 2024 del WWF, basato sull’indice curato dalla Zoological Society of London, ha registrato un calo medio del 73% nelle popolazioni globali di vertebrati monitorati tra il 1970 e il 2020 [web:9]. Gli ecosistemi di acqua dolce sono i più colpiti, con una diminuzione dell’85%, seguiti da quelli terrestri (-69%) e marini (-56%); in America Latina e nei Caraibi il declino tocca addirittura il 95%.

Parallelamente, degli oltre otto milioni di specie viventi presenti sulla Terra, circa un milione è oggi a rischio estinzione, e più dell’80% degli habitat europei versa in cattivo stato di conservazione.

Anche il Global Risk Report 2025 del World Economic Forum colloca la perdita di biodiversità e il collasso degli ecosistemi tra i principali rischi globali di lungo periodo, accanto agli eventi meteorologici estremi e alla scarsità di risorse naturali. Si tratta di una minaccia che non riguarda soltanto la natura selvaggia: significa meno cibo, meno acqua, più pandemie, più instabilità economica e sociale.

Le cause della perdita di biodiversità

Secondo l’ISPRA, il principale fattore di perdita di biodiversità animale e vegetale su scala globale è la distruzione, degradazione e frammentazione degli habitat, dovuta in minima parte a calamità naturali e soprattutto ai profondi cambiamenti del territorio operati dall’uomo [web:6]. La conversione di foreste tropicali in coltivazioni di soia, canna da zucchero e palma da olio è emblematica: la FAO stima che negli ultimi dieci anni siano andati perduti in media 13 milioni di ettari di foreste l’anno, una superficie pari a quella della Grecia, con Brasile, Indonesia e Repubblica Democratica del Congo tra i Paesi più colpiti.

A questa pressione si aggiungono lo sfruttamento eccessivo delle risorse, l’inquinamento di aria, acqua e suolo, la diffusione di specie invasive e, in misura crescente, il cambiamento climatico.

Quest’ultimo agisce in modo duplice: da un lato è conseguenza della distruzione di foreste e zone umide, che secondo l’IPCC contribuiscono per circa il 20% alle emissioni globali di gas serra; dall’altro è esso stesso causa di perdita di biodiversità, perché altera i cicli stagionali, acidifica gli oceani e rende inospitali habitat un tempo rigogliosi.

L’Italia, cuore della biodiversità mediterranea

Il nostro Paese occupa una posizione privilegiata all’interno del bacino del Mediterraneo, considerato uno dei principali hotspot mondiali di biodiversità. Secondo il National Biodiversity Future Center, l’Italia ospita circa il 50% delle specie vegetali e il 30% di quelle animali di interesse conservazionistico.

Dalle Alpi alla macchia mediterranea, dalle zone umide del delta del Po alle praterie di Posidonia nei mari del Sud, il territorio italiano è un mosaico ecologico di rara complessità. Proprio per questo la sua tutela rappresenta una responsabilità scientifica ed etica, oltre che un’opportunità economica per settori come il turismo sostenibile, l’agroalimentare di qualità e la ricerca biotecnologica.

Proteggere la biodiversità: una sfida globale

La risposta internazionale si articola su più fronti. L’ISPRA monitora indicatori specifici di biodiversità e capitale naturale, fornendo ai decisori politici strumenti per valutare l’efficacia delle misure adottate a livello italiano, europeo e internazionale. Ma la protezione della natura non può essere delegata solo a trattati e istituzioni: richiede scelte quotidiane come consumi più consapevoli, alimentazione sostenibile, riduzione degli sprechi, sostegno all’agricoltura biologica e alle aree protette. Ogni gesto, per quanto piccolo, contribuisce a mantenere in vita quella rete invisibile che tiene insieme il tessuto del vivente.

Un patrimonio da custodire

La biodiversità non è un lusso ecologico né una questione riservata agli esperti: è la trama stessa della vita, il fondamento invisibile del nostro benessere economico, sanitario e culturale. Riconoscerne il valore significa smettere di considerarla un’eredità scontata e iniziare a trattarla come un capitale da amministrare con cura, per noi e per le generazioni che verranno. La scienza ci ha consegnato dati inequivocabili e la politica ha delineato gli strumenti; resta da compiere, come società, il passo decisivo: trasformare la consapevolezza in azione, prima che l’equilibrio sottile che regge il Pianeta si spezzi in modo irreversibile.

Fonti

ISPRA – Biodiversità
ISPRA – Minacce alla biodiversità
ISPRA – Biodiversità e capitale naturale
IPBES – Global Assessment Report
GreenFacts – IPBES Biodiversity Assessment
Parlamento Europeo – La biodiversità sta scomparendo
WWF – Living Planet Report 2024
FederBio / NBFC – Rapporto Annuale Biodiversità Italia 2025
Rete Clima – Global Risk Report 2025
A2A – Biodiversità e Convenzione di Rio
Nature-based Insights – Defining Biodiversity 

Earth Day 2026: il pianeta chiede la nostra voce 

0

 

Ogni anno, il 22 aprile, un miliardo di persone in 193 Paesi si ferma per riflettere sulla Terra che abitano. Non è un giorno come gli altri: è l’Earth Day, la Giornata mondiale della Terra, l’evento ambientale più partecipato del pianeta. Quest’anno ricorre il 56° anniversario di una ricorrenza storica, e l’Italia è di nuovo in prima linea. 

Dalla California al mondo: la storia di una rivoluzione verde 

Tutto comincia con un disastro. Nel gennaio 1969, al largo di Santa Barbara in California, una piattaforma petrolifera della Union Oil esplode e riversa in mare oltre 10 milioni di litri di greggio. La fauna marina viene devastata, l’opinione pubblica americana scossa. L’immagine di un oceano coperto di petrolio diventa il simbolo di un sistema produttivo fuori controllo. 

È in questo clima che il senatore democratico del Wisconsin Gaylord Nelson, da tempo convinto ambientalista, decide che è ora di agire. Prende ispirazione dalle grandi manifestazioni studentesche contro la guerra in Vietnam e lancia l’idea di una giornata nazionale dedicata alla difesa dell’ambiente. Il 22 aprile 1970 quella visione diventa realtà: circa 20 milioni di cittadini americani, il 10% della popolazione dell’epoca, scendono in piazza in tutto il Paese. Chiedono leggi più severe contro l’inquinamento, la protezione degli ecosistemi, il rispetto della natura. 

Il discorso di Nelson in quell’occasione è rimasto nella storia: «tutti quanti, a prescindere dall’etnia, dal sesso, dal reddito o dalla provenienza geografica, hanno diritto a un ambiente sano, equilibrato e sostenibile». Parole semplici, rivoluzionarie per l’epoca. 

I risultati arrivano in tempi record. Nel giro di pochi anni nascono negli Stati Uniti il National Environmental Policy Act, il Clean Air Act e il Clean Water Act, le prime grandi leggi ambientali federali. L’Earth Day aveva dimostrato che la mobilitazione dei cittadini cambia le politiche, non solo le coscienze. 

Decenni dopo, il movimento non si è fermato. Oggi coinvolge ogni anno fino a un miliardo di persone in 193 Paesi ed è coordinato dall’organizzazione internazionale EARTHDAY.ORG, con sede a Washington. 

Il tema del 2026: «Our Power, Our Planet» 

Per questa 56ª edizione EARTHDAY.ORG ha scelto un tema tanto diretto quanto potente: «Our Power, Our Planet», in italiano «il nostro potere, il nostro pianeta». Il messaggio è netto: la salvezza dell’ecosistema globale non dipende solo dalla tecnologia o dai governi, ma dalla capacità di ogni cittadino di esercitare il proprio potere decisionale e politico. 

In un momento storico segnato da tensioni geopolitiche, crisi economiche e pressioni crescenti sulle politiche ambientali, l’Earth Day 2026 vuole essere uno scudo contro i passi indietro normativi e un rilancio dell’impegno civico. Il tema sottolinea che le tutele ambientali conquistate nei decenni, sull’aria pulita, sull’acqua, sulla biodiversità, sono oggi sotto pressione in molte parti del mondo. E che solo una cittadinanza attiva può difenderle. 

Gli obiettivi concreti per il 2026 si articolano su più fronti. Accelerare la transizione energetica, promuovendo le rinnovabili non solo come scelta ecologica ma come strumento di indipendenza energetica e riduzione dei costi per le comunità. Difendere le tutele ambientali acquisite, proteggendo le normative vigenti su emissioni, biodiversità e protezione degli ecosistemi.

Riportare al centro i tre pilastri fondamentali di ogni azione locale e globale: aria pulita, acqua pulita, energia pulita. Rilanciare riforestazione e restauro degli ecosistemi, con piantumazioni, pulizia di fiumi, parchi e spiagge, il coinvolgimento attivo di scuole e comunità. Mobilitare civicamente, attraverso registrazioni al voto, assemblee pubbliche con rappresentanti istituzionali, insegnamenti nelle scuole e nelle università. 

In questo contesto si inserisce anche la nuova Legge clima dell’Unione europea, approvata definitivamente dal Parlamento europeo il 10 febbraio 2026 con 413 voti favorevoli. L’obiettivo è una riduzione del 90% delle emissioni nette di gas serra entro il 2040 rispetto ai livelli del 1990, e il raggiungimento della neutralità climatica entro il 2050. Una cornice normativa ambiziosa, che dà forza e urgenza alle celebrazioni dell’Earth Day. 

L’Italia protagonista: «Torniamo a sognare» 

Se a livello internazionale il grido è «Our Power, Our Planet», in Italia la 56ª Giornata mondiale della Terra porta un messaggio altrettanto evocativo: «Torniamo a sognare». L’iniziativa è organizzata dalla Fondazione Earth Day Italia, sede italiana ed europea di EARTHDAY.ORG, in collaborazione con il Movimento dei Focolari, e trasforma Roma nella capitale della sostenibilità per oltre dieci giorni di eventi. 

La risposta è straordinaria: oltre 600 eventi, 250 organizzazioni coinvolte, centinaia di migliaia di partecipanti attesi in tutta la penisola. Dal 2007, anno della prima celebrazione italiana, l’impatto delle iniziative è cresciuto fino a toccare picchi di oltre 200.000 presenze agli eventi live e più di 200 milioni di contatti media solo in ambito nazionale. 

Il villaggio per la Terra a Villa Borghese 

Il cuore delle celebrazioni italiane è il Villaggio per la Terra, allestito nel polmone verde della Capitale tra la Terrazza del Pincio e il Galoppatoio di Villa Borghese, dal 16 al 19 aprile 2026. Per quattro giorni uno dei parchi più belli d’Italia si trasforma in un palcoscenico per attività sportive, culturali e artistiche dedicate alla tutela dell’ambiente. 

Il programma prevede 17 piazze multimediali, ciascuna dedicata a uno dei 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030 dell’ONU. Incontri, laboratori, mostre, spettacoli e un villaggio creativo per i più piccoli animano le giornate, con ingresso gratuito e senza prenotazione. Non mancano concerti, dj set e aperitivi al tramonto. 

Parallelamente, il Festival dell’Educazione alla Sostenibilità, dal 2017 punto di riferimento per la diffusione dell’Agenda 2030, riunisce scuole, imprese, istituzioni, università, ricercatori e media in un grande laboratorio di idee. Le scuole di ogni ordine e grado diventano protagoniste attraverso il contest #IOCITENGO, dove gli studenti raccontano i propri progetti legati alla sostenibilità con opere artistiche, reportage e iniziative innovative. 

I 150 giovani che scrivono il futuro 

Tra i momenti più suggestivi delle celebrazioni 2026, il 16 e 17 aprile 150 giovani provenienti dai Paesi dell’Unione europea si riuniscono sulla Terrazza del Pincio per scrivere il «Manifesto dei sogni dei giovani europei». L’iniziativa è promossa dall’Agenzia nazionale Erasmus+ INDIRE attraverso una metodologia innovativa chiamata DREAM, che consente ai ragazzi di esprimere liberamente la propria visione del futuro e di immaginare i percorsi per realizzarla. 

Il 22 aprile, giorno dell’Earth Day, le celebrazioni italiane si concludono con una serata evento alla Nuvola di Fuksas, l’auditorium di Roma firmato dall’architetto Massimiliano Fuksas, con la maratona multimediale «One People One Planet» e il Concerto per la Terra. 

L’Italia e la sfida climatica: luci e ombre 

L’entusiasmo delle celebrazioni non deve far dimenticare le sfide concrete che l’Italia deve affrontare sul fronte della sostenibilità. Il Piano nazionale integrato energia e clima (PNIEC), principale strumento di pianificazione energetica e climatica del Paese, fissa obiettivi ambiziosi al 2030: il raggiungimento di 131 GW di energia rinnovabile installata (rispetto ai 61 GW del 2022) e una riduzione significativa delle emissioni di gas serra. 

Tuttavia i dati più recenti segnalano ritardi preoccupanti. Secondo il think tank indipendente ECCO, l’Italia accumula un divario di 100 milioni di tonnellate di CO₂ equivalenti rispetto ai propri obiettivi 2030, con i settori dei trasporti e del civile che anziché ridursi continuano a crescere. Il trasporto, che pesa per il 28% delle emissioni nazionali, è in crescita del 7% rispetto al 1990, con un parco di veicoli elettrici dieci volte inferiore agli obiettivi. 

Nel settore edilizio il quadro non è migliore. Il taglio dei bonus fiscali ha ridotto drasticamente i lavori di riqualificazione energetica: gli investimenti per l’efficienza sono crollati da 120 miliardi nel 2021 a 20 miliardi nel 2023. Una tendenza che preoccupa gli esperti in vista delle scadenze europee. 

Sul fronte positivo, la Legge di bilancio 2026 ha reintrodotto misure di incentivazione per la trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, con un iper-ammortamento per gli investimenti in beni strumentali dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028. Un segnale di attenzione, anche se gli ambientalisti chiedono misure più radicali e più urgenti. 

Cosa puoi fare tu, il 22 aprile 

L’Earth Day non è solo una giornata di grandi eventi: è soprattutto un invito all’azione individuale e collettiva. EARTHDAY.ORG ed Earth Day Italia propongono una serie di azioni concrete che chiunque può compiere. 

Partecipare a una pulizia del territorio, per cominciare. Strade, parchi, fiumi, spiagge: ogni spazio verde vicino a casa può diventare il protagonista di un piccolo gesto con un grande impatto. Piantare un albero è un altro gesto potente, e la riforestazione urbana è una delle priorità dell’agenda ambientale italiana, con Roma che ha avviato campagne di forestazione proprio grazie alle celebrazioni dell’Earth Day. Ridurre la plastica usa e getta resta uno degli obiettivi globali più urgenti dell’agenda 2026.

Informarsi e diffondere consapevolezza conta altrettanto: condividere contenuti, partecipare a teach-in nelle scuole e nelle università, coinvolgere la comunità. Scegliere fonti energetiche rinnovabili nella propria abitazione o impresa contribuisce direttamente alla transizione. Infine, seguire gli eventi del Villaggio per la Terra o le iniziative locali organizzate dalle 250 organizzazioni partner in tutta Italia. 

Il messaggio di fondo rimane immutato dal 1970: la Terra non ha bisogno di eroi solitari, ma di comunità consapevoli che agiscono insieme. Come recita il tema di quest’anno, il potere di cambiare le cose è nelle nostre mani. Our Power, Our Planet. 

Bibliografia
EARTHDAY.ORG, 2026. Our Power, Our Planet. Sito ufficiale dell’organizzazione internazionale con sede a Washington che coordina l’Earth Day in 193 Paesi, con il programma globale delle iniziative e i materiali di campagna della 56ª edizione.
Fondazione Earth Day Italia, 2026. 56ª Giornata mondiale della Terra – Torniamo a sognare. Programma completo del Villaggio per la Terra, del Festival dell’Educazione alla Sostenibilità, della serata One People One Planet alla Nuvola di Fuksas e delle oltre 600 iniziative diffuse in tutta Italia.
Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, 2024. Piano nazionale integrato energia e clima (PNIEC). Testo aggiornato con obiettivi al 2030 su rinnovabili, efficienza energetica e riduzione delle emissioni di gas serra.
ECCO – Think tank italiano per il clima, 2025. Italian Climate Report. Analisi indipendente del divario dell’Italia rispetto agli obiettivi 2030 su trasporti, edilizia, industria ed elettrificazione, con stime quantitative sulle 100 milioni di tonnellate di CO₂ equivalenti di scostamento.
Parlamento europeo, 2026. Risoluzione legislativa del 10 febbraio 2026 sulla nuova Legge clima UE. Obiettivo di riduzione del 90% delle emissioni nette entro il 2040 e neutralità climatica al 2050.
INDIRE – Agenzia nazionale Erasmus+, 2026. Manifesto dei sogni dei giovani europei – Metodologia DREAM. Iniziativa con 150 giovani europei sulla Terrazza del Pincio per una visione partecipata del futuro.
Governo italiano, 2025. Legge di bilancio 2026. Reintroduzione dell’iper-ammortamento per investimenti in beni strumentali dal 2026 al 2028 a sostegno della trasformazione tecnologica e digitale.
National Park Service (USA), 2020. The history of Earth Day. Dalla crisi petrolifera di Santa Barbara del 1969 alla prima Earth Day del 1970 e alle principali leggi ambientali statunitensi.

Ecoturismo: cos’è e come riconoscerlo davvero

Parlare di ecoturismo in Italia oggi significa muoversi in un terreno scivoloso: il termine è ovunque, dai pacchetti «green» all’agriturismo sotto casa, ma raramente coincide con ciò che le organizzazioni internazionali intendono davvero per ecoturismo. Sulla SERP trovi di tutto: dal «weekend ecoturistico con spa» al safari fotografico in aree protette, spesso messi sullo stesso piano. E qui sta il punto: per chi lavora sulla transizione ecologica, sapere cos’è l’ecoturismo non è un vezzo semantico, è capire se un viaggio contribuisce a conservare ecosistemi e comunità locali o se è solo turismo tradizionale travestito. Diversi dati sui flussi turistici italiani, tra cui quelli elaborati da ENIT e ISTAT, mostrano quanto sia urgente questa distinzione: il successo turistico e la sostenibilità reale sono ancora ben distanti.

Questo articolo chiarisce che cosa si intende per ecoturismo secondo le definizioni istituzionali di UN Tourism (ex UNWTO), UNEP e Convenzione sulla Biodiversità, come si distingue dal turismo sostenibile in generale e quali criteri operativi puoi usare per valutare un’offerta. L’obiettivo non è trovare il «viaggio perfetto», ma darti strumenti per leggere criticamente brochure, piattaforme e destinazioni, sapendo che un’etichetta verde di per sé non garantisce né sostenibilità né giustizia sociale.

Che cosa è l’ecoturismo: definizione tecnica e istituzionale

Secondo la definizione istituzionale di UN Tourism/UNWTO, richiamata e sintetizzata dal Global Sustainable Tourism Council (GSTC), l’ecoturismo è una forma di turismo basata sulla natura in cui la motivazione principale del viaggio è l’osservazione e l’apprezzamento degli ecosistemi e delle culture tradizionali che vivono in quelle aree; deve includere elementi di educazione e interpretazione ambientale ed è spesso organizzato per piccoli gruppi e operatori specializzati. La International Ecotourism Society (TIES) converge su una definizione molto simile: «viaggio responsabile in aree naturali che conserva l’ambiente, sostiene il benessere delle popolazioni locali e coinvolge interpretazione ed educazione», cioè non solo ridurre il danno, ma generare benefici concreti per territorio e comunità.

La Convenzione sulla Diversità Biologica, nelle sue linee guida su turismo e biodiversità, considera l’ecoturismo uno strumento potenziale per finanziare la conservazione, a patto che siano rispettati limiti di carico degli ecosistemi, distribuzione equa dei benefici economici e partecipazione effettiva delle comunità alle decisioni. In questo quadro, ecoturismo non significa semplicemente «turismo in natura», ma un set di criteri: localizzazione in aree a valore naturalistico, gestione degli impatti, contributi misurabili a conservazione e sviluppo locale, dimensione educativa dichiarata.

Le differenze che contano: ecoturismo, turismo sostenibile e turismo responsabile

Chiarire la distinzione tra ecoturismo e «turismo sostenibile» aiuta a smontare buona parte del marketing creativo che trovi sulle brochure. Il turismo sostenibile, per UNEP e UNWTO, è un approccio trasversale: riguarda qualsiasi forma di turismo che gestisce risorse ambientali, economiche e sociali in modo da ridurre gli impatti negativi e massimizzare quelli positivi, indipendentemente dal fatto che si svolga in città, al mare o in un parco nazionale. L’ecoturismo invece è un segmento di nicchia all’interno di questa galassia, concentrato sulle aree naturali e su esperienze centrate sull’ambiente e le culture locali, come chiarisce il GSTC nella sua pagina dedicata.

D’altra parte, il turismo responsabile è un concetto ancora più focalizzato sul comportamento di chi viaggia: scegliere mezzi di trasporto meno impattanti, strutture gestite localmente, organizzatori trasparenti su salari, diritti e redistribuzione dei ricavi, indipendentemente dal tipo di destinazione. La review di Stronza, Hunt e Fitzgerald (2019), pubblicata sull’«Annual Review of Environment and Resources», mostra che nella pratica molti prodotti venduti come ecoturistici sono in realtà turismo di natura «ammorbidito», con poca attenzione reale a indicatori di impatto, governance locale o cambiamenti strutturali nei modelli di sviluppo dei territori.

Weaver e Lawton (2005) avevano già proposto una distinzione utile su questa stessa linea: da un lato un modello «minimalista» di ecoturismo, che soddisfa solo formalmente i criteri di base, dall’altro un modello «comprehensive», che integra conservazione, partecipazione delle comunità e misurazione degli impatti. La review di Stronza et al. (2019) riprende e aggiorna questa lettura: al centro stanno esperienze che rispettano quasi tutti i criteri teorici, alla periferia offerte che usano la natura come scenografia senza un reale impegno su conservazione e giustizia sociale. Questo slittamento semantico è uno degli snodi del greenwashing nel settore: se tutto è ecoturismo, nulla lo è davvero.

Come riconoscere l’ecoturismo nella pratica

Nella pratica, un prodotto di ecoturismo credibile è prima di tutto legato a un’area naturale con valore ecosistemico riconosciuto, spesso dentro o vicino a parchi, riserve o siti di conservazione, con regole chiare su accessi, dimensione dei gruppi e attività consentite. Le linee guida della Convenzione sulla Diversità Biologica insistono su pianificazione territoriale, valutazioni d’impatto ed esercizi di «capacity building» per le comunità locali: un operatore che parla di ecoturismo dovrebbe essere in grado di mostrare almeno documentazione di partenariati con enti gestori e organizzazioni locali.

Un secondo criterio è la presenza di elementi espliciti di educazione e interpretazione ambientale: guide formate, materiale informativo, momenti strutturati di spiegazione su biodiversità, storia locale e conflitti d’uso delle risorse, più che semplici «curiosità» per intrattenere. Terzo elemento, i flussi economici: gli studi sul campo mostrano che l’ecoturismo ha effetti positivi quando una quota rilevante del reddito resta nelle mani di comunità e imprese locali; quando la filiera è interamente controllata da attori esterni, l’etichetta «eco» perde gran parte del senso.

Infine, c’è la questione degli impatti complessivi: un viaggio di ecoturismo può generare emissioni significative se prevede lunghi voli, e le linee guida UNEP-UNWTO sul turismo sostenibile suggeriscono di guardare l’intero ciclo del viaggio, dalla mobilità all’alloggio, dall’uso dell’acqua alla gestione dei rifiuti. Chiamare ecoturismo un’esperienza che ignora completamente questi aspetti e li compensa con una «donazione simbolica» a un progetto ambientale è una semplificazione che le stesse organizzazioni internazionali considerano problematica.

Vantaggi reali dell’ecoturismo quando funziona

Quando i criteri sono rispettati, l’ecoturismo può offrire benefici misurabili per la conservazione degli ecosistemi: in alcuni contesti, casi documentati da UN Tourism e UNEP mostrano che la presenza di flussi turistici regolati può finanziare aree protette, rafforzare i controlli sul bracconaggio e creare incentivi economici per preservare habitat invece di convertirli ad altri usi. Il punto è la parola «regolati»: senza limiti di capacità e sistemi di monitoraggio degli impatti, il rischio è che il turismo di natura contribuisca al degrado che dovrebbe prevenire, come mostra anche il caso del turismo costiero e della tutela delle praterie di posidonia nel Mediterraneo.

Sul piano sociale, l’ecoturismo può sostenere il reddito delle comunità, diversificare economie spesso dipendenti da agricoltura o pesca e valorizzare conoscenze tradizionali; la review di Stronza et al. (2019) sintetizza casi documentati in cui ciò avviene, accanto a situazioni di conflitto, espropriazione culturale o concentrazione dei guadagni in mano a pochi attori esterni.

Da un punto di vista educativo, l’ecoturismo ben progettato aumenta consapevolezza ambientale, crea connessioni tra visitatori e luoghi e può orientare comportamenti più responsabili anche una volta tornati a casa, soprattutto quando l’esperienza include riflessioni esplicite su cambiamento climatico, perdita di biodiversità e giustizia ambientale.

C’è però un caveat: a livello globale, l’ecoturismo resta una nicchia rispetto al turismo globale, in un sistema dominato da voli low cost, crociere e grandi resort, e quindi il suo impatto complessivo su emissioni e uso di risorse è ancora limitato rispetto al settore nel suo insieme. Per chi progetta politiche pubbliche, i documenti UNEP–UN Tourism suggeriscono di vedere l’ecoturismo non come soluzione miracolosa, ma come un laboratorio in cui sperimentare standard più rigorosi di sostenibilità da estendere poi ad altre forme di turismo.

Greenwashing e claim da smontare nell’ecoturismo

Uno dei nodi ricorrenti nella letteratura scientifica è la distanza tra definizioni teoriche dell’ecoturismo e uso commerciale del termine: Stronza, Hunt e Fitzgerald (2019) parlano esplicitamente di un’«etichetta eco di facciata», in cui la narrativa verde serve a giustificare modelli di business che restano intensivi in risorse e sbilanciati a favore di pochi attori. Sulla stessa linea, il modello «minimalista vs. comprehensive» di Weaver e Lawton (2005) mostra come molte offerte «eco» non includano elementi chiave come il coinvolgimento decisionale delle comunità locali o la misurazione sistematica degli impatti, pur continuando a capitalizzare sull’immaginario della natura incontaminata.

I claim tipici del greenwashing in questo ambito sono formule vaghe come «resort ecologico», «esperienza autentica a impatto zero» (concetto che le stesse organizzazioni internazionali non riconoscono come misurabile senza metodologia certificata) o «turismo green in aree incontaminate» senza alcuna indicazione di standard, certificazioni o metriche usate. Nel quadro UE, la direttiva 2024/825 «Empowering Consumers for the Green Transition» è entrata in vigore il 26 marzo 2024 e diventerà applicabile in tutti gli Stati membri dal 27 settembre 2026, vietando i green claim generici non sostanziati e l’uso di marchi di sostenibilità non certificati. La proposta separata di Green Claims Directive, pensata per dettagliare la verifica scientifica delle dichiarazioni ambientali, è di fatto in stallo: nel giugno 2025 la Commissione europea ha annunciato l’intenzione di ritirarla, e ad oggi non costituisce un quadro definitivo applicabile. La direzione di marcia resta quella di chiedere che affermazioni ambientali generiche siano supportate da prove verificabili, criteri trasparenti e controlli indipendenti: un approccio che, se applicato seriamente, ridimensiona molte campagne di marketing nel settore viaggi.

Le linee guida UNEP-UNWTO sull’uso degli strumenti di policy per il turismo più sostenibile suggeriscono di integrare nel settore sistemi di certificazione credibili, indicatori standardizzati e obblighi di reporting pubblico su consumi energetici, gestione dei rifiuti, tutela della biodiversità e contributo alle economie locali. L’assenza di questi elementi non significa automaticamente frode, ma rende molto più facile che l’«eco» resti solo un prefisso attraente.

Quadro tecnico e normativo: dove si inserisce l’ecoturismo

Dal punto di vista normativo, l’ecoturismo non è una categoria giuridica separata con una legge propria, ma si colloca dentro le politiche di turismo sostenibile e di protezione della biodiversità. La Commissione europea inquadra il turismo sostenibile come parte della strategia per ridurre gli impatti ambientali del settore, incoraggiare modelli a minore intensità di risorse e riequilibrare flussi turistici nel territorio e nel tempo, con obiettivi che includono anche la valorizzazione di destinazioni minori e percorsi dolci come cammini e ciclovie.

A livello globale, le linee guida della Convenzione sulla Diversità Biologica forniscono riferimenti specifici su come progettare sviluppo turistico in aree ecologicamente sensibili, imponendo attenzione a valutazioni d’impatto, consultazione delle comunità indigene e locali, monitoraggio continuo della salute degli ecosistemi. Documenti come «Making Tourism More Sustainable» di UNEP e UNWTO sintetizzano strumenti di policy disponibili per governi e amministrazioni: dalla pianificazione territoriale agli incentivi economici, dall’uso di indicatori di performance alla creazione di piattaforme di governance partecipata tra istituzioni, imprese e società civile.

In Italia, la strategia nazionale e i piani turistici più recenti si muovono dentro questo quadro: ENIT e i documenti europei di transizione del turismo richiamano esplicitamente la necessità di allineare l’offerta turistica con gli obiettivi climatici, distribuire i flussi su tutto l’anno e promuovere forme di turismo più lente e territoriali, in linea con molte pratiche di ecoturismo, pur senza usare sempre il termine. Per amministrazioni locali e operatori, la traduzione operativa di questi principi è ancora in corso, con sperimentazioni che vanno dai consorzi di ecoturismo mediterranei alle linee guida nazionali sul turismo climate sensitive. Un confronto utile viene anche dall’esperienza delle spiagge plastic-free, dove pratiche di eco-design applicato al turismo balneare mostrano che sostenibilità e attrattività possono andare insieme.

Come scegliere davvero: criteri operativi per chi viaggia e per chi progetta

Per chi viaggia, la domanda chiave non è «questo viaggio è perfettamente sostenibile?» ma «questo operatore e questa destinazione si avvicinano ai criteri di ecoturismo riconosciuti da UN Tourism/UNWTO, UNEP e dagli studi scientifici, o si fermano alla superficie?». Un’offerta coerente tende a dichiarare in modo trasparente dove si svolge l’esperienza, quali ecosistemi sono coinvolti, con quali organizzazioni locali collabora, come vengono calcolati o almeno monitorati gli impatti e quale quota dei ricavi resta sul territorio; quando queste informazioni mancano o sono solo slogan, il dubbio è legittimo.

Per chi progetta prodotti o politiche, i documenti tecnici UNEP-UNWTO e le linee guida sulla biodiversità indicano alcune leve: definire limiti di capacità per siti sensibili, introdurre sistemi di prenotazione che distribuiscano i flussi, sostenere la formazione di guide e imprese locali, collegare i ricavi turistici a fondi dedicati per la conservazione, usare indicatori chiari per valutare se un’esperienza si avvicina più al «nucleo» dell’ecoturismo o alla sua periferia commerciale. Vale la pena dirlo chiaramente: senza questa infrastruttura di regole, monitoraggio e partecipazione, l’ecoturismo resta una buona idea intrappolata nel materiale promozionale.

In definitiva, la scelta più coerente non è cercare il bollino perfetto ma preferire, ogni volta che è possibile, proposte che si espongono a verifica, raccontano anche le proprie contraddizioni e dimostrano con fatti e numeri come stanno cercando di ridurre impatti e redistribuire benefici. Il green si fa, non si dice.

Approfondimenti Eywa

https://eywadivulgazione.it/turismo-italia-2025-record-storico-quale-costo/

Eywa Divulgazione, 2025. Articolo utile per inquadrare il tema dei flussi turistici, della pressione territoriale e della distanza fra successo turistico e sostenibilità reale.

https://eywadivulgazione.it/etichette-impatto-zero-riconoscere-greenwashing-nuove-leggi-ue/

Eywa Divulgazione, 2025. Approfondimento direttamente pertinente per il paragrafo sul greenwashing e sull’uso di claim ambientali non verificabili nel marketing.

https://eywadivulgazione.it/carbonio-fantasma-la-faccia-nascosta-della-lotta-al-cambiamento-climatico/

Eywa Divulgazione, 2025. Utile a rafforzare il ragionamento sui claim «a impatto zero», sulle compensazioni simboliche e sulle narrazioni verdi che non equivalgono a sostenibilità verificata.

https://eywadivulgazione.it/spiagge-plastic-free-leco-design-che-cambia-il-turismo-balneare/

Eywa Divulgazione, 2025. Approfondimento coerente con il tema del turismo e delle pratiche di sostenibilità applicate alle destinazioni, in particolare balneari.

https://eywadivulgazione.it/praterie-posidonia-mare-ligure/

Eywa Divulgazione, 2025. Utile come raccordo ecosistemico: mostra perché turismo costiero, tutela degli habitat e qualità ecologica dei territori non possono essere letti separatamente.

Bibliografia essenziale

https://wedocs.unep.org/handle/20.500.11822/8741

UNEP; World Tourism Organization, 2005. Making Tourism More Sustainable: A Guide for Policy Makers. Fonte primaria di riferimento per la definizione di turismo sostenibile e per gli strumenti di policy; il repository UNEP indica chiaramente data, autori istituzionali e funzione del documento.

https://www.cbd.int/doc/publications/tou-gdl-en.pdf

Convention on Biological Diversity, 2004. Guidelines on Biodiversity and Tourism Development. Fonte primaria centrale per legare turismo, tutela della biodiversità, gestione degli impatti, partecipazione delle comunità e governance dei territori sensibili.

https://www.gstc.org/ecotourism/

Global Sustainable Tourism Council, 2025. Ecotourism and Sustainable Tourism. Fonte utile e agevolmente consultabile per distinguere ecoturismo, turismo sostenibile e responsible travel, con richiamo esplicito alla definizione UN Tourism/UNWTO.

https://ecotourism.org/what-is-ecotourism/

The International Ecotourism Society, 2015. What is Ecotourism? Definizione operativa molto citata dell’ecoturismo come viaggio responsabile in aree naturali con conservazione, benessere locale, interpretazione ed educazione.

https://www.consilium.europa.eu/en/policies/green-claims-empowering-consumers-for-more-sustainable-choices/

Council of the European Union, pagina aggiornata al 2026. Quadro ufficiale utile per distinguere tra regole UE già adottate contro alcuni green claim ingannevoli e ulteriori misure ancora in negoziazione sulle dichiarazioni ambientali.

https://transport.ec.europa.eu/tourism/overview-eu-tourism-policy_en

Commissione europea, pagina aggiornata al 2026. Utile per contestualizzare il turismo sostenibile nel quadro UE, incluso il transition pathway for tourism e la logica di transizione verde e resilienza del settore.

https://www.annualreviews.org/doi/10.1146/annurev-environ-101718-033046

Stronza A., Hunt C., Fitzgerald L., 2019. Ecotourism for conservation? «Annual Review of Environment and Resources», 44, pp. 229-253. Review scientifica di riferimento sulla distanza tra definizioni di ecoturismo, pratica commerciale e condizioni perché il modello produca conservazione reale, con analisi documentata del greenwashing nel settore.

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09669580508668563

Weaver D. e Lawton L., 2005. The ecotourium concept and tourism-conservation symbiosis. «Journal of Sustainable Tourism», 13(4). Distinzione tra modello «minimalista» e «comprehensive» di ecoturismo, base teorica per leggere criticamente le offerte sul mercato.

https://transition-pathways.europa.eu/tourism/learning-resources/italy-releases-free-guide-boost-climate-sensitive-and-sustainable-tourism

ENIT, 2024. Italy releases free guide to boost climate-sensitive and sustainable tourism. Inquadramento delle strategie italiane per un turismo più sostenibile e climate sensitive.

Quel bosco vicino a Torino è finito nella tua bolletta

0

Tracciabilità del cippato, incentivi pubblici e RED III: come funziona davvero il sistema italiano delle biomasse forestali.

Alle porte di Torino, dentro un’area protetta, c’è un bosco che non c’è più. Al suo posto resta una superficie larga complessivamente quanto trentasette campi da calcio, in cui rientrano sia un’autorizzazione regolare per la sostituzione di una specie alloctona, sia, secondo l’ipotesi accusatoria, tagli abusivi su una porzione aggiuntiva di 7,5 ettari, dai quali sarebbero state asportate oltre quattromila tonnellate di legname per un profitto stimato in più di 350 mila euro. Quattro persone risultano indagate, fra cui un dipendente pubblico. La Procura di Torino, coordinando l’indagine dei Carabinieri Forestali, ha notificato a fine marzo 2026 l’avviso di conclusione delle indagini preliminari (ANSA, 24 marzo 2026). Secondo la ricostruzione degli inquirenti, il legname sarebbe stato in gran parte ridotto in cippato e immesso sul mercato verso impianti a biomassa, attraverso documentazione ritenuta non corrispondente alla provenienza reale.

È un’ipotesi investigativa, non una sentenza. Il dossier che segue, però, non parla del bosco di Torino. Parla di quello che il bosco di Torino permette di vedere. Quando un tronco viene tagliato, da qualche parte deve finire. Se finisce nel caminetto, è una questione domestica. Se finisce dentro una centrale elettrica incentivata dallo Stato, diventa un fatto politico. Le centrali a biomasse italiane hanno fame di cippato, e la fame è sovvenzionata. Questa è la cornice dentro cui quelle quattromila tonnellate sarebbero state asportate, ed è la stessa cornice dentro cui altri tagli, autorizzati o no, possono trovare una destinazione economica analoga.

La tesi del dossier è semplice e per questo scomoda: il sistema italiano di tracciabilità del cippato destinato alle centrali a biomasse, oggi, è l’anello debole di una catena europea che dovrebbe garantire sostenibilità e legalità. Non perché manchino le leggi. Perché le leggi esistenti girano spesso a vuoto, controllano carte e non cose, e rischiano di premiare anche cippato di provenienza dubbia, purché accompagnato da documenti formalmente in regola. In un sistema così, la lavanderia si organizza da sola.

C’è un’aggravante temporale. Il 4 febbraio 2026 è entrato in vigore in Italia il decreto legislativo 9 gennaio 2026, n. 5, che recepisce la direttiva europea RED III. È la legge che dovrebbe stringere i bulloni. È anche la legge su cui si gioca, nei prossimi decreti attuativi, la partita vera: se l’Italia userà RED III per riscrivere la filiera della biomassa, o se si limiterà a timbrarla. Il dossier che segue è una guida di lettura a quella partita.

Come un tronco diventa energia rinnovabile, almeno sulla carta

In origine c’è una direttiva europea. Si chiama RED II, in forma estesa direttiva (UE) 2018/2001, entrata in vigore nel dicembre 2018 e recepita in Italia con il decreto legislativo 199 del 2021. Il nome è tecnico, la sostanza no: è la legge che stabilisce quanta energia l’Europa deve produrre da fonti rinnovabili e che cosa conta come rinnovabile. Dentro quel «che cosa» c’è la biomassa legnosa.

La logica è questa. L’albero, mentre cresce, assorbe anidride carbonica. Quando brucia, la restituisce. Se l’albero tagliato viene rimpiazzato da un altro albero che cresce, il bilancio del carbonio, secondo l’assunzione contabile su cui si fonda la classificazione normativa, può essere considerato tendente a zero su un ciclo di vita abbastanza lungo. Su questa assunzione poggia la classificazione della biomassa forestale come fonte rinnovabile nel quadro normativo dell’Unione europea, e su questa classificazione poggia il diritto delle centrali a biomassa di accedere agli incentivi pubblici per le rinnovabili.

È un’assunzione ordinata. È anche un’assunzione la cui effettiva neutralità climatica è contestata, da una parte autorevole della letteratura scientifica europea. Il Joint Research Centre della Commissione europea, nel 2021, ha pubblicato un rapporto tecnico intitolato «The use of woody biomass for energy production in the EU» che, senza slogan ambientalisti, mette in fila i casi in cui bruciare legno produce nell’immediato più anidride carbonica di quanta ne assorbirà il bosco che dovrà ricrescere per rimpiazzarlo. L’EASAC, il consiglio consultivo scientifico delle accademie nazionali europee, ha pubblicato commentari nella stessa direzione nel 2019 e nel 2022. Nel febbraio 2021 oltre cinquecento scienziati ed economisti, fra cui Jean-Pascal van Ypersele, già vicepresidente dell’IPCC, hanno firmato una lettera aperta indirizzata ai vertici di Unione europea, Stati Uniti, Giappone e Corea del Sud per chiedere di porre fine ai sussidi pubblici alla combustione di legname forestale. Non è un movimento marginale e non è una lobby: è una critica scientifica forte, documentata e autorevole, che prova senza molto successo a spiegare a chi decide la politica energetica che il tempo di ricrescita di un bosco non coincide con l’urgenza climatica. Il dossier non sostiene quindi che la biomassa non sia rinnovabile in senso normativo: registra che la sua classificazione come climaticamente neutra è tutt’altro che pacifica nella letteratura scientifica di riferimento.

Nel frattempo, i numeri della biomassa sono cresciuti. In Europa la bioenergia, considerando elettricità e calore, pesa per circa il sessanta per cento dei consumi rinnovabili totali, secondo le rilevazioni della Commissione europea sulla bioenergia. Non è un dettaglio, è la fonte rinnovabile principale del continente. In Italia, secondo il Rapporto statistico 2023 del GSE, le bioenergie valgono il quattordici per cento della produzione elettrica da fonti rinnovabili, con 16.018 gigawattora generati. Nel settore termico la biomassa solida, che è la voce dove finiscono pellet e cippato, resta di gran lunga la prima rinnovabile utilizzata, con un valore vicino a sette milioni di tonnellate equivalenti di petrolio (6.963 ktep nel 2023) concentrato soprattutto nell’uso domestico.

E qui sta il punto. Tutta questa energia esiste perché la legge dice che esiste. Senza la cornice normativa, un impianto che brucia cippato per generare elettricità non sarebbe competitivo sul mercato libero. È l’etichetta «rinnovabile» che trasforma quell’impianto in un asset economico, perché l’etichetta apre le porte agli incentivi pubblici. In Italia quegli incentivi esistono da oltre un decennio, sono economicamente rilevanti e, come vedremo tra poco, sono verificati soprattutto attraverso la forma del documento che accompagna il cippato, non attraverso la sostanza del tronco che quel documento pretende di descrivere. È la fessura in cui si infila tutto il resto.

Un tronco prelevato in modo irregolare da un’area protetta, se arriva in una centrale italiana accompagnato da documentazione formalmente in regola, può essere contabilizzato come energia rinnovabile e generare, a ogni chilowattora venduto, una tariffa pagata dalla bolletta di tutti. Il sistema, in altri termini, è esposto a questa vulnerabilità lungo tutto il perimetro descritto sopra. Non significa che ogni partita irregolare arrivi necessariamente alla rendicontazione incentivata, né che i meccanismi di controllo non intercettino mai le anomalie: significa che la barriera principale è cartacea, e una barriera cartacea è strutturalmente più aggirabile di una barriera fisica.

Chi paga la biomassa in Italia

Qui bisogna parlare di soldi, e parlare di soldi significa parlare dello Stato. In Italia la biomassa legnosa viene sostenuta da tre filoni di incentivi, diversi fra loro ma convergenti nello stesso effetto: rendere economicamente conveniente ciò che il mercato, da solo, non sosterrebbe.

Il primo filone è l’incentivo all’energia elettrica prodotta da impianti a biomassa solida. Sono le grandi centrali, spesso convertite da vecchi impianti industriali, che bruciano cippato per generare corrente immessa nella rete nazionale. Storicamente il loro sostegno è passato per due regimi distinti, che è importante non confondere. Per gli impianti più grandi entrati in esercizio prima del 2013 il meccanismo principale è stato quello dei certificati verdi, oggi convertiti dal GSE in una tariffa incentivante riconosciuta sull’energia netta prodotta secondo quanto stabilito dal decreto ministeriale 6 luglio 2012. Per gli impianti successivi è stata introdotta la tariffa omnicomprensiva, sempre disciplinata dal decreto ministeriale 6 luglio 2012 e aggiornata negli anni: una tariffa fissa per ogni chilowattora prodotto, indipendente dal prezzo di mercato e garantita per un periodo determinato. In entrambi i casi il sostegno non esce dal bilancio dello Stato in senso stretto, esce dalle bollette elettriche di famiglie e imprese, attraverso gli oneri generali di sistema. In pratica: ogni volta che una centrale a biomassa brucia un chilo di cippato, il conto arriva in casa tua.

Dentro questa cornice c’è poi un meccanismo specifico che fa la differenza nel comparto biomasse, ed è il premio di filiera corta. Nel perimetro dei certificati verdi, il decreto ministeriale del 2 marzo 2010 e il decreto ministeriale 18 dicembre 2008 prevedono per la biomassa proveniente da intese di filiera, contratti quadro o filiere corte (entro 70 chilometri dall’impianto) un coefficiente moltiplicativo k pari a 1,8 sul valore di riferimento del certificato verde, riconosciuto dal GSE su certificazione del Mipaaf. Anche la tariffa omnicomprensiva prevede maggiorazioni per la biomassa da filiera corta, secondo le tabelle allegate alla normativa di riferimento. L’idea, in origine, era virtuosa: incentivare l’uso di legname locale, ridurre i trasporti, valorizzare le economie forestali di prossimità. L’effetto pratico è stato diverso. Il premio è diventato un obiettivo a cui far corrispondere la carta giusta, e la carta giusta, quando il controllo è documentale, si produce.

Il secondo filone è l’incentivo termico. Qui il meccanismo cambia forma. Il Conto Termico, istituito con il decreto ministeriale del 16 febbraio 2016 e gestito sempre dal GSE, rimborsa una quota dell’investimento a chi installa una caldaia a biomassa al posto di un impianto fossile. È uno degli strumenti che hanno accompagnato la diffusione di pellet e cippato per uso domestico e di piccola scala in Italia. Tecnicamente è uno strumento diverso dal precedente: non paga chilowattora, paga lavori. Strutturalmente produce lo stesso effetto, cioè aumentare la domanda di biomassa legnosa.

Il terzo filone è trasversale e meno evidente. Sono le detrazioni fiscali sulle ristrutturazioni energetiche e gli sgravi sui macchinari della filiera forestale. Preso uno per uno, nessuno di questi strumenti spiega da solo il peso dell’incentivazione complessiva. Presi insieme, raccontano una cosa sola: la biomassa, in Italia, vive dentro una fitta rete di sostegni pubblici che la rende convenientemente inattaccabile dal mercato libero.

Quanto costa tutto questo? La risposta onesta è che i dati pubblici esistono ma non sono sempre aggregati con il livello di dettaglio che servirebbe per isolare le sole biomasse legnose. Il GSE pubblica rapporti statistici annuali, dati aperti su Atlaimpianti, sezioni di trasparenza accessibili. Ricavarne il numero netto degli incentivi destinati al solo cippato delle centrali a biomassa, anno per anno, richiede però spesso lavoro di ricomposizione tramite richieste di accesso civico o estrazioni mirate. Inchieste giornalistiche attendibili hanno ricostruito ordini di grandezza di centinaia di milioni di euro all’anno nel solo comparto elettrico delle biomasse. Parliamo di cifre rilevanti, pagate dalla collettività per una fonte energetica che, come abbiamo visto, è classificata «rinnovabile» sulla base di un’assunzione contabile di neutralità climatica discutibile e tracciata attraverso documenti che, come stiamo per vedere, si rivelano fragili esattamente dove dovrebbero tenere.

La domanda che il dossier pone a questo punto è quasi banale. Se la domanda di cippato è sostenuta da soldi pubblici, e se la differenza fra cippato «buono» e cippato «qualunque» è tutta una questione di documenti, chi controlla davvero i documenti? Da lì, e non da altre parti, dipende tutto. I casi giudiziari degli ultimi anni una risposta la danno. Non è incoraggiante.

Quattro punti in cui il controllo non controlla

La teoria della tracciabilità è nitida. Ogni partita di cippato dovrebbe avere una provenienza, ogni provenienza dovrebbe avere un documento, ogni documento dovrebbe essere verificabile. In pratica, la catena ha almeno quattro punti in cui perde presa.

Il primo punto è la struttura della verifica documentale lungo la filiera. Il sistema italiano, in coerenza con il quadro europeo, si basa in larga misura su autodichiarazioni, registri di provenienza, bilanci di massa e controlli documentali, integrati da verifiche di parte terza nell’ambito degli schemi di certificazione e dai controlli del GSE e del Mipaaf nei rispettivi ambiti. Le checklist pubbliche degli schemi volontari riconosciuti dalla Commissione europea, come SURE e ISCC EU, mostrano un’architettura fortemente basata su documentazione, dichiarazioni di sostenibilità e mass balance, con verifiche fisiche su quantitativi e provenienza effettiva del materiale che, nelle componenti consultabili, hanno un peso operativo minore rispetto al controllo cartaceo. Questa lettura è un’inferenza che ricaviamo dalle checklist pubbliche disponibili, non una conclusione esplicita degli schemi stessi. Il punto sostanziale resta: quando la documentazione è formalmente coerente ma sostanzialmente falsa, il controllo cartaceo perde gran parte del suo potere. E il conflitto strutturale che ne deriva è scritto nell’architettura: il soggetto che beneficia dell’incentivo è anche il soggetto che riceve materialmente la materia prima e ne registra le caratteristiche dichiarate dal fornitore.

Il secondo punto è la filiera corta, ovvero il premio del coefficiente 1,8. Qui i casi giudiziari italiani degli ultimi anni hanno disegnato un perimetro variegato, in cui contestazioni dei Carabinieri Forestali e della Procura non sempre arrivano a una sentenza di condanna. Un esempio noto è l’inchiesta del Bellunese sulle centrali Sicet di Ospitale di Cadore e Ceb di Longarone, in cui i Carabinieri Forestali avevano contestato nel 2022 il conferimento di circa 27.874 tonnellate di biomassa con attestazioni di provenienza ritenute false e un incentivo GSE complessivo stimato in 723.478 euro, secondo i numeri riportati da ANSA all’epoca del rinvio a giudizio. Il pubblico ministero, in sede di requisitoria, aveva chiesto la condanna a tre anni per due dei quattro imputati. Secondo quanto riferito da Il Gazzettino in un articolo dell’1 novembre 2024, il procedimento si sarebbe concluso il giorno precedente con l’assoluzione di tutti gli imputati, formula «il fatto non sussiste» per tre di loro e «per non aver commesso il fatto» per il quarto. La notizia, allo stato delle nostre verifiche, non risulta diffusamente riportata da altre testate primarie, e va quindi citata con la prudenza che si deve a una fonte unica. Quale che sia il consolidamento ulteriore di questa informazione, il punto interessante non è chi avesse ragione, ma il fatto che il sistema, nel suo complesso, abbia impiegato circa dieci anni per produrre una risposta. In quel decennio, il cippato ha continuato a entrare nelle centrali. Se questa è la velocità di reazione del controllo, l’incentivo economico a forzare la filiera corta si gioca su orizzonti molto più rapidi della giustizia.

Il terzo punto riguarda la criminalità organizzata. Su questo fronte i numeri sono più solidi e, in alcuni casi, già sostenuti da sentenze. L’inchiesta calabrese «Black Wood», coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Catanzaro, ha portato a un primo grado in rito abbreviato deciso il 29 maggio 2024 dal gup Gabriella Pede, con un esito che le cronache giudiziarie disponibili descrivono in venti condanne, sei assoluzioni e una prescrizione su ventisette imputati. Le motivazioni della sentenza, depositate nel settembre 2024, secondo quanto riferito dal Quotidiano del Sud, descrivono un meccanismo dove la cosca Ferrazzo di Mesoraca, attraverso un cartello di imprese, avrebbe controllato il taglio della Sila e il conferimento del cippato alla centrale a biomasse di Cutro «Serravalle Energy», operando, sempre nelle parole della giudice riportate dalla stessa testata, con «modalità seriali e standardizzate dei traffici e dei conferimenti del cippato, caratterizzate da ingenti quantità di materiale legnoso misto ad altri rifiuti non tracciabili e dalla sistematica falsificazione dei documenti di trasporto», e con «estrema facilità con la quale le imprese alteravano o scambiavano i documenti di trasporto, senza timori di subire conseguenze». Il GSE si è costituito parte civile e, secondo le cronache giornalistiche dell’epoca, ha ottenuto risarcimento. L’11 febbraio 2026 la Corte d’appello di Catanzaro ha riformato significativamente la sentenza di primo grado, escludendo l’aggravante del narcotraffico e ridimensionando le pene: tre condanne sono state confermate, sette rideterminate al ribasso, e per i restanti dieci imputati le cronache giornalistiche riferiscono un quadro composto da assoluzioni e proscioglimenti per intervenuta prescrizione, con conteggi nominativi che presentano lievi divergenze fra le testate. Il filone biomasse-disboscamento Sila resta tuttavia uno degli elementi descritti nelle motivazioni di primo grado, ed è il dato che interessa qui. Il rito ordinario è ancora pendente davanti al Tribunale penale di Crotone, e nel corso dell’istruttoria il pubblico ministero Domenico Guarascio nell’aprile 2025 ha chiesto l’assoluzione anticipata per otto dei quattordici imputati per i quali la richiesta era proponibile, fra cui l’amministratrice unica della Serravalle Energy.

Il quarto punto è la certificazione volontaria, e qui il discorso si sposta dal piano penale a quello dei controlli amministrativi. Schemi internazionali come SURE e ISCC EU, riconosciuti dalla Commissione europea come conformi ai criteri della RED, offrono agli operatori della filiera biomassa una certificazione di sostenibilità rilasciata da organismi di parte terza. In parallelo, l’Italia ha il suo sistema nazionale, oggi disciplinato dal decreto 7 agosto 2024 che ha aggiornato e sostituito l’assetto del 2019, in cui il GSE ha un ruolo operativo rilevante per gli impianti incentivati ed è espressamente richiamato nell’architettura dei controlli accanto al MASE, al Comitato e agli organismi di accreditamento e certificazione, secondo quanto descritto nella sezione GSE – Certificazione della sostenibilità. Sulla carta, è una rete a maglie strette. Nella pratica, è una rete fatta in larga misura di audit documentali. Le checklist pubbliche dei principali schemi, compresa quella di SURE per gli impianti che usano biomassa, si concentrano su registri, bilanci di massa, tracciabilità cartacea e disponibilità di record. Nei casi pubblicamente emersi e verificabili, l’innesco delle inchieste risulta associato soprattutto ad attività investigative penali, condotte da DDA, Carabinieri Forestali, intercettazioni e collaboratori di giustizia: dalle fonti pubbliche consultate non emerge un ruolo altrettanto visibile del sistema di certificazione come origine delle indagini, ma una mappatura sistematica dell’origine delle inchieste in questo comparto, allo stato, non è disponibile. Quello che si può dire con certezza è che la certificazione documentale può non accorgersi della falsità, quando questa è schermata da documentazione formalmente coerente.

C’è un quinto punto, meno visibile degli altri ma sostiene tutto. Riguarda il presupposto su cui poggia la classificazione. Il già citato rapporto JRC 2021 e i documenti EASAC dicono in sostanza che la neutralità carbonica della combustione di legno regge solo sotto ipotesi restrittive, molte delle quali non sono verificate dal sistema di certificazione e nessuna delle quali è oggetto di controllo da parte del GSE. Detto altrimenti: anche quando i documenti sono veri e la materia prima è regolare, la sostanza ambientale di quello che viene incentivato non corrisponde necessariamente a quella che la classificazione promette. Non è un problema penale, e infatti non lo risolvono le guardie forestali. È un problema di scienza trattata come un timbro.

Mettendo in fila gli anelli, il quadro è abbastanza nitido. La tracciabilità italiana del cippato si basa su documenti che possono essere falsificati, su verifiche che si fermano in larga parte al perimetro documentale, su certificazioni che leggono gli stessi documenti, e su un presupposto contabile di neutralità climatica che, alla luce della letteratura europea, è almeno parzialmente eroso. È una catena con diversi anelli fragili nello stesso punto. Vale la pena dirlo chiaramente: la struttura degli incentivi produce un interesse economico persistente a premere proprio su quegli anelli.

RED III, e adesso

La direttiva (UE) 2023/2413, in gergo RED III, è stata approvata dal Parlamento europeo e dal Consiglio il 18 ottobre 2023 ed è entrata in vigore il 20 novembre dello stesso anno. È la versione aggiornata della RED II, e aggiornata non vuol dire soltanto «più ambiziosa sui numeri». Vuol dire anche, per la prima volta, più severa sulla biomassa forestale. Tre novità interessano direttamente il perimetro di questo dossier, e vale la pena dirlo chiaramente: sono novità strutturali, non cosmetiche.

La prima è il principio di uso a cascata della biomassa legnosa. La direttiva stabilisce che la biomassa legnosa debba essere impiegata secondo il suo più alto valore economico e ambientale, seguendo una gerarchia che privilegia l’uso materiale del legno, come mobili, edilizia, carta, e relega la combustione in fondo alla lista. È una gerarchia semplice e difficile. Semplice, perché è intuitiva: un tronco di rovere vale più come trave che come fiammella. Difficile, perché ribalta la logica economica che in Italia ha fatto crescere il comparto biomassa negli ultimi quindici anni, e chiede ai sistemi di incentivazione nazionali di non pagare per bruciare ciò che si potrebbe usare.

La seconda novità è una stretta sui sussidi agli impianti electricity-only alimentati a biomassa forestale. La direttiva fissa il principio per cui non saranno concessi nuovi incentivi, né rinnovati quelli esistenti, per impianti destinati esclusivamente alla produzione di energia elettrica da biomassa forestale, salvo due deroghe specifiche: che l’energia elettrica sia prodotta in una regione individuata in un piano territoriale per una «transizione giusta» a causa della dipendenza da combustibili fossili solidi, oppure che l’impianto applichi sistemi di cattura e stoccaggio della CO2. Tradotto: gli incentivi continueranno a esistere, ma il perimetro entro cui possono essere riconosciuti per la sola produzione elettrica da biomassa legnosa viene formalmente ristretto. È una stretta tecnica che ha implicazioni politiche importanti, perché una quota rilevante del parco impiantistico italiano a biomassa potrebbe essere toccata da questa misura, a seconda di come verrà perimetrata nei decreti attuativi e di come saranno applicate le deroghe.

La terza novità è il rafforzamento dei criteri di sostenibilità per la biomassa forestale, con protezioni più stringenti sulle aree ad alto valore di biodiversità, sulle foreste primarie, sulle torbiere e sulle zone soggette a tutela paesaggistica. È un’affermazione che sulla carta chiude molte porte, ma la cui efficacia dipende interamente da come ciascun Paese la recepirà.

L’Italia ha recepito RED III con il decreto legislativo 9 gennaio 2026, n. 5, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 20 gennaio 2026 ed entrato in vigore il 4 febbraio 2026. Questo è il testo base. Tre dettagli vale la pena evidenziarli subito. L’obbligo di certificazione della sostenibilità delle biomasse viene esteso agli impianti di potenza termica nominale pari o superiore a 7,5 megawatt, mentre la soglia precedente era 20 megawatt. La soglia di riduzione delle emissioni di gas serra che i biocombustibili legnosi devono garantire viene innalzata all’80 per cento, contro il 70 per cento precedente, con tempistiche differenziate per gli impianti già in esercizio. È stato confermato il principio del divieto di nuove misure di sostegno per la sola produzione elettrica da biomassa forestale, salvo le deroghe già previste dalla direttiva.

C’è però un elemento che va detto, perché ridimensiona di molto la velocità della stretta nel breve periodo. Il decreto prevede che il MASE, di concerto con il MASAF, definisca entro centottanta giorni dall’entrata in vigore i sistemi di certificazione semplificati per gli impianti di potenza compresa tra 7,5 e 20 megawatt, e contestualmente istituisca il sistema nazionale di certificazione della sostenibilità. Nelle more dell’adozione di questi decreti, e secondo quanto riferiscono gli operatori di settore con riferimento al testo del provvedimento entro un termine ultimo individuato al 30 giugno 2027, l’energia elettrica e il calore prodotti da combustibili solidi da biomassa in impianti compresi in quella fascia di potenza rilevano ai fini del raggiungimento degli obiettivi nazionali sulle rinnovabili e sono ammessi ai regimi di sostegno, senza la verifica del rispetto dei requisiti di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra. È una finestra transitoria di durata determinata, scritta nel testo del decreto, che riguarda proprio la fascia di impianti appena portata dentro il perimetro di certificazione. La stretta normativa, in altre parole, esiste sulla carta dal 4 febbraio 2026, ma il suo effetto operativo dipenderà da quando i decreti attuativi saranno scritti, approvati e resi applicabili, e nel frattempo il binario di sostegno resta aperto fino a metà 2027.

Ciò che questo testo significa, sul piano operativo, dipenderà ora da una serie di decreti attuativi che dovranno tradurre i principi della direttiva in soglie, criteri, procedure. E dipenderà, ancora prima, dall’attuazione del decreto 7 agosto 2024 sul sistema nazionale di certificazione della sostenibilità, che il GSE sta progressivamente traducendo in modalità operative per i gestori degli impianti incentivati.

Servono, per essere chiari, almeno tre cose. La prima è che il principio di uso a cascata entri nei decreti attuativi in forma vincolante e verificabile, con una definizione operativa di cosa significhi «priorità all’uso materiale» che non si esaurisca in una dichiarazione di intenti. La seconda è che il divieto di nuovi sussidi a impianti electricity-only venga applicato senza zone d’ombra interpretative, chiarendo il perimetro degli impianti esistenti, la sorte delle eventuali proroghe e i confini delle due deroghe ammesse, quella per le aree di «transizione giusta» e quella per gli impianti dotati di sistemi di cattura e stoccaggio della CO2. La terza, ed è una proposta editoriale di Eywa, è che la certificazione di sostenibilità italiana faccia un passo oltre la verifica documentale, integrando strumenti di controllo fisico come il telerilevamento satellitare a copertura sistematica, già impiegato per il monitoraggio forestale dal programma europeo Copernicus, e gli audit non programmati sulle partite in arrivo alle centrali. Tecniche più puntuali come l’analisi del DNA del legno per la verifica di specie e provenienza esistono e sono utilizzate in contesti forensi e in progetti pilota, e potrebbero essere integrate nei controlli di settore. Definirne il costo comparato richiederebbe un’analisi economica dedicata che esula da questo dossier. Quello che si può dire è che il loro mancato impiego sistematico è oggi una scelta politica, non un vincolo tecnico.

Questo è, in definitiva, il punto politico del dossier. Le leggi ci sono. Il recepimento è avvenuto. I principi sono scritti. Tutto si gioca adesso nei decreti attuativi, che non sono un passaggio tecnico secondario ma il luogo in cui il contenuto della legge diventa, o non diventa, controllo reale. Sono decreti, non astronavi. Chi li scrive è identificabile, chi li approva è identificabile, chi li disattende è identificabile. E chi li ignora, nel frattempo, continua a bruciare cippato senza che nessuno verifichi davvero da dove viene.

Tre strumenti che chiunque può usare

Eywa non chiude un dossier senza dire cosa si può fare, e in questo caso ci sono strumenti concreti che non richiedono di essere avvocati ambientalisti né parlamentari.

Il primo è l’accesso civico generalizzato. Il GSE è un soggetto a partecipazione pubblica, i dati sugli incentivi erogati sono dati di interesse pubblico, e il decreto legislativo 33 del 2013, come modificato nel 2016, consente a chiunque di chiederli senza dover dimostrare un interesse diretto. Il lavoro si fa restringendo bene l’oggetto: serie storica degli incentivi per tecnologia, elenchi degli impianti alimentati a biomassa solida, eventuali verbali di verifica sui premi di filiera corta. Non è un esercizio accademico, è il modo in cui il giornalismo d’inchiesta italiano ha ricostruito i numeri che oggi circolano nel dibattito. Eywa ha pubblicato una guida operativa al FOIA italiano che può essere adattata senza fatica alla richiesta di dati al GSE.

Il secondo strumento è la verifica incrociata. Il GSE mette a disposizione Atlaimpianti, il portale pubblico che mappa gli impianti energetici italiani, compresi quelli a biomasse solide in esercizio. Quei dati, incrociati con i registri regionali dei tagli boschivi, con le segnalazioni dei Carabinieri Forestali e con le immagini satellitari del programma europeo Copernicus, permettono di ricostruire a posteriori incongruenze anche vistose tra quanto dichiarato e quanto visibile dal cielo. È un’attività documentale alla portata di qualsiasi comitato territoriale motivato e dotato di pazienza. Eywa ha raccolto in un manuale sui diritti di accesso agli atti relativi agli abbattimenti il perimetro minimo di ciò che si può chiedere, e come chiederlo.

Il terzo strumento è la pressione diretta sul perimetro dei decreti attuativi. Chi scrive quei decreti non è un’entità astratta. Sono il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, e il GSE come attuatore. Eywa propone qui una linea civica: chiedere che, dove non sia già prevista, venga aperta una consultazione pubblica strutturata sui decreti attuativi del d.lgs. 5/2026, e occupare quello spazio con contributi tecnici seri da parte di comitati, associazioni e cittadini. Non lo presentiamo come un canale procedurale già garantito, ma come una richiesta politica che vale la pena formulare ora, prima che i decreti vengano scritti.

Non è un elenco completo. È la dotazione minima di chiunque abbia capito che il sistema di controllo sulla biomassa non si aggiusta dall’interno del sistema stesso. Si aggiusta perché qualcuno, fuori, lo guarda e chiede conto.

Il bosco brucia lo stesso

Torniamo al bosco di Torino. Quattromila tonnellate di legname asportate dai 7,5 ettari aggiuntivi rispetto all’autorizzazione, in un’area protetta, secondo la ricostruzione dei Carabinieri Forestali e l’avviso di chiusura indagini della Procura. Cippato avviato a impianti a biomassa, sempre secondo l’ipotesi accusatoria. Era una scena all’inizio del dossier, ed è anche la scena in cui il dossier si richiude, perché quale che sia l’esito processuale del singolo caso, il dossier non ne dipende. Il punto non è il singolo procedimento. Il punto è il pattern dentro cui il singolo caso si inserisce.

Il pattern ha un nome, ed è il corto circuito tra incentivi pubblici, tracciabilità documentale e controlli che faticano ad andare oltre la carta. Finché la biomassa è considerata rinnovabile principalmente perché una legge europea la classifica come tale, finché gli audit di sostenibilità sono in larga misura audit di documenti, finché l’impianto beneficiario dell’incentivo è anche il punto di ingresso fisico della materia prima che riceve, il taglio illegale, dove c’è, può trovare destinazioni economiche compatibili con il sistema incentivante. Non è un’ipotesi estrema, è quello che descrive in termini molto netti la sentenza di primo grado del processo Black Wood, parlando di «estrema facilità con la quale le imprese alteravano o scambiavano i documenti di trasporto».

La RED III offre la leva per riscrivere questa architettura. Offre il principio di uso a cascata, il limite ai sussidi electricity-only, i criteri di sostenibilità rinforzati. Il recepimento italiano c’è, in forma di decreto legislativo entrato in vigore a febbraio 2026. Tutto quello che conta sul piano operativo, però, si decide adesso nei decreti attuativi. Decreti in cui si può scrivere «il cippato bruciato in centrale deve essere tracciato con strumenti fisici e non solo cartacei», oppure decreti in cui non si può scrivere quella frase. La differenza fra le due versioni non è un dettaglio tecnico. È il confine tra una politica ambientale che funziona e una scrittura contabile che continua a far tornare i numeri mentre il bosco sparisce.

C’è un ultimo aspetto importante. Un dossier come questo non risolve nulla da solo. Serve a mettere in fila le fragilità, a indicare dove si può premere, a costruire un linguaggio comune per chi, nei prossimi mesi, vorrà leggere i decreti attuativi con l’attenzione che meritano. Eywa continuerà a seguire il tema. Ogni volta che un nuovo caso giudiziario emergerà, ogni volta che un decreto attuativo verrà pubblicato, ogni volta che un dato GSE verrà reso accessibile, questo dossier verrà aggiornato.

Nel frattempo, gli alberi continuano a cadere. E il problema, come sempre, non è che cadano. È che, quando cadono, nessuno guarda davvero dove vanno a finire.

 

Questo contenuto è riservato agli abbonati. Abbonati ora per accedere al download.

 

Approfondimenti Eywa

Eywa Divulgazione, 2026. «Sostituzione di specie nei boschi: quando il taglio autorizzato è un taglio abusivo». https://eywadivulgazione.it/sostituzione-specie-boschi-autorizzazione-taglio-abusivo/

Eywa Divulgazione, 2025. «Segnalare un problema al Comune: l’accesso agli atti e il FOIA italiano». https://eywadivulgazione.it/segnalare-problema-comune-accesso-atti-foia/

Eywa Divulgazione, 2025. «Abbattimento alberi da parte del Comune: atti, perizie, diritti». https://eywadivulgazione.it/abbattimento-alberi-comune-atti-perizie-diritti/

Bibliografia essenziale

EUR-Lex, Direttiva (UE) 2018/2001, RED II. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.328.01.0082.01.ITA

EUR-Lex, Direttiva (UE) 2023/2413, RED III. https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2023/2413/oj?locale=it

Gazzetta Ufficiale, Decreto legislativo 9 gennaio 2026, n. 5, recepimento RED III in Italia. https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2026/01/20/26G00018/sg

Gazzetta Ufficiale, Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recepimento RED II in Italia. https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/11/30/21G00214/sg

Gazzetta Ufficiale, Decreto 7 agosto 2024, sistema nazionale di certificazione della sostenibilità. https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.codiceRedazionale=24A04365

GSE, Rapporto statistico «Energia da fonti rinnovabili in Italia nel 2023». https://www.gse.it/documenti_site/Documenti%20GSE/Rapporti%20statistici/Rapporto%20Statistico%20GSE%20-%20Energia%20da%20FER%20in%20Italia%20-%20anno%202023.pdf

GSE, Certificazione della sostenibilità. https://www.gse.it/servizi-per-te/certificazione-della-sostenibilita

GSE, Atlaimpianti, portale pubblico degli impianti energetici italiani. https://www.gse.it/dati-e-scenari/atlaimpianti

Joint Research Centre, «The use of woody biomass for energy production in the EU», 2021. https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC122719

EASAC, «Forest bioenergy update: BECCS and its role in integrated assessment models», 2022. https://easac.eu/fileadmin/PDF_s/reports_statements/Negative_Carbon/EASAC_BECCS_Commentary_2022_WEB_final.pdf

EASAC, «Commentary on forest bioenergy and carbon neutrality», 2019. https://easac.eu/fileadmin/PDF_s/reports_statements/Negative_Carbon/EASAC_Commentary_Forest_Bioenergy_Feb_2019_FINAL.pdf

Save Paradise Forests, Letter Regarding Use of Forests for Bioenergy, firmata da oltre 500 scienziati ed economisti, febbraio 2021. https://www.saveparadiseforests.eu/en/500-scientists-tell-world-leaders-stop-treating-burning-of-biomass-as-carbon-neutral/

Commissione europea, pagina «Biomass». https://energy.ec.europa.eu/topics/renewable-energy/bioenergy/biomass_en

ANSA, «Bosco distrutto e legname rivenduto, danni per 37 ettari alle porte di Torino», 24 marzo 2026. https://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2026/03/24/bosco-distrutto-e-legname-rivenduto-danni-per-37-ettari-alle-porte-di-torino_e13b5c12-e02c-4f81-b159-d0fa5ee16b05.html

ANSA Veneto, «Truffa su rinnovabili da biomasse, 4 rinvii a giudizio», 26 febbraio 2022. https://www.ansa.it/veneto/notizie/2022/02/26/truffa-su-rinnovabili-da-biomasse-4-rinvii-a-giudizio_7a362fcf-472f-4fe1-b6e1-d73071f31adc.html

Il Gazzettino, «Biomasse, dopo dieci anni di indagini e battaglie legali tutti assolti: non ci fu alcuna truffa», 1 novembre 2024 (fonte unica, citata con cautela). https://www.ilgazzettino.it/schede/truffa_biomasse_assolti_imputati-biomasse_dopo_dieci_anni_di_indagini_e_battaglie_legali_tutti_assolti_non_ci_fu_alcuna_truffa_2-2-8451907.html

Il Quotidiano del Sud, «Affare biomasse, la ’ndrangheta disboscava in maniera seriale la Sila», 12 settembre 2024 (motivazioni sentenza Black Wood, gup Pede). https://www.quotidianodelsud.it/calabria/crotone/cronache/giudiziaria/2024/09/12/affare-biomasse-la-ndrangheta-disboscava-in-maniera-seriale-la-sila

Il Quotidiano del Sud, «Stangata al clan di Mesoraca che disboscava la Sila», 30 maggio 2024 (esito primo grado rito abbreviato Black Wood). https://www.quotidianodelsud.it/calabria/crotone/cronache/giudiziaria/2024/05/30/stangata-al-clan-di-mesoraca-che-disboscava-la-sila

Il Quotidiano del Sud, «Crotone, nel processo sull’affaire biomasse il pm chiede l’assoluzione anticipata per 8», 3 aprile 2025. https://www.quotidianodelsud.it/calabria/crotone/cronache/giudiziaria/2025/04/03/crotone-nel-processo-sullaffaire-biomasse-il-pm-chiede-lassoluzione-anticipata-per-8

Corriere della Calabria, «Crotone, inchiesta Black Wood: dissequestrata la Serravalle Energy», 11 aprile 2024. https://www.corrieredellacalabria.it/2024/04/11/crotone-inchiesta-black-wood-dissequestrata-la-serravalle-energy/

SURE-EU, schema volontario di certificazione. https://sure-system.org/en-us/sure-eu/

Gazzetta Ufficiale, Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, accesso civico generalizzato. https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/04/05/13G00076/sg

Quando «sostituire le specie» significa abbattere alberi: cosa c’è dietro un’autorizzazione che pochi sanno leggere

0

Una mattina di tarda primavera, in un bosco a poca distanza da una città italiana, arrivano le motoseghe. Cadono alberi ad alto fusto. Querce, faggi, carpini. Decine, poi centinaia. Eppure non è un’azione abusiva. C’è un’autorizzazione regolare, firmata, protocollata, che chiunque può chiedere. La definisce «sostituzione di specie». Chi passa di lì e si ferma a guardare non capisce. L’atto esiste, eppure dopo qualche settimana di quel bosco resta un piazzale punteggiato di ceppi. Nessuno ha sostituito niente, almeno non nel modo in cui la parola fa pensare. Eppure tutto, sulla carta, è in regola.

La sostituzione di specie nasce con uno scopo legittimo, e in molti casi necessario. Serve a togliere alberi mal piantati, fuori dal loro habitat naturale, e a metterne al loro posto altri più adatti al territorio. È uno strumento che, usato bene, ricostruisce funzioni ecosistemiche e accompagna i boschi verso una maggiore resilienza climatica. Il problema non è lo strumento. Il problema è che, in alcune situazioni, questo istituto diventa la copertura formale per un taglio massivo di alberi che con la sostituzione, in senso tecnico, ha poco a che vedere. Può diventare, nella prassi, una cornice autorizzativa meno esposta a scrutinio rispetto ad altre qualificazioni più gravose. È una porta secondaria, e qualcuno l’ha imparata a usare.

Cos’è davvero la sostituzione di specie negli alberi di un bosco

Nella pratica forestale, sostituire una specie significa togliere alberi di un certo tipo e piantarne altri più coerenti con la stazione ecologica. Il caso da manuale sono le conifere impiantate fuori areale durante le grandi campagne di rimboschimento del dopoguerra: pini neri, douglasie, abeti collocati in contesti dove sarebbero cresciute naturalmente latifoglie autoctone. Quei popolamenti, oggi, mostrano segni di sofferenza. Sono fragili rispetto agli incendi, vulnerabili ai parassiti, poveri di biodiversità. Sostituirli con querce, faggi, carpini significa restituire al bosco la sua composizione potenziale. Quando è questo, è una buona pratica.

C’è però un dato che va detto subito, perché cambia il quadro. Quella che nei progetti viene definita sostituzione di specie, con denominazioni che variano tra le normative regionali, non è una categoria giuridica autonoma definita in modo uniforme a livello nazionale. È una pratica tecnico-selvicolturale disciplinata attraverso normative e pianificazioni regionali, e ogni regione italiana la declina secondo le proprie norme di attuazione. Il quadro nazionale di riferimento è il Testo unico in materia di foreste e filiere forestali, il decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, che definisce la gestione forestale sostenibile, le trasformazioni del bosco e il riparto di competenze. Il TUFF stabilisce i principi; le regioni stabiliscono le procedure. Questa frammentazione è il primo terreno su cui crescono le opacità.

Sopra al TUFF opera un’ulteriore cornice quando il bosco si trova in un sito della rete Natura 2000. La direttiva europea 92/43/CEE, nota come direttiva Habitat, all’articolo 6 impone una valutazione preventiva di qualunque intervento che possa avere incidenze significative su quel tipo di sito. In Italia questa valutazione si chiama VINCA, valutazione di incidenza, ed è recepita dal decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357. È il filtro che dovrebbe accendersi quando un progetto, anche legittimo, riguarda un Sito di importanza comunitaria, una Zona speciale di conservazione o una Zona di protezione speciale. Il vincolo paesaggistico, che è un’altra cosa, attiva il proprio iter autorizzativo separato ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio. Sono due regimi diversi, e non vanno confusi.

Dove le carte si staccano dalla realtà degli alberi: le tre faglie del sistema

Il punto sta nel passaggio dalla teoria alla prassi. Si aprono tre faglie che, prese insieme, spiegano come un istituto utile diventi una porta girevole.

La prima faglia è documentale. Il progetto di sostituzione di specie descrive un intervento che sulla carta è limitato e mirato. Le perizie tecniche allegate, però, possono sottostimare la superficie effettivamente interessata, omettere o approssimare il rilievo dendrometrico puntuale, presentare classificazioni della vegetazione esistente che giustificano un taglio più ampio del necessario. Il controllo dell’ente autorizzante tende a fermarsi alla coerenza interna del progetto. Una verifica sul campo, prima dell’apertura del cantiere, sulla corrispondenza fra ciò che le carte raccontano e la realtà degli alberi presenti, raramente viene svolta in modo sistematico.

La seconda faglia è autorizzativa, ed è la più sottile. La qualificazione formale che si dà all’intervento conta, e conta moltissimo. Chiamarlo «sostituzione di specie» invece che «trasformazione del bosco» o «taglio raso» sposta il fascicolo in un binario procedurale meno oneroso e tende a ridurre gli obblighi di valutazione e la soglia di scrutinio. Per gli interventi di maggiore portata può rendersi necessaria anche la valutazione di impatto ambientale ai sensi del decreto legislativo 152/2006, secondo le qualificazioni e gli allegati pertinenti. Ma se l’intervento viene etichettato in un certo modo, queste valutazioni possono non scattare. È un’operazione di nomenclatura, non di sostanza, e le sue conseguenze si misurano in ettari di alberi abbattuti. È una logica simile a quella che, in contesti urbani, può piegare la tutela degli alberi nei cantieri attraverso espedienti procedurali apparentemente regolari.

La terza faglia è di controllo. Una volta concessa l’autorizzazione, la verifica in fase di esecuzione e in fase di collaudo è quasi sempre documentale. Le foto aeree storiche, il telerilevamento satellitare, il confronto fra ortofoto pre e post intervento, gli strumenti tecnici esistono. Sono pubblici, in molti casi gratuiti, perfettamente capaci di restituire la differenza fra ciò che è stato autorizzato e ciò che è stato realizzato. Il programma europeo Copernicus, attraverso il Land Monitoring Service, fornisce da anni dati satellitari sull’uso del suolo e sulle coperture forestali a scala continentale. Eppure questi strumenti non vengono attivati di routine. Si attivano quando arriva una segnalazione, quando parte un’indagine, quando un giornalista o un comitato chiede conto. A quel punto, di solito, è tardi.

Vista satellitare di bosco italiano con area di disboscamento visibile, confronto copertura forestale prima e dopo taglio
Il telerilevamento satellitare permette di confrontare la copertura forestale prima e dopo un intervento. Strumenti pubblici come Copernicus esistono: raramente vengono usati di routine nei collaudi.

I casi che mostrano lo schema: dalla Toscana alla Sila

Non tutti i casi finiti sotto la lente dei Carabinieri Forestali e delle procure riguardano la sostituzione di specie in senso stretto. Eppure raccontano la stessa logica: una qualificazione formale leggera usata per coprire un intervento sostanzialmente diverso. Vale la pena guardarli da vicino, perché aiutano a capire cosa cercare quando si sospetta qualcosa.

A gennaio 2021 i Carabinieri Forestali di Empoli, intervenuti su segnalazione di cittadini, hanno verificato un cantiere di taglio nel Comune di Montaione, in provincia di Firenze. Il titolo dichiarato era una generica dichiarazione per «taglio di arboricoltura da legno (pioppeto)», presentata alla Città Metropolitana di Firenze. Sul posto, però, il conteggio degli anelli sulle ceppaie ha rivelato querce, aceri, carpini con oltre quindici anni di età, cresciuti per rinnovazione naturale. L’area, di fatto abbandonata da almeno quindici anni, doveva essere classificata come bosco a tutti gli effetti ai sensi della legge forestale toscana. Avrebbe richiesto un’autorizzazione di taglio fustaia con progetto, non una dichiarazione generica. Difformità sostanziale, denuncia all’autorità giudiziaria di esecutore e committente, sanzioni amministrative per ottomila euro. Il caso è stato comunicato dal Ministero dell’Ambiente.

Due anni dopo, gennaio 2023, ancora i Carabinieri Forestali di Empoli, in un cantiere a Gambassi Terme, sempre nel fiorentino. La dichiarazione dichiarava un intervento di diradamento di fustaia, con prelievo massimo del trenta per cento delle piante in piedi. Le aree di saggio condotte dai militari hanno restituito numeri molto diversi: duecentoquarantacinque alberi abbattuti in più rispetto al consentito sulla particella autorizzata, e altri centoventicinque su una particella adiacente non compresa nel titolo. Oltre ventimila euro di sanzioni, segnalazione all’autorità giudiziaria sia per la ditta esecutrice che per la proprietaria. Stesso pattern: una qualificazione formale leggera (diradamento) usata per coprire un intervento molto più ampio.

Montaione e Gambassi non riguardano la «sostituzione di specie» in senso letterale, ma mostrano la matrice comune. Etichette tecniche meno gravose piegate, oltre il loro perimetro, a coprire abbattimenti incompatibili con quanto autorizzato. Lo stesso meccanismo, applicato in modo più clamoroso, è quello con cui a Torino l’istituto della sostituzione di specie sembra essere stato usato come cornice formale per un intervento di portata enormemente maggiore.

C’è poi un livello superiore, che porta lo stesso schema fuori dal singolo cantiere e dentro un sistema di filiera. Nel maggio 2024 il giudice per le indagini preliminari del tribunale distrettuale di Catanzaro, Gabriella Pede, ha emesso venti condanne con rito abbreviato nell’ambito del procedimento «Black Wood», istruito dalla Direzione distrettuale antimafia. Le motivazioni, depositate qualche mese dopo, descrivono un cartello di imprese boschive collegato alla cosca Ferrazzo di Mesoraca, attivo per anni nel disboscamento «in modalità seriali e standardizzate» di aree della Sila, con conferimenti di cippato alle centrali a biomasse calabresi di Cutro, Crotone e Strongoli, e con «sistematica falsificazione dei documenti di trasporto». Le centrali avrebbero presentato al Mipaaf dichiarazioni non veritiere per accedere agli incentivi pubblici sull’energia da biomasse. Nel febbraio 2026 la Corte d’appello di Catanzaro ha riformato in modo significativo il quadro: tre condanne confermate, sette pene ridotte (alcune drasticamente), otto assoluzioni e un proscioglimento, con la caduta dell’ipotesi associativa legata al narcotraffico. Il filone biomasse-disboscamento Sila resta però uno degli elementi centrali descritti nelle motivazioni di primo grado, ed è il dato che ci interessa qui: quanto la pressione economica della filiera del cippato per le centrali a biomasse possa generare un mercato del taglio incompatibile con la legalità forestale e ambientale.

C’è qui un nodo che richiede un approfondimento separato, e che Eywa affronterà in un dossier di prossima uscita: il rapporto fra incentivi pubblici alla biomassa, tracciabilità del cippato e meccanismi di certificazione della sostenibilità. Per il momento basti dire che il legame fra domanda energetica incentivata e taglio illegale di alberi non è una suggestione astratta. Il rapporto sullo stato delle foreste e del settore forestale in Italia (RaF Italia), prodotto nell’ambito della Rete Rurale Nazionale, nelle sue ultime edizioni fotografa un sistema forestale frammentato, con una pianificazione disomogenea fra le regioni e con criticità di controllo che gli stessi documenti istituzionali non nascondono.

Il caso di Torino: 4.000 tonnellate di legname e una sigla autorizzativa

A fine marzo 2026 il Nucleo investigativo di polizia ambientale, agroalimentare e forestale dei Carabinieri Forestali di Torino, coordinato dalla Procura, ha concluso le indagini preliminari su un’operazione di taglio condotta in un Sito di importanza comunitaria alle porte della città. La vicenda è stata raccontata dalla Voce del Canavese il 24 marzo. Secondo quanto riportato dalla testata locale che ha dato la notizia, l’intervento era stato autorizzato come operazione di sostituzione di specie in un’area tutelata a livello europeo, su una superficie di poco più di 26 ettari. I lavori si sarebbero estesi a ulteriori 7,5 ettari non assegnati, per una superficie complessiva paragonata a 37 campi da calcio, con l’asportazione di oltre 4.000 tonnellate di legname.

Il procedimento è in fase di indagini preliminari e per tutti i soggetti coinvolti vale la presunzione di innocenza fino a eventuale sentenza definitiva. Quello che interessa qui non è il merito penale, che spetta alla magistratura, ma il dato strutturale che il caso porta in superficie: la cornice autorizzativa formalmente dichiarata era proprio una sostituzione di specie in area Natura 2000. Le tre faglie descritte nei paragrafi precedenti, in questo caso si sono allineate al punto di richiedere l’intervento dei Carabinieri Forestali e della Procura. È un caso concreto in cui il meccanismo descritto si è tradotto in conseguenze misurabili in ettari, in tonnellate, in alberi che non torneranno per decenni. Una dinamica per molti versi simile a quella che Eywa ha già raccontato a proposito del bosco abbattuto fra Bressanone e Cortina, un altro caso in cui le opacità autorizzative in area protetta hanno permesso interventi di taglio molto più estesi del previsto.

Cosa può fare un cittadino quando arrivano le motoseghe in un’area protetta

Mani che consultano documenti ufficiali su autorizzazione forestale, accesso civico generalizzato FOIA Italia
Autorizzazione al taglio, perizia tecnica forestale, valutazione di incidenza: sono atti pubblici, accessibili a chiunque tramite accesso civico generalizzato.

C’è un livello in cui la difesa dei boschi protetti non passa dai tribunali, ma dall’attenzione dei cittadini, dei comitati locali, dei consiglieri comunali e regionali che vogliono esercitare le loro prerogative. Ed è un livello in cui gli strumenti, in Italia, esistono e sono accessibili a chiunque.

Quando in un’area boscata, soprattutto se vincolata o ricadente in Rete Natura 2000, compaiono cantieri di taglio, ci sono atti pubblici che si possono chiedere. L’autorizzazione regionale o provinciale al taglio. La perizia tecnica forestale a corredo del progetto. La valutazione di incidenza, se l’area è SIC, ZSC o ZPS. L’eventuale capitolato dell’appalto, se i lavori sono affidati da un ente pubblico. Il verbale di collaudo a fine lavori. Tutti questi atti rientrano nel perimetro dell’accesso civico generalizzato, introdotto nell’ordinamento italiano dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e ampliato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97. La richiesta non richiede motivazione, l’amministrazione ha trenta giorni per rispondere, il silenzio o il diniego ingiustificato si possono impugnare.

Una volta ottenuti i documenti, ciò che vale la pena cercare è preciso. La qualificazione formale dell’intervento: è davvero una sostituzione di specie nel senso tecnico del termine, oppure è una trasformazione del bosco mascherata da qualcos’altro? La coerenza tra superficie autorizzata e superficie effettivamente trattata, verificabile a posteriori con strumenti pubblici come Google Earth Pro, le ortofoto AGEA, i dati Copernicus. La presenza, o l’assenza, della valutazione di incidenza nei casi in cui sarebbe obbligatoria. E quando emergono incongruenze gravi, una segnalazione circostanziata e ben documentata ai Carabinieri Forestali, attraverso il NIPAAF territorialmente competente, può attivare controlli e approfondimenti efficaci. In alcuni dei casi citati in questo articolo le segnalazioni di cittadini hanno avuto un ruolo decisivo, in altri i controlli sono partiti d’ufficio o nell’ambito di indagini più ampie. La porta civica, comunque, esiste.

Non vietare la sostituzione di specie. Renderla verificabile.

La sostituzione di specie non è il nemico. Resta uno strumento utile, in molti casi necessario, per la rinaturalizzazione dei boschi italiani. Il punto non è abolirla. Il punto è renderla verificabile, trasparente, esposta allo sguardo pubblico in ogni sua fase. Significa pubblicazione obbligatoria delle perizie tecniche, attivazione sistematica del telerilevamento nei collaudi, standard nazionali di trasparenza che oggi non esistono perché le competenze sono regionali e ognuno fa per sé.

La responsabilità è degli enti regionali, che rilasciano le autorizzazioni e che potrebbero alzare il livello dei controlli senza aspettare nessuno. Ed è del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, che potrebbe coordinare quegli standard e chiedere conto dei risultati. Finché questo non accade, ogni autorizzazione di sostituzione di specie in area protetta resta una scatola che bisogna aprire una per una. Si aprono con i documenti, con gli occhi che imparano a leggere le carte, con la pazienza di chi non si accontenta della firma sul protocollo. Gli alberi, di solito, non hanno voce. Quella voce gliela mettiamo noi.

Approfondimenti Eywa

https://eywadivulgazione.it/abbattimento-alberi-comunali-atti-perizie-diritti/  Eywa Divulgazione, 2026. Guida pratica all’accesso agli atti sulle autorizzazioni al taglio degli alberi, alle perizie tecniche e ai diritti dei cittadini.

https://eywadivulgazione.it/segnalare-problema-comune-accesso-atti-foia/  Eywa Divulgazione, 2025. Come usare l’accesso civico generalizzato per segnalare problemi all’amministrazione comunale.

https://eywadivulgazione.it/bosco-invisibile-abbattimento-bressanone-cortina/  Eywa Divulgazione, 2026. L’inchiesta sul bosco abbattuto fra Bressanone e Cortina e le opacità delle autorizzazioni in area protetta.

https://eywadivulgazione.it/alberi-cantieri-urbani-tutela-aggirata/  Eywa Divulgazione, 2026. Come la tutela degli alberi nei cantieri urbani viene aggirata attraverso espedienti procedurali apparentemente regolari.

Bibliografia essenziale

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-04-03;34  Decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34. Testo unico in materia di foreste e filiere forestali. Definisce la gestione forestale sostenibile, le trasformazioni del bosco e il riparto di competenze fra Stato e Regioni.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31992L0043  Unione Europea, 1992. Direttiva 92/43/CEE «Habitat». L’articolo 6 introduce la valutazione di incidenza per gli interventi che riguardano i siti della rete Natura 2000.

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1997-09-08;357  DPR 8 settembre 1997, n. 357. Regolamento di attuazione italiana della direttiva Habitat. Disciplina la procedura di valutazione di incidenza (VINCA).

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-03;152  Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Norme in materia ambientale, inclusa la disciplina della valutazione di impatto ambientale.

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-03-14;33  Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Riordino della disciplina sulla trasparenza e sugli obblighi di pubblicità delle pubbliche amministrazioni.

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-05-25;97  Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97. Introduce nell’ordinamento italiano l’accesso civico generalizzato (FOIA italiano).

https://www.reterurale.it/raf  RaF Italia, Rapporto sullo stato delle foreste e del settore forestale in Italia, prodotto nell’ambito della Rete Rurale Nazionale. Analisi ufficiale dello stato e della gestione del patrimonio forestale nazionale.

https://www.isprambiente.gov.it/it/temi/biodiversita/rete-natura-2000  ISPRA. Pagina istituzionale sulla rete Natura 2000 in Italia, con dati aggiornati su SIC, ZSC, ZPS e stato di conservazione degli habitat.

https://land.copernicus.eu/  Copernicus Land Monitoring Service. Programma europeo di osservazione della Terra utilizzato per il monitoraggio dell’uso del suolo e delle coperture forestali a scala continentale.

https://www.mase.gov.it/portale/-/ambiente-carabinieri-forestali-denunciano-taglio-non-autorizzato-di-un-pioppeto-nel-fiorentino-due-denunciati-e-sanzioni-amministrative-per-8.000-euro  Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, 15 gennaio 2021. Comunicato sull’operazione dei Carabinieri Forestali di Empoli a Montaione (Firenze) per taglio non autorizzato di un pioppeto qualificato come bosco.

https://www.lanazione.it/firenze/cronaca/taglio-abusivo-di-piante-denunce-e-sanzioni-f1002fd0  La Nazione, gennaio 2023. Cronaca dell’accertamento dei Carabinieri Forestali di Empoli su un taglio in difformità sostanziale a Gambassi Terme (Firenze).

https://www.quotidianodelsud.it/calabria/crotone/cronache/giudiziaria/2024/09/12/affare-biomasse-la-ndrangheta-disboscava-in-maniera-seriale-la-sila  Il Quotidiano del Sud, 12 settembre 2024. Cronaca giornalistica delle motivazioni della sentenza di primo grado emessa dal GUP del tribunale di Catanzaro nel processo abbreviato dell’inchiesta «Black Wood», sul disboscamento seriale della Sila e il sistema delle centrali a biomasse calabresi.

https://catanzaro.gazzettadelsud.it/articoli/cronaca/2026/02/11/mesoraca-pene-ridotte-contro-il-clan-ferrazzo-i-nomi-ef2997ea-71ea-45a9-b408-dafaed26329c/  Gazzetta del Sud, 11 febbraio 2026. Cronaca giornalistica della sentenza d’appello della Corte di Catanzaro nel processo abbreviato «Black Wood», con riformulazione delle pene di primo grado, assoluzioni e proscioglimenti.

https://www.giornalelavoce.it/news/cronaca/685580/maxi-scempio-ambientale-bosco-distrutto-e-4mila-tonnellate-di-legname-rubate-nel-parco-protetto.html  Virginia Serpe, La Voce del Canavese, 24 marzo 2026. Cronaca della conclusione delle indagini preliminari del NIPAAF Carabinieri Forestali di Torino su un caso di taglio in area SIC.

 

L’angolo cieco che uccide: tecnologia da 600 euro, decisioni politiche da zero

0

Un uomo di 61 anni pedala in viale Brigate Partigiane, a Genova. È l’8 aprile 2026. Un autoarticolato lo segue, lo raggiunge, lo travolge. Il ciclista finisce sotto il paraurti anteriore. Il conducente del tir non si accorge di nulla. L’uomo striscia fuori da sotto il mezzo, dal lato passeggero, da solo. I medici parlano di ferite non gravi; i giornali parlano di miracolo. È il quinto «mirabile caso» in cinque anni a Genova, se consideriamo che gli altri quattro non sono finiti così bene: Federica Picasso, in monopattino a Marassi nel 2021; Valerio Parodi, in bicicletta a Bolzaneto nel 2022; Mercedes Maria Moran Huayamave, a piedi in via Cornigliano nel 2023; Elio Arlandi, trascinato per due chilometri sotto un tir a Sampierdarena nel 2025. E poi Maurizio Perrone, investito sulle strisce a Pontedecimo a gennaio 2026.

Cinque persone. Stessa dinamica. Stesso fattore: il conducente non le ha viste, perché erano nella zona del veicolo che il conducente non può fisicamente vedere. Si chiama angolo cieco. Ed esiste la tecnologia per eliminarlo, testata, disponibile sul mercato, installabile in mezza giornata. Costo: da 600 a 1.000 euro per un kit base a sensori ultrasonici. Un autoarticolato nuovo ne costa fra 100.000 e 250.000.

Vale la pena dirlo chiaramente: non si tratta di un problema tecnico. Si tratta di una scelta politica.

Anatomia di una zona invisibile

L’angolo cieco di un mezzo pesante è l’area circostante il veicolo che il conducente non riesce a vedere dalla posizione di guida, nemmeno con l’ausilio degli specchietti retrovisori. Su un camion articolato, questa zona può estendersi fino a 2,5 metri sul lato sinistro (il più vicino al marciapiede, nei Paesi a guida destra) e a 1,4 metri nella parte anteriore del veicolo, secondo le misurazioni condotte dalla Loughborough University per conto di Transport for London. Un pedone, un ciclista, un bambino che attraversa: chiunque si trovi in questa fascia è letteralmente invisibile. Non per distrazione, non per colpa dell’autista, ma per un vincolo fisico della geometria del mezzo.

Un rapporto del TÜV SÜD pubblicato nel 2025 conferma che le collisioni tra mezzi pesanti e utenti vulnerabili hanno esiti quasi sempre devastanti, e che il fattore critico non è la velocità ma la visibilità limitata nelle manovre a bassa velocità, in particolare nelle svolte e nelle partenze da fermo. I camion rappresentano solo il 4% del traffico urbano, ma sono coinvolti in una quota sproporzionata di incidenti mortali con ciclisti e pedoni. Come ha sintetizzato Romolo Solari, presidente FIAB Genova: «Qui la velocità non c’entra. Il problema è la promiscuità tra mezzi pesanti, pedoni e biciclette».

I numeri: una strage silenziosa e prevedibile

Nel 2024 sulle strade italiane sono morte 3.030 persone, con 233.853 feriti in 173.364 incidenti. L’Italia registra il tasso di mortalità ciclistica più alto tra i Paesi europei analizzati: 5,1 decessi per milione di chilometri percorsi in bicicletta, quasi il doppio della Francia (2,9) e oltre cinque volte il dato di Paesi Bassi, Danimarca e Norvegia (0,9 ciascuno), secondo il report Make Way for Walking and Cycling del consorzio PATH. Lo stesso rapporto certifica il primato negativo italiano anche per i pedoni.

I dati dell’Osservatorio Asaps-Sapidata del 2025 segnalano 192 ciclisti morti al 26 ottobre, dieci in più rispetto all’intero 2024: un incremento del 12%. La Lombardia guida con 43 vittime, seguita da Emilia-Romagna (32) e Veneto (26). Quasi la metà delle vittime ha più di 65 anni. In 18 casi l’investitore è fuggito senza prestare soccorso. Nei primi otto mesi dello stesso anno, i pedoni morti erano 248. Il mese di agosto 2025 ha registrato 30 ciclisti uccisi, il dato peggiore degli ultimi otto anni.

Sul piano europeo, i dati della Commissione UE riferiti al 2022 indicano circa 20.600 vittime della strada, di cui il 70% nelle aree urbane era costituito da utenti vulnerabili: pedoni, ciclisti e motociclisti. In Italia, tra il 2018 e il 2020, i morti in ambito urbano sono stati oltre 8.400, di cui il 36% pedoni e il 13,3% ciclisti. Secondo la valutazione d’impatto condotta dalla Loughborough University per la definizione del Direct Vision Standard e ripresa nell’impact assessment della Commissione Europea per il Regolamento 2019/2144, la sola applicazione dei nuovi requisiti di visibilità diretta per i mezzi pesanti potrebbe salvare oltre 550 vite all’anno nell’UE. La Commissione stima che l’intero pacchetto del General Safety Regulation potrà prevenire fino a 140.000 incidenti gravi e salvare oltre 25.000 vite entro il 2038.

La tecnologia esiste, è matura e costa poco

La questione non è se sia possibile eliminare l’angolo cieco. La questione è perché non lo si faccia. Le soluzioni disponibili sul mercato coprono uno spettro tecnologico ampio e ben consolidato: sensori a ultrasuoni (i più economici, rilevano ostacoli entro 2,5 metri e attivano allarmi acustici e visivi), radar laterali a 77 GHz (più precisi, funzionano anche in condizioni meteo avverse), telecamere con intelligenza artificiale (riconoscono specificamente pedoni e ciclisti distinguendoli da arredi urbani), e sistemi integrati che combinano più tecnologie.

I costi reali, rilevati da Confcommercio/Imprese & Territorio e verificati sui listini degli operatori di settore attivi nella fornitura per la conformità alla delibera milanese, sono i seguenti: un kit base a ultrasuoni (quattro sensori, buzzer, centralina) parte da circa 599 euro IVA esclusa; un sistema con telecamera e monitor si colloca fra 800 e 1.200 euro; i kit più avanzati con radar, telecamera AI e sirena esterna raggiungono i 3.000-6.000 euro per veicolo. L’installazione richiede in media mezza giornata. Stiamo parlando, per un kit base, dello 0,3-0,6% del valore di un autoarticolato nuovo. Meno del costo di un treno di pneumatici. Meno di un tagliando. Meno di un pieno di gasolio.

Cosa farebbe l’aviazione (e cosa non fa il trasporto su gomma)

Per capire quanto sia anomala l’inerzia del trasporto pesante su strada, basta guardare come funziona un altro settore in cui le persone si muovono dentro e intorno a macchine molto grandi: l’aviazione civile. In aviazione, ogni singolo impatto con un volatile, anche se non causa alcun danno all’aeromobile, deve essere segnalato alle autorità competenti. Lo impone l’ICAO (l’Organizzazione internazionale dell’aviazione civile) attraverso l’Annex 13, Capitolo 8, e il sistema IBIS (ICAO Bird Strike Information System). In Europa, il Regolamento (UE) n. 376/2014 rende obbligatoria la segnalazione di qualsiasi evento che, se non corretto, potrebbe mettere in pericolo la sicurezza di un aeromobile o dei suoi occupanti.

Ogni segnalazione attiva un ciclo correttivo formale: analisi delle cause, revisione delle procedure operative, aggiornamento degli standard tecnici, condivisione dei risultati con l’intera industria. Il principio su cui si regge il sistema si chiama «just culture»: l’obiettivo non è punire la persona coinvolta, ma correggere il sistema che ha permesso l’incidente. La FAA, la EASA, le autorità nazionali investono in programmi di reporting volontario (come l’Aviation Safety Reporting System, gestito dalla NASA dal 1976) che garantiscono la confidenzialità e l’immunità disciplinare per chi segnala, perché è stato dimostrato che solo così si intercettano le condizioni latenti che precedono gli incidenti gravi.

C’è un modello statistico alla base di tutto questo: la piramide di Heinrich, secondo cui per ogni incidente grave esistono circa 600 quasi-incidenti e anomalie minori. Se intercetti e gestisci quelli, l’evento fatale si previene. Per i bird strike, questo approccio si traduce in monitoraggio continuo con radar aviari, cannoni acustici a GPL, gestione dell’habitat circostante gli aeroporti, report mensili obbligatori, audit periodici, e un database globale consultabile. Tutto questo per un rischio che, nell’aviazione, causa in media meno di due incidenti fatali all’anno a livello mondiale.

Il confronto non è tra settori operativamente analoghi; è tra due modi opposti di trattare il rischio noto. In Italia, nel solo 2025, sono morti 192 ciclisti e 248 pedoni sulle strade. Una quota significativa in collisioni con mezzi pesanti, con la stessa identica dinamica ripetuta: il conducente non ha visto la persona perché era nell’angolo cieco. Non esiste un sistema nazionale di reporting strutturato per gli incidenti da angolo cieco. Non esiste un ciclo correttivo. Non esiste un database. Non esiste una revisione delle procedure dopo ogni evento. Quello che esiste è un articolo di cronaca locale, una frase sul «mirabile intervento dei soccorsi», e un’archiviazione silenziosa. L’aviazione tratta un’oca che colpisce un motore come un evento da cui l’intero sistema deve imparare. Il trasporto su gomma tratta un ciclista trascinato per due chilometri sotto un tir come una fatalità del destino.

In un settore si chiama gestione del rischio. Nell’altro, evidentemente, non si chiama nulla.

Angoli ciechi dei camion
Ecco cosa vede un camionista alla guida del mezzo

Il quadro europeo: la norma c’è, ma vale solo per i nuovi

Il Regolamento UE 2019/2144 (General Safety Regulation) ha introdotto l’obbligo di una serie di sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS) per tutti i veicoli di nuova omologazione. Dal luglio 2024, ogni camion immesso sul mercato europeo deve essere dotato di almeno tre sistemi specifici contro l’angolo cieco: il Blind Spot Information System (BSIS, disciplinato dalla Regulation UNECE n. 151), il Moving Off Information System (MOIS, UNECE n. 159) e un sistema di rilevamento posteriore (UNECE n. 158). Questi regolamenti definiscono con precisione le soglie di rilevamento, le distanze di attivazione, le tipologie di allarme.

C’è però un punto cieco anche nella normativa, ed è questo: l’obbligo riguarda i veicoli di nuova immatricolazione. Il parco circolante, cioè tutti i camion già in strada, e che in strada resteranno ancora per anni o decenni, non è interessato da alcun obbligo retroattivo a livello comunitario. L’età media di un mezzo pesante in Italia supera i 14 anni. Significa che ci vorrà più di un decennio prima che il ricambio naturale della flotta produca effetti significativi sulla sicurezza. Un decennio durante il quale continueremo a contare morti.

Londra: come si fa quando si decide di farlo

Il caso di riferimento internazionale è Londra. Nel 2019, Transport for London ha introdotto il Direct Vision Standard (DVS), primo sistema al mondo basato su un punteggio a stelle (da 0 a 5) che misura quanta visibilità diretta ha il conducente dalla cabina. Ogni mezzo pesante oltre le 12 tonnellate che circola nella Greater London deve ottenere un permesso di sicurezza. Dal 2024 il requisito minimo è stato innalzato a 3 stelle: i veicoli che non raggiungono questa soglia devono installare un Progressive Safe System (PSS), cioè un pacchetto di dispositivi che include telecamere laterali, sensori di presenza per ciclisti e pedoni, avvisatori acustici per le svolte, e barre paraincastro laterali.

Chi non si adegua riceve una sanzione di 550 sterline al giorno (ridotte a 275 se pagate entro 14 giorni). Il sistema è attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Il DVS è stato sviluppato sulla base di una ricerca decennale della Loughborough University, che ha analizzato 57 modelli di cabina, coprendo oltre il 98% dei camion circolanti nel Regno Unito. Il modello londinese è stato successivamente adottato come base tecnica dalla Commissione Europea per la revisione del Regolamento UNECE n. 46, e risulta adottato da oltre 29 Paesi, inclusi tutti gli Stati membri UE e il Giappone.

In Germania il governo ha attivato incentivi economici per gli operatori che installano volontariamente pacchetti di sicurezza equivalenti al DVS. Nei Paesi Bassi, l’istituto di ricerca SWOV ha sviluppato politiche integrate che combinano tecnologia sui veicoli, design urbano e separazione fisica dei percorsi ciclabili dal traffico pesante.

Italia: il vuoto normativo nazionale

E qui sta il punto. Il Codice della Strada italiano non prevede alcun obbligo specifico relativo ai sistemi di rilevamento dell’angolo cieco. Nessuna norma nazionale obbliga il retrofit dei mezzi già in circolazione. Non esiste un incentivo economico strutturale per l’installazione. Non esiste un piano nazionale per la sicurezza dei ciclisti che includa obblighi tecnologici sui mezzi pesanti. Il Ministero dei Trasporti, con un parere della Direzione generale per la Motorizzazione, ha chiarito che secondo la normativa europea vigente l’installazione di dispositivi anti-angolo cieco non era obbligatoria per i veicoli già in circolazione fino a luglio 2024, contribuendo a rafforzare l’inerzia.

L’Osservatorio Asaps-Sapidata, nel presentare i dati 2025, ha chiesto esplicitamente l’avvio di un piano nazionale che includa l’obbligo di sensori anti-angolo cieco sui mezzi pesanti, limiti di velocità a 30 km/h nei centri abitati e la costruzione di una rete ciclabile separata dal traffico motorizzato. A oggi, nessuna di queste tre richieste è stata recepita a livello legislativo.

Milano: il laboratorio, il ricorso e la conferma

L’unico caso italiano in cui un’amministrazione locale ha agito concretamente è Milano. L’11 luglio 2023 la Giunta comunale ha approvato la Delibera n. 971/2023, che vieta l’accesso e la circolazione nell’Area B (la ZTL che copre quasi tutto il territorio comunale, dalle 7:30 alle 19:30 nei giorni feriali) ai mezzi pesanti privi di sistemi di rilevamento pedoni e ciclisti nell’angolo cieco. Le scadenze sono progressive: camion e autobus oltre le 12 tonnellate (categorie N3 e M3) dal 1° ottobre 2023, con installazione effettiva entro il 31 dicembre 2024; furgoni e autobus più leggeri (N2 e M2) dall’ottobre 2024, con installazione entro fine 2025. Tutti i mezzi devono anche esporre adesivi di segnalazione dell’angolo cieco sulle fiancate e sul retro.

La delibera ha avuto una storia giudiziaria significativa. Alcune imprese di autotrasporto l’hanno impugnata sostenendo che solo lo Stato, non un Comune, potesse imporre obblighi in materia di circolazione. Il TAR Lombardia ha dato ragione ai ricorrenti, annullando la delibera con la sentenza n. 1923 del novembre 2023. Ma il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1884 del febbraio 2024, ha ribaltato la decisione, confermando la legittimità dell’azione comunale e il diritto del Comune a imporre un divieto di circolazione limitato nel tempo, nello spazio e nel contenuto. La delibera è tornata pienamente in vigore.

Il caso Milano dimostra due cose. La prima: un Comune può agire, e quando agisce il diritto lo sostiene. La seconda: lo fa perché lo Stato non lo fa.

Genova: cinque morti, zero provvedimenti

A Genova, in cinque anni, cinque persone sono morte investite da mezzi pesanti in dinamiche riconducibili all’angolo cieco. La FIAB Genova e Legambiente hanno presentato il 4 marzo 2026, presso il Genova Blue District, il dossier «Sicurezza stradale e mezzi pesanti», all’interno del report più ampio «Genova e il divario 2030». Il documento, basato su dati ISTAT, inventari emissivi regionali e report nazionali di settore, analizza il rischio strutturale della circolazione di mezzi pesanti sulla rete urbana genovese e propone misure concrete: introduzione nei capitolati comunali dell’obbligo di sensori anti-angolo cieco, radar e telecamere per il rilevamento di utenti vulnerabili; limitazioni degli accessi nelle aree urbane più sensibili; adozione degli standard già previsti dal Regolamento UE 2019/2144.

Solo quattro giorni dopo la presentazione del dossier, l’8 aprile 2026, l’incidente in viale Brigate Partigiane ha confermato, punto per punto, le previsioni contenute nel rapporto. FIAB e Legambiente hanno rinnovato la richiesta al Comune di aprire un confronto operativo, con un comunicato che si chiude con una frase che non ha bisogno di commento: «Non possiamo continuare ad affidarci alla fortuna».

A Genova circolano 47 auto ogni 100 abitanti; l’obiettivo al 2030 è scendere sotto 35. Le ciclabili sono insufficienti, spesso ridotte a strisce di vernice senza separazione fisica. L’infrastruttura urbana è progettata per le auto. E i mezzi pesanti continuano ad attraversare quartieri residenziali senza alcun obbligo tecnologico supplementare.

La scelta politica invisibile

Ogni anno in Italia muoiono circa 200 ciclisti e oltre 400 pedoni. Una quota rilevante di questi decessi avviene in ambito urbano, in collisioni con mezzi pesanti, in dinamiche legate all’angolo cieco. La tecnologia per prevenirle esiste ed è commercialmente disponibile; i costi di retrofit oscillano fra 600 e 6.000 euro per veicolo, una frazione marginale del valore del mezzo. Il quadro normativo europeo prevede già l’obbligo per i veicoli nuovi. A Londra, il sistema è operativo dal 2019 con risultati documentati. A Milano, un Comune ha dimostrato che è possibile agire sul parco circolante e che il diritto lo consente.

Quello che manca, in Italia, non è la tecnologia e non sono i soldi. Manca la volontà politica di imporre un obbligo che salverebbe vite a fronte di un costo irrisorio per un settore che fattura miliardi. Il Codice della Strada non lo prevede. Il Ministero dei Trasporti non lo richiede. Le amministrazioni locali, con l’eccezione di Milano, non si attivano.

Ogni giorno in cui questa decisione viene rinviata, qualcuno si trova nell’angolo cieco di un camion. A volte se ne esce strisciando sotto il paraurti. A volte no.

La sicurezza stradale non è un’emergenza: è una condizione strutturale che si sceglie di mantenere o di cambiare. E in questo momento, l’Italia ha scelto di non scegliere.

 

Bibliografia

Approfondimenti Eywa

https://eywadivulgazione.it/bici-ciclabili-vernice-non-basta/ – Eywa Divulgazione, 2025. Ciclabili in Italia: perché una striscia di vernice non basta a proteggere chi pedala.

https://eywadivulgazione.it/sicurezza-bici-ciclabili-non-bastano/ – Eywa Divulgazione, 2025. Sicurezza in bici: le ciclabili non bastano, serve un cambio di paradigma infrastrutturale.

https://eywadivulgazione.it/segnalare-problema-comune-accesso-atti-foia/ – Eywa Divulgazione, 2025. Come segnalare un problema al Comune e ottenere informazioni tramite FOIA.

https://eywadivulgazione.it/smog-torino-vs-londra-londra-taglia-il-biossido-di-azoto-del-27-torino-resta-ferma/ – Eywa Divulgazione, 2025. Torino vs Londra: politiche di qualità dell’aria a confronto.

https://eywadivulgazione.it/perche-citta-italiane-allagano-piogge-normali/ – Eywa Divulgazione, 2025. Infrastruttura urbana e gestione del rischio nelle città italiane.

https://eywadivulgazione.it/cittadini-protagonisti-la-nuova-frontiera-della-partecipazione-nelle-decisioni-pubbliche/ – Eywa Divulgazione, 2025. Partecipazione civica e decisioni pubbliche: strumenti e diritti.

Fonti

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32019R2144 – EUR-Lex, 2019. Regolamento (UE) 2019/2144 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo ai requisiti di omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi. Base normativa per l’obbligo ADAS dal 2022-2024.

https://unece.org/transport/vehicle-regulations/un-regulation-no-151 – UNECE, 2020. Regulation No. 151: Blind Spot Information System (BSIS). Standard tecnico per sistemi di informazione angolo cieco.

https://unece.org/transport/vehicle-regulations/un-regulation-no-159 – UNECE, 2020. Regulation No. 159: Moving Off Information System (MOIS). Standard tecnico per il rilevamento pedoni in fase di partenza.

https://tfl.gov.uk/info-for/deliveries-in-london/delivering-safely/direct-vision-in-heavy-goods-vehicles – Transport for London, 2019-2024. Direct Vision Standard and HGV Safety Permit. Primo sistema al mondo di rating e obbligo di sicurezza per mezzi pesanti basato sulla visibilità diretta dalla cabina.

https://www.lboro.ac.uk/research/spotlights/blindspots/ – Loughborough University, 2015-2024. HGV Blind Spots Research. Ricerca decennale alla base del Direct Vision Standard, con analisi di 57 modelli di cabina.

https://www.comune.milano.it/area-b-divieto-di-accesso-e-circolazione-a-camion-e-autobus-privi-di-sistemi-di-segnalazione-dell-angolo-cieco – Comune di Milano, 2023-2025. Delibera di Giunta n. 971/2023 e Determina dirigenziale n. 3869/2024. Obbligo sensori angolo cieco per mezzi pesanti in Area B.

https://www.ilfattoquotidiano.it/2024/02/26/milano-torna-obbligo-sensori-angolo-cieco-tir-bus-consiglio-stato/7459951/ – Il Fatto Quotidiano, febbraio 2024. Ricostruzione della vicenda giudiziaria TAR-Consiglio di Stato sulla delibera milanese.

https://www.impreseterritorio.org/it/osservatorio-e-contenuti-speciali/autotrasporto/sensori-ad-angolo-cieco-quali-scegliere-quanto-costano-e-in-quali-tempi-installare-i-dispositivi.html – Imprese & Territorio / Confcommercio, 2023. Guida tecnica alla scelta, ai costi e ai tempi di installazione dei sensori angolo cieco. Conferma l’assenza di normativa specifica nel Codice della Strada italiano.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_4312 – Commissione Europea, luglio 2022. Comunicato stampa sull’entrata in vigore del General Safety Regulation (2019/2144). Stima di 25.000 vite salvate e 140.000 incidenti gravi prevenuti entro il 2038 grazie all’intero pacchetto ADAS obbligatorio.

https://www.euromobility.org/sicurezza-stradale-in-italia-una-situazione-allarmante – Euromobility / Osservatorio Asaps-Sapidata, 2024. Dati sulla mortalità ciclistica in Italia (197 morti nel 2023) e confronto europeo sui tassi di mortalità.

https://www.ecodallecitta.it/ciclisti-sicurezza-stradale-2025-192-morti/ – Eco dalle Città / Osservatorio Asaps-Sapidata, ottobre 2025. Dati aggiornati: 192 ciclisti morti al 26 ottobre 2025, +12% rispetto all’intero 2024. Richiesta di piano nazionale con obbligo sensori anti-angolo cieco.

https://www.vita.it/lanno-nero-dei-ciclisti-strage-non-fatalita/ – Vita.it, settembre 2025. Dati 2024 ISTAT (3.030 morti, 173.364 incidenti) e interviste a Luigi Menna (FIAB) e Marco Scarponi (Fondazione Michele Scarponi).

https://www.sicurauto.it/news/attualita-e-curiosita/tuv-gli-incidenti-piu-gravi-avvengono-tra-camion-e-ciclisti-o-pedoni/ – SicurAUTO / TÜV SÜD, marzo 2025. Rapporto sui fattori di rischio nelle collisioni tra mezzi pesanti e utenti vulnerabili.

https://europa.today.it/attualita/strage-ciclisti-pedoni-strade.html – Europa Today / Commissione Europea, febbraio 2023. Dati preliminari sulla sicurezza stradale UE 2022: 20.600 vittime, 70% utenti vulnerabili nelle aree urbane.

https://www.genova24.it/2026/03/incidenti-mortali-fiab-sensori-mezzi-pesanti-456060/ – Genova24, marzo 2026. Presentazione del dossier FIAB-Legambiente sui mezzi pesanti a Genova, con l’elenco delle cinque vittime dal 2021 al 2026.

https://www.genovatoday.it/cronaca/incidente-stradale/via-brigate-partigiane-ciclista-investito-tir.html – GenovaToday, aprile 2026. Cronaca dell’incidente in viale Brigate Partigiane (ciclista 61enne travolto da tir e salvatosi strisciando sotto il mezzo).

https://www.primocanale.it/attualit%C3%A0/64191-camion-incidenti-imvestimenti-pedoni-ciclisti-camion.html – Primocanale, marzo 2026. Proposta FIAB Genova al Comune: obbligo sensori per mezzi pesanti in città, con intervista a Romolo Solari.

https://maurelli.it/angolo-cieco-dove-eravamo-rimasti/ – Maurelli Group, 2024. Ricostruzione normativa completa della delibera Milano e del contenzioso TAR/Consiglio di Stato.

https://www.cerianindustrial.it/milano-introduce-lobbligo-di-sensori-angolo-cieco-per-camion-e-bus/ – Ceriani Industrial / Uomini e Trasporti, luglio 2023. Analisi tecnica della delibera milanese e delle implicazioni per il settore aftermarket.

https://swov.nl/en – SWOV (Institute for Road Safety Research), Paesi Bassi. Centro di ricerca di riferimento europeo per la protezione degli utenti vulnerabili della strada.

https://skybrary.aero/articles/bird-strike-reporting – SKYbrary / ICAO, 2021. Bird Strike Reporting. Protocolli ICAO di segnalazione obbligatoria degli impatti con volatili, con descrizione del sistema IBIS e dei requisiti dell’Annex 13.

https://skybrary.aero/articles/mandatory-occurrence-reporting – SKYbrary / ICAO-EASA, 2025. Mandatory Occurrence Reporting. Quadro normativo internazionale ed europeo (Regolamento UE 376/2014) sulla segnalazione obbligatoria degli eventi aeronautici e il principio della «just culture».

https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC1117774/ – Helmreich R.L., BMJ, 2000. On error management: lessons from aviation. Analisi del modello di gestione dell’errore aeronautico (piramide di Heinrich, just culture, reporting non punitivo) e della sua applicabilità ad altri settori.

Manuale operativo Eywa. Protezione animali

0

Il problema vero

Accade spesso: un cane tenuto senza acqua sotto il sole di agosto, una gabbia di uccelli in condizioni impresentabili, un gatto picchiato in strada. Sai che stai assistendo a qualcosa di sbagliato. E poi? La risposta più comune è chiamare i vigili urbani. Quello che succede, altrettanto spesso, è che non arriva nessuno o che chi arriva allarga le braccia. Non per malvagità: per limiti di competenza reale, che variano molto da Comune a Comune.

Gatto grigio rannicchiato su asfalto bagnato in un contesto urbano, con postura contratta e occhi socchiusi
La trascuratezza cronica è la situazione più difficile da trattare: si dimostra con documentazione raccolta nel tempo e segnalazione all’ASL Veterinaria.

C’è un punto di partenza che cambia tutto: il maltrattamento animale in Italia non è una questione di sensibilità o di buone maniere. È un reato penale. E come tale, ci sono canali precisi, con poteri precisi, che il cittadino può e deve attivare. Questo manuale serve a sapere quali.

Se vuoi capire anche cosa succede quando le istituzioni ignorano sistematicamente la tutela degli animali in spazi pubblici, leggi anche il nostro approfondimento su gli animali liberi del Lazio.

La legge è cambiata: più forte di ieri

Fino a pochi anni fa, chi maltrattava un animale rischiava pene abbastanza blande, applicabili quasi sempre con sospensione condizionale. Poi le cose si sono mosse. Il 1° luglio 2025 è entrata in vigore la Legge 6 giugno 2025, n. 82, che ha riscritto buona parte del quadro normativo sui reati contro gli animali. Non è un ritocco: è un cambio di impostazione.

Il Titolo IX-bis del Codice penale, che prima si chiamava «Dei delitti contro il sentimento per gli animali», ora si chiama «Dei delitti contro gli animali». Non è solo una questione di etichetta. Significa che l’oggetto della tutela penale è direttamente l’animale come essere senziente, non più il nostro sentimento nei suoi confronti. Il percorso risponde al terzo comma dell’articolo 9 della Costituzione, riformato nel 2022, che ha espressamente incluso la protezione degli animali tra i princìpi fondamentali dello Stato.

Le pene sono aumentate in modo significativo. Il maltrattamento (art. 544-ter c.p.) prevede ora la reclusione da sei mesi a due anni più la multa da 5.000 a 30.000 euro: pena detentiva e pena pecuniaria in via cumulativa, non più alternativa. L’uccisione di animali (art. 544-bis c.p.) è punita con la reclusione da sei mesi a tre anni, e la riforma ha introdotto un’aggravante specifica per chi uccide adoperando sevizie o prolungando volutamente le sofferenze dell’animale, con pena che sale a uno-quattro anni di reclusione e multa da 10.000 a 60.000 euro. Sono previste aggravanti generali se il reato è commesso davanti a minori, su più animali contemporaneamente, o se le immagini vengono diffuse attraverso strumenti informatici o telematici. C’è anche un divieto nazionale di tenere i cani alla catena, con sanzione amministrativa da 500 a 5.000 euro. Vale la pena dirlo chiaramente: l’inasprimento è reale, ma l’effettiva durezza della risposta penale dipende ancora dalla valutazione del giudice, e la sospensione condizionale resta applicabile nei casi meno gravi. La svolta sta nel fatto che denunciare oggi vale molto di più di quanto valesse cinque anni fa.

Codice penale aperto su un tavolo di legno accanto a un collare per cani e un taccuino — riferimento alla riforma della Legge 82/2025 sui reati contro gli animali
La Legge 6 giugno 2025, n. 82 ha riscritto il Titolo IX-bis del Codice penale: l’oggetto della tutela è ora direttamente l’animale come essere senziente.

La riforma introduce anche un meccanismo di affido degli animali oggetto di sequestro o confisca, disciplinato dal nuovo art. 260-bis c.p.p.: l’autorità giudiziaria può affidare l’animale ad associazioni riconosciute anche durante il procedimento, alle condizioni previste dalla legge. Un cambiamento concreto, che riduce la possibilità che l’animale vittima del reato torni da chi lo ha maltrattato mentre il processo è ancora in corso. C’è poi un passaggio sistematico che merita attenzione: la Legge 82/2025 introduce nel decreto legislativo 231/2001 il nuovo art. 25-undevicies, che estende la responsabilità amministrativa degli enti ai delitti contro gli animali. Significa che un’impresa, un allevamento, una società che commetta o tolleri maltrattamenti nell’interesse della propria attività può rispondere direttamente, come ente, con sanzioni pecuniarie fino a cinquecento quote (le “quote” sono unità di misura della sanzione: il giudice ne stabilisce il numero e il valore in base alla gravità del fatto e alle dimensioni economiche dell’ente, per rendere la multa proporzionata) e possibili misure interdittive. Per un’analisi ragionata del percorso parlamentare e delle posizioni critiche sulla riforma è utile leggere la ricostruzione di LAV.

Per il quadro più ampio su come l’Europa sta costruendo una tutela giuridica degli esseri viventi, leggi anche il nostro articolo su ecocidio e diritto internazionale.

Prima di tutto: urgenza immediata o denuncia documentata?

E qui sta il punto. Prima di sapere «chi chiamo», bisogna capire in quale situazione ci si trova.

Se c’è pericolo immediato, un reato in corso, un animale che rischia di morire entro ore: il canale principale è il 112, il Numero Unico per le Emergenze, che instrada la richiesta ai servizi competenti. Dove il NUE 112 opera con piena integrazione territoriale la chiamata viene gestita direttamente; dove la copertura è ancora in fase di consolidamento, il sistema di emergenza garantisce comunque il collegamento alle forze dell’ordine. In ogni caso, il 112 è il primo numero da comporre; in alternativa restano sempre validi i numeri diretti delle forze dell’ordine (Polizia di Stato: 113, Carabinieri: 112).

Se invece la situazione è stabile ma grave, cioè un quadro di trascuratezza cronica, un cane denutrito da settimane, condizioni incompatibili con la sopravvivenza dell’animale ma senza un’emergenza in corso: allora il percorso è diverso. Denuncia documentata, segnalazione al Servizio Veterinario dell’ASL, coinvolgimento delle associazioni di tutela. Più lento, ma costruito per durare: una denuncia ben fatta ha più probabilità di aprire un procedimento reale di una chiamata in preda al panico.

Schema operativo rapido

Emergenza in corso, con animale in pericolo immediato: chiama il 112 (o 113, o i Carabinieri direttamente). Non intervenire fisicamente.

Trascuratezza cronica, situazione stabile ma grave: documenta nel tempo, segnala al Servizio Veterinario dell’ASL, deposita denuncia alle forze dell’ordine o direttamente in Procura.

Animale selvatico ferito o in difficoltà: contatta il CRAS regionale o i Carabinieri Forestali al numero di emergenza ambientale 1515. Non toccarlo senza indicazioni.

Abbandono appena avvenuto: chiama le forze dell’ordine, documenta e segnala. Se l’animale è in strada, contatta anche il Comune.

Casi ad altissima urgenza: agire in tre secondi

Ci sono situazioni in cui non c’è spazio per valutazioni. Animale chiuso in auto sotto il sole: intervenire subito tramite il 112 e, ove possibile, segnalare alla polizia presente sul posto. Animale in combattimento forzato o in addestramento con metodi violenti: 112 senza indugi, documentare dall’esterno senza intervenire fisicamente. Avvelenamento sospetto: segnalazione immediata alle forze dell’ordine e, se l’animale è ancora vivo, contatto con il veterinario d’urgenza più vicino. Detenzione in condizioni di rischio imminente di morte, cioè temperatura estrema, ferite gravi, totale mancanza d’acqua per giorni: 112 e ASL Veterinaria in parallelo.

In questi casi il manuale è uno solo: non perdere tempo e non tentare di risolvere da soli. Il primo passo è attivare chi ha i poteri per farlo.

Cucciolo di cane con testa bassa e orecchie abbassate che guarda in camera con espressione malinconica, su sfondo scuro neutro
Nei casi di emergenza il manuale è uno solo: non perdere tempo e non tentare di intervenire fisicamente. Il primo passo è attivare chi ha i poteri per farlo.

Chi ha davvero il potere di intervenire

Polizia di Stato e Carabinieri

Polizia di Stato e Carabinieri sono gli interlocutori principali per i reati penali. Hanno l’obbligo di ricevere la denuncia, possono intervenire direttamente sul posto, possono procedere ai sequestri. Sono il punto di riferimento quando si tratta di maltrattamento come reato. I Carabinieri del NAS (Nucleo Antisofisticazioni e Sanità) hanno competenze specifiche anche sulla tutela degli animali negli allevamenti e in contesti sanitari, e operano su segnalazione dei cittadini. Per i casi più complessi, o quando si vuole che la notizia di reato arrivi al vertice dell’attività inquirente, la denuncia può essere depositata direttamente presso la Procura della Repubblica territorialmente competente: è una strada meno usata del previsto, ma perfettamente legittima e in certi casi più efficace.

La polizia locale

La posizione della polizia locale, cioè i vigili urbani, è più articolata di quanto si creda, e vale la pena dirlo con precisione. Ai sensi dell’articolo 57 del codice di procedura penale, gli ufficiali e gli agenti di polizia municipale hanno qualità di polizia giudiziaria nei limiti del servizio cui sono destinati e nell’ambito territoriale dell’ente di appartenenza. La Legge 189/2004 prevede espressamente un coordinamento che coinvolge anche i corpi di polizia municipale, e in alcuni Comuni esistono nuclei specializzati che operano con efficacia reale.

In molti altri, però, la capacità operativa concreta in materia di maltrattamenti è limitata: sia per dotazione di personale, sia per formazione specifica, sia per la struttura delle competenze attribuite localmente. Nei casi di possibile reato o di urgenza, conviene dunque indirizzarsi verso le forze di polizia a competenza generale, che hanno certezza di potere intervenire.

Il Servizio Veterinario dell’ASL

Il Servizio Veterinario dell’ASL è l’interlocutore per i casi di trascuratezza cronica, condizioni igieniche inadeguate, detenzione incompatibile con la natura dell’animale. Ha poteri di ispezione e può emettere diffide e prescrizioni. Per gli animali da reddito è il soggetto principale di controllo, affiancato dai NAS. Nei casi più gravi, il Servizio Veterinario può segnalare i fatti all’autorità giudiziaria.

Le guardie zoofile

Le guardie zoofile sono una risorsa reale, ma con limiti precisi che il cittadino deve conoscere per non affidarsi a un’aspettativa sbagliata. La Legge 189/2004 (art. 6, comma 2) attribuisce funzioni di polizia giudiziaria alle guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute, ma solo nei limiti stabiliti dal decreto prefettizio individuale di nomina, in prevalenza per la tutela degli animali d’affezione, salvo diverse attribuzioni specificamente previste nel decreto, e solo nell’ambito territoriale indicato.

Non è il nome dell’associazione (ENPA, LAV, LNDC, OIPA) a conferire questi poteri: è la nomina prefettizia del singolo operatore. Una guardia zoofila che opera fuori dal proprio territorio, o su fauna selvatica in assenza di delega specifica, agisce come privato cittadino. Questo non significa che le associazioni non siano utili: lo sono moltissimo, per supporto, accompagnamento delle denunce e presa in carico degli animali. Significa che bisogna capire cosa possono fare concretamente in ogni caso specifico.

Come documentare prima di chiamare

La qualità della documentazione è spesso ciò che stabilisce se una denuncia porta da qualche parte o viene archiviata.

Fotografie e video: attivare la geolocalizzazione sul telefono prima di scattare, ma non affidarsi solo a quella. Inquadrature larghe che includano elementi riconoscibili del luogo (insegne, edifici, targhe stradali) valgono quanto un indirizzo preciso. Se la situazione è cronica, più documentazione raccolta in giorni diversi, con data e ora ben visibili, costruisce una storia che i referti di polizia giudiziaria possono usare. Annotare subito: data, ora, indirizzo, dinamica di quanto osservato, eventuali dati identificativi del responsabile.

Un dettaglio che fa la differenza: non modificare i file originali dopo aver ripreso. Nessun ritaglio, nessun filtro, nessuna compressione aggiuntiva. I metadata del file (data, ora, coordinate GPS) possono rafforzare l’attendibilità della documentazione in sede probatoria, e una qualsiasi modifica al file può indebolirla. Se si vuole condividere il materiale, farlo sempre a partire da una copia, tenendo gli originali intatti.

Mano che tiene uno smartphone per documentare una situazione urbana — gesto simbolo della raccolta prove per una denuncia di maltrattamento animale
Non modificare mai i file originali: i metadata (data, ora, coordinate GPS) possono rafforzare l’attendibilità della documentazione in sede probatoria.

Sui testimoni: raccogliere un contatto, anche solo un nome e un numero di telefono, è un elemento che può fare la differenza tra un caso archiviato e un procedimento aperto.

Un avvertimento importante: è meglio non diffondere le immagini sui social prima di aver depositato la denuncia, specialmente se ci sono persone identificabili. Non perché sia vietato in assoluto, ma perché può indebolire la gestione del caso o complicare la posizione di chi denuncia. Prima si denuncia, poi si decide se e come comunicare. Per capire come usare correttamente gli strumenti civici di segnalazione, leggi la nostra guida su come segnalare un problema al Comune.

Cane adulto ripreso di profilo con sguardo lontano su uno sfondo urbano desaturato, postura calma ma distante
Il confine tra testimonianza civica e linciaggio mediatico è sottile. Prima si denuncia alle autorità competenti, poi si decide se e come comunicare pubblicamente.

Errori da non fare: cosa evitare

Questa sezione non è un corollario: è una parte essenziale del manuale. Alcune delle reazioni più istintive davanti a un maltrattamento possono trasformare chi denuncia in chi viene denunciato.

Intervenire fisicamente

Tentare di sottrarre l’animale al maltrattatore, colpire chi sta commettendo il reato, frapporsi fisicamente: azioni comprensibili ma che possono configurare lesioni personali, violenza privata o altri reati. Chi interviene fisicamente espone sé stesso a conseguenze penali. Il compito del testimone è documentare, segnalare, attivare le autorità.

Entrare in proprietà privata

Accedere a un’abitazione, un cortile o un terreno privato senza autorizzazione configura violazione di domicilio (art. 614 c.p.), anche se lo scopo è soccorrere un animale. Le autorizzazioni necessarie le hanno le forze dell’ordine e il Servizio Veterinario dell’ASL. È a loro che bisogna rivolgersi.

Veterinario in camice bianco che visita un cane su un lettino clinico in un ambiente professionale luminoso
Il Servizio Veterinario dell’ASL ha poteri di ispezione e può emettere diffide e prescrizioni. Nei casi più gravi può segnalare i fatti all’autorità giudiziaria.

Sottrarre l’animale

Portare via l’animale senza un provvedimento di sequestro emesso dall’autorità competente può configurare furto o appropriazione indebita, a prescindere dalle condizioni in cui si trovava l’animale, salva la valutazione del caso concreto in presenza di un eventuale stato di necessità. Anche in situazioni di emergenza evidente, la strada corretta è attivare le forze dell’ordine e attendere che siano loro a procedere.

Diffamazione online

Pubblicare sui social nomi, indirizzi o immagini del presunto responsabile prima che sia intervenuta un’autorità può configurare diffamazione, e indebolisce la posizione di chi vuole denunciare in modo efficace. Il confine tra testimonianza civica e linciaggio mediatico è sottile, e spesso si attraversa senza rendersene conto.

Come fare una denuncia che funzioni

Denuncia, querela ed esposto non sono sinonimi, e la differenza è operativa. La denuncia è lo strumento per i reati perseguibili d’ufficio: il maltrattamento (art. 544-ter c.p.) e l’uccisione (art. 544-bis c.p.) lo sono, quindi chiunque può denunciarli senza essere la parte offesa. La querela è invece richiesta per i reati procedibili a querela di parte, che in questo ambito sono marginali. L’esposto è una segnalazione più generale all’autorità, non equiparabile alla denuncia: può essere utile per portare fatti a conoscenza in situazioni di incertezza, ma non sostituisce la denuncia quando il fatto integra già un reato perseguibile d’ufficio. In quei casi la denuncia è lo strumento corretto, e va depositata. Il Ministero della Giustizia distingue con chiarezza i tre strumenti.

Per depositare una denuncia: ci si reca alla Polizia di Stato, ai Carabinieri, o direttamente alla Procura della Repubblica. La denuncia può essere presentata in forma orale o scritta, e in entrambi i casi si ha diritto all’attestazione di ricezione con numero di protocollo. Conviene portarla scritta, con una descrizione precisa dei fatti: data, luogo, dinamica, elementi identificativi del responsabile se presenti, e tutta la documentazione raccolta. Chiedere sempre la ricevuta è un atto di tutela per chi denuncia.

Le associazioni (ENPA, LAV, LNDC, OIPA) possono offrire supporto nella stesura della denuncia e nella comprensione del percorso procedurale. In molti casi hanno già avviato procedimenti analoghi e conoscono le sensibilità locali delle Procure competenti.

Casi particolari

Abbandono

L’abbandono è una fattispecie distinta, prevista dall’art. 727 c.p., e dopo la riforma del 2025 è punita con l’arresto fino a un anno o l’ammenda da 5.000 a 10.000 euro (il minimo edittale è stato alzato dai precedenti 1.000 euro). Sono previste aggravanti specifiche quando l’abbandono avviene con l’uso di veicoli, con la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi a un anno. Chi assiste a un abbandono deve documentarlo e segnalarlo immediatamente alle forze dell’ordine.

Trascuratezza cronica

La trascuratezza cronica, senza violenza fisica esplicita, è spesso la situazione più difficile da trattare. Detenzione in condizioni incompatibili con la natura dell’animale, mancanza sistematica di cibo, acqua o cure veterinarie: sono elementi che si dimostrano con documentazione raccolta nel tempo e con la segnalazione al Servizio Veterinario dell’ASL, che ha poteri di ispezione diretta. Per capire come stanno davvero gli animali domestici nella legislazione italiana, leggi anche il nostro articolo su sostenibilità e benessere degli animali da compagnia.

Animali selvatici in difficoltà

Gli animali selvatici in difficoltà seguono un percorso completamente diverso. I CRAS (Centri Recupero Animali Selvatici) si occupano di recupero, cura, riabilitazione e possibile reinserimento della fauna selvatica autoctona. Non vanno confusi con il maltrattamento di animali detenuti da privati: sono mondi giuridici separati. Il numero da cercare è il CRAS regionale di competenza, reperibile attraverso i siti delle Regioni o tramite i Carabinieri Forestali, che gestiscono il numero gratuito di emergenza ambientale 1515, attivo su tutto il territorio nazionale.

Animali da reddito

Gli animali da reddito negli allevamenti sono sotto la vigilanza del Servizio Veterinario dell’ASL, dei NAS e, in materia ambientale e faunistica, dei Carabinieri Forestali, competenti anche per reati connessi alla detenzione di fauna protetta e alle violazioni delle normative di benessere animale negli allevamenti. Il cittadino che assiste a situazioni sospette può segnalare all’ASL territorialmente competente o presentare denuncia alle forze dell’ordine. Qui assume particolare rilievo il nuovo regime di responsabilità degli enti introdotto dalla Legge 82/2025: un allevamento costituito in forma societaria può rispondere come ente dei reati contro gli animali commessi nell’interesse della propria attività. Per un approfondimento sul sistema degli allevamenti intensivi e i suoi meccanismi di controllo, leggi il nostro articolo su allevamenti e benessere animale.

Le associazioni: a cosa servono davvero

ENPA, LAV, LNDC, OIPA: nomi diversi, mandati diversi, radicamento territoriale variabile. La distinzione che conta è questa: alcune di esse hanno guardie zoofile con nomina prefettizia, che operano come agenti di polizia giudiziaria nei limiti già descritti; tutte possono offrire supporto legale, orientamento sul percorso di denuncia, presa in carico temporanea degli animali e pressione istituzionale sui casi più rilevanti.

Trovare il referente locale è il primo passo: le sedi provinciali di queste associazioni hanno spesso reti operative che le strutture nazionali non possono garantire sul territorio. Vale la pena chiamare prima di denunciare, per capire se c’è già un caso aperto sullo stesso soggetto o sulla stessa situazione.

Per capire com’è cambiata la tutela degli animali nel diritto europeo e italiano, incluso il confronto con il modello britannico, leggi il nostro articolo su Animal Welfare e diritti degli animali in Italia.

Il protocollo in tre mosse

Resta una cosa da dire, e vale quanto tutto il resto: tutto questo può sembrare complicato, ma nella pratica si riduce a pochi passi chiari.

Se si è davanti a un’emergenza: 112 (o 113, o Carabinieri). Se si ha una situazione stabile e documentabile: documentare, contattare un’associazione locale, depositare denuncia alle forze dell’ordine o in Procura con ricevuta. In parallelo, segnalare all’ASL Veterinaria se c’è trascuratezza cronica o condizioni incompatibili con la vita dell’animale.

Questa non è una questione di amore per gli animali, anche se quello ci vuole. È una questione di sapere che la legge esiste, che ha i denti, e che il cittadino ha gli strumenti per usarla.

Primo piano di una zampa di cane poggiata su una superficie chiara, con luce naturale calda dall'alto — immagine simbolo della tutela animale
Questa non è una questione di amore per gli animali, anche se quello ci vuole. È una questione di sapere che la legge esiste, che ha i denti, e che il cittadino ha gli strumenti per usarla.

Domande frequenti

Cosa fare se vedo un animale maltrattato in strada?

Documenta la situazione con foto e video senza intervenire fisicamente. Se c’è pericolo immediato per l’animale chiama il 112 o il 113. Se la situazione è cronica ma senza emergenza acuta in corso, raccogli la documentazione e deposita una denuncia presso la Polizia di Stato, i Carabinieri o direttamente in Procura. In entrambi i casi, puoi contattare un’associazione zoofila locale per avere supporto nel percorso.

Il 112 gestisce anche le segnalazioni di maltrattamento animale?

Sì, il 112 può instradare la segnalazione alle forze dell’ordine competenti in caso di emergenza. Per situazioni non urgenti è preferibile contattare direttamente la Polizia di Stato (113) o i Carabinieri, che hanno l’obbligo di ricevere la denuncia.

Chi sono le guardie zoofile e cosa possono fare davvero?

Le guardie zoofile con nomina prefettizia, previste dall’art. 6 della Legge 189/2004, operano come agenti di polizia giudiziaria entro i limiti del loro decreto: in prevalenza per gli animali d’affezione, nel territorio indicato, e solo durante il servizio. Non tutti gli operatori di un’associazione zoofila hanno questa qualifica: conta la nomina individuale del Prefetto, non il logo sull’uniforme.

Cosa rischia chi maltratta un animale in Italia?

Con la Legge 82/2025 in vigore dal 1° luglio 2025, il maltrattamento (art. 544-ter c.p.) prevede la reclusione da sei mesi a due anni più la multa da 5.000 a 30.000 euro, in via cumulativa. L’uccisione (art. 544-bis c.p.) è punita con la reclusione da sei mesi a tre anni, che sale a uno-quattro anni, con multa da 10.000 a 60.000 euro, nei casi di sevizie o prolungamento volontario delle sofferenze. Sono previste aggravanti se il reato avviene davanti a minori, su più animali o con diffusione di immagini attraverso strumenti informatici o telematici. È vietato tenere i cani alla catena, con sanzione fino a 5.000 euro. Le imprese possono rispondere come enti, ai sensi del nuovo art. 25-undevicies del d.lgs. 231/2001.

È legale riprendere con il telefono chi maltratta un animale?

Occorre distinguere due piani. Raccogliere fotografie e video a fini di prova, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, è in linea generale lecito, e può essere determinante per una denuncia. Altra cosa è la diffusione pubblica di quel materiale, cioè pubblicarlo sui social o condividerlo in modo non controllato: qui si entra nel campo della privacy e della potenziale diffamazione, soprattutto se le persone sono identificabili. La regola operativa è semplice: prima si documenta, poi si denuncia, poi eventualmente si comunica. I file originali vanno conservati senza modifiche, perché i metadata possono rafforzare l’attendibilità della documentazione in sede probatoria.

Cosa fare se trovo un animale selvatico ferito?

Contatta il CRAS (Centro Recupero Animali Selvatici) della tua Regione oppure i Carabinieri Forestali al numero gratuito di emergenza ambientale 1515. Non tentare di soccorrere o trasportare l’animale senza indicazioni: potresti peggiorare la situazione o incorrere in divieti legati alla fauna protetta.

Cosa fare se vedo un cane chiuso in auto sotto il sole?

Chiama subito il 112 o il 113. Annota marca, modello e targa del veicolo. Se c’è un parcheggio con personale, segnala anche lì. Non rompere il finestrino autonomamente: potresti risponderne penalmente. Attendi l’intervento delle forze dell’ordine, che possono farlo nelle condizioni previste dalla legge.

Posso portare via un animale se lo vedo in pericolo?

No, o non senza conseguenze legali. Sottrarre un animale senza un provvedimento dell’autorità può configurare furto o appropriazione indebita, anche se l’intenzione era di salvarlo. La strada corretta è attivare le forze dell’ordine e attendere che siano loro a procedere con il sequestro.

Scarica il pdf con tutti i numeri utili da chiamare

Approfondimenti Eywa

https://eywadivulgazione.it/segnalare-problema-comune-accesso-atti-foia/ Eywa Divulgazione, 2024. Come segnalare un problema al Comune e accedere agli atti: strumenti civici applicabili anche alle segnalazioni di maltrattamento.

https://eywadivulgazione.it/animal-welfare-bill-regno-unito-italia-diritti-animali/ Eywa Divulgazione, 2024. Animal Welfare Bill e protezione animali: confronto tra il modello britannico e il quadro italiano.

https://eywadivulgazione.it/ecocidio-il-crimine-contro-la-natura-che-litalia-e-leuropa-stanno-trasformando-in-legge/ Eywa Divulgazione, 2024. Ecocidio: il crimine contro la natura che Italia ed Europa stanno trasformando in legge.

https://eywadivulgazione.it/sostenibilita-cani-gatti-guida-pratica/ Eywa Divulgazione, 2024. Sostenibilità e animali domestici: guida pratica tra benessere e responsabilità.

https://eywadivulgazione.it/allevamenti-intensivi-perche-la-carne-di-domani-nascera-nei-pascoli-non-nelle-gabbie/ Eywa Divulgazione, 2024. Allevamenti intensivi: il sistema di controllo pubblico e i vuoti normativi sul benessere animale.

https://eywadivulgazione.it/gli-animali-liberi-del-lazio-quando-la-liberta-diventa-una-colpa/ Eywa Divulgazione, 2024. Gli animali liberi del Lazio: il confine tra libertà, abbandono e responsabilità istituzionale.

https://eywadivulgazione.it/ai-sperimentazione-animale-alternative/ Eywa Divulgazione, 2025. Intelligenza artificiale e alternative alla sperimentazione animale.

https://eywadivulgazione.it/piu-di-amici-perche-gli-animali-domestici-sono-il-cuore-delle-nostre-case/ Eywa Divulgazione, 2024. Animali domestici e benessere: il legame tra salute umana e tutela degli animali da compagnia.

Bibliografia

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2025/06/16/25G00089/sg Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 2025. Legge 6 giugno 2025, n. 82: Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni per l’integrazione e l’armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali. In vigore dal 1° luglio 2025.

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2004-07-20;189 Normattiva, 2004. Legge 20 luglio 2004, n. 189: Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini. Base normativa fondamentale del sistema di tutela penale degli animali in Italia.

https://temi.camera.it/leg19/provvedimento/reati-contro-gli-animali.html Camera dei Deputati, 2025. Dossier parlamentare «Reati contro gli animali»: analisi della Legge 82/2025, modifiche al Codice penale e al Codice di procedura penale, responsabilità degli enti.

https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_3_2_16.page Ministero della Giustizia. Denuncia, querela, esposto: spiegazione ufficiale delle differenze tra i principali strumenti procedurali a disposizione del cittadino.

https://sdg.interno.gov.it/it/f5-numero-emergenza-unico-europeo-112 Ministero dell’Interno. Numero Unico Europeo 112: funzionamento, copertura territoriale e attivazione delle forze di polizia competenti in situazioni di emergenza.

https://www.giurisprudenzapenale.com/2025/06/17/reati-contro-gli-animali-pubblicata-in-gazzetta-ufficiale-la-legge-6-giugno-2025-n-8-in-vigore-dal-1-luglio-2025/ Giurisprudenza Penale, 2025. Reati contro gli animali: pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge 6 giugno 2025, n. 82. Analisi tecnica delle modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al d.lgs. 231/2001.

https://www.lav.it/news/proposta-legge-maltrattamento-animali LAV, 2025. Percorso parlamentare e valutazioni sulla riforma dei reati contro gli animali: punti di forza, criticità e lacune del testo approvato.

https://www.lav.it/leggi/maltrattamenti LAV. Normativa sul maltrattamento animale: testo della Legge 189/2004 con integrazioni, Titolo IX-bis del Codice penale e normativa secondaria correlata.

https://www.anmvioggi.it/in-evidenza/77575-reati-contro-gli-animali-in-vigore-la-riforma-penale.html ANMVI, 2025. Reati contro gli animali, riforma dal 1° luglio: analisi tecnico-veterinaria delle principali novità introdotte dalla Legge 82/2025.

Eywa Divulgazione. eywadivulgazione.it. «Il green si fa, non si dice»