- martedì 14 Aprile 2026
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Quando «sostituire le specie» significa abbattere alberi: cosa c’è dietro un’autorizzazione che pochi sanno leggere

Uno schema ricorrente in Italia: un'etichetta tecnica meno onerosa usata per coprire abbattimenti che non corrispondono all'autorizzazione. Cos'è, come funziona, cosa possono fare i cittadini.

Una mattina di tarda primavera, in un bosco a poca distanza da una città italiana, arrivano le motoseghe. Cadono alberi ad alto fusto. Querce, faggi, carpini. Decine, poi centinaia. Eppure non è un’azione abusiva. C’è un’autorizzazione regolare, firmata, protocollata, che chiunque può chiedere. La definisce «sostituzione di specie». Chi passa di lì e si ferma a guardare non capisce. L’atto esiste, eppure dopo qualche settimana di quel bosco resta un piazzale punteggiato di ceppi. Nessuno ha sostituito niente, almeno non nel modo in cui la parola fa pensare. Eppure tutto, sulla carta, è in regola.

La sostituzione di specie nasce con uno scopo legittimo, e in molti casi necessario. Serve a togliere alberi mal piantati, fuori dal loro habitat naturale, e a metterne al loro posto altri più adatti al territorio. È uno strumento che, usato bene, ricostruisce funzioni ecosistemiche e accompagna i boschi verso una maggiore resilienza climatica. Il problema non è lo strumento. Il problema è che, in alcune situazioni, questo istituto diventa la copertura formale per un taglio massivo di alberi che con la sostituzione, in senso tecnico, ha poco a che vedere. Può diventare, nella prassi, una cornice autorizzativa meno esposta a scrutinio rispetto ad altre qualificazioni più gravose. È una porta secondaria, e qualcuno l’ha imparata a usare.

Cos’è davvero la sostituzione di specie negli alberi di un bosco

Nella pratica forestale, sostituire una specie significa togliere alberi di un certo tipo e piantarne altri più coerenti con la stazione ecologica. Il caso da manuale sono le conifere impiantate fuori areale durante le grandi campagne di rimboschimento del dopoguerra: pini neri, douglasie, abeti collocati in contesti dove sarebbero cresciute naturalmente latifoglie autoctone. Quei popolamenti, oggi, mostrano segni di sofferenza. Sono fragili rispetto agli incendi, vulnerabili ai parassiti, poveri di biodiversità. Sostituirli con querce, faggi, carpini significa restituire al bosco la sua composizione potenziale. Quando è questo, è una buona pratica.

C’è però un dato che va detto subito, perché cambia il quadro. Quella che nei progetti viene definita sostituzione di specie, con denominazioni che variano tra le normative regionali, non è una categoria giuridica autonoma definita in modo uniforme a livello nazionale. È una pratica tecnico-selvicolturale disciplinata attraverso normative e pianificazioni regionali, e ogni regione italiana la declina secondo le proprie norme di attuazione. Il quadro nazionale di riferimento è il Testo unico in materia di foreste e filiere forestali, il decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, che definisce la gestione forestale sostenibile, le trasformazioni del bosco e il riparto di competenze. Il TUFF stabilisce i principi; le regioni stabiliscono le procedure. Questa frammentazione è il primo terreno su cui crescono le opacità.

Sopra al TUFF opera un’ulteriore cornice quando il bosco si trova in un sito della rete Natura 2000. La direttiva europea 92/43/CEE, nota come direttiva Habitat, all’articolo 6 impone una valutazione preventiva di qualunque intervento che possa avere incidenze significative su quel tipo di sito. In Italia questa valutazione si chiama VINCA, valutazione di incidenza, ed è recepita dal decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357. È il filtro che dovrebbe accendersi quando un progetto, anche legittimo, riguarda un Sito di importanza comunitaria, una Zona speciale di conservazione o una Zona di protezione speciale. Il vincolo paesaggistico, che è un’altra cosa, attiva il proprio iter autorizzativo separato ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio. Sono due regimi diversi, e non vanno confusi.

Dove le carte si staccano dalla realtà degli alberi: le tre faglie del sistema

Il punto sta nel passaggio dalla teoria alla prassi. Si aprono tre faglie che, prese insieme, spiegano come un istituto utile diventi una porta girevole.

La prima faglia è documentale. Il progetto di sostituzione di specie descrive un intervento che sulla carta è limitato e mirato. Le perizie tecniche allegate, però, possono sottostimare la superficie effettivamente interessata, omettere o approssimare il rilievo dendrometrico puntuale, presentare classificazioni della vegetazione esistente che giustificano un taglio più ampio del necessario. Il controllo dell’ente autorizzante tende a fermarsi alla coerenza interna del progetto. Una verifica sul campo, prima dell’apertura del cantiere, sulla corrispondenza fra ciò che le carte raccontano e la realtà degli alberi presenti, raramente viene svolta in modo sistematico.

La seconda faglia è autorizzativa, ed è la più sottile. La qualificazione formale che si dà all’intervento conta, e conta moltissimo. Chiamarlo «sostituzione di specie» invece che «trasformazione del bosco» o «taglio raso» sposta il fascicolo in un binario procedurale meno oneroso e tende a ridurre gli obblighi di valutazione e la soglia di scrutinio. Per gli interventi di maggiore portata può rendersi necessaria anche la valutazione di impatto ambientale ai sensi del decreto legislativo 152/2006, secondo le qualificazioni e gli allegati pertinenti. Ma se l’intervento viene etichettato in un certo modo, queste valutazioni possono non scattare. È un’operazione di nomenclatura, non di sostanza, e le sue conseguenze si misurano in ettari di alberi abbattuti. È una logica simile a quella che, in contesti urbani, può piegare la tutela degli alberi nei cantieri attraverso espedienti procedurali apparentemente regolari.

La terza faglia è di controllo. Una volta concessa l’autorizzazione, la verifica in fase di esecuzione e in fase di collaudo è quasi sempre documentale. Le foto aeree storiche, il telerilevamento satellitare, il confronto fra ortofoto pre e post intervento, gli strumenti tecnici esistono. Sono pubblici, in molti casi gratuiti, perfettamente capaci di restituire la differenza fra ciò che è stato autorizzato e ciò che è stato realizzato. Il programma europeo Copernicus, attraverso il Land Monitoring Service, fornisce da anni dati satellitari sull’uso del suolo e sulle coperture forestali a scala continentale. Eppure questi strumenti non vengono attivati di routine. Si attivano quando arriva una segnalazione, quando parte un’indagine, quando un giornalista o un comitato chiede conto. A quel punto, di solito, è tardi.

Vista satellitare di bosco italiano con area di disboscamento visibile, confronto copertura forestale prima e dopo taglio
il telerilevamento satellitare permette di confrontare la copertura forestale prima e dopo un intervento strumenti pubblici come copernicus esistono raramente vengono usati di routine nei collaudi

I casi che mostrano lo schema: dalla Toscana alla Sila

Non tutti i casi finiti sotto la lente dei Carabinieri Forestali e delle procure riguardano la sostituzione di specie in senso stretto. Eppure raccontano la stessa logica: una qualificazione formale leggera usata per coprire un intervento sostanzialmente diverso. Vale la pena guardarli da vicino, perché aiutano a capire cosa cercare quando si sospetta qualcosa.

A gennaio 2021 i Carabinieri Forestali di Empoli, intervenuti su segnalazione di cittadini, hanno verificato un cantiere di taglio nel Comune di Montaione, in provincia di Firenze. Il titolo dichiarato era una generica dichiarazione per «taglio di arboricoltura da legno (pioppeto)», presentata alla Città Metropolitana di Firenze. Sul posto, però, il conteggio degli anelli sulle ceppaie ha rivelato querce, aceri, carpini con oltre quindici anni di età, cresciuti per rinnovazione naturale. L’area, di fatto abbandonata da almeno quindici anni, doveva essere classificata come bosco a tutti gli effetti ai sensi della legge forestale toscana. Avrebbe richiesto un’autorizzazione di taglio fustaia con progetto, non una dichiarazione generica. Difformità sostanziale, denuncia all’autorità giudiziaria di esecutore e committente, sanzioni amministrative per ottomila euro. Il caso è stato comunicato dal Ministero dell’Ambiente.

Due anni dopo, gennaio 2023, ancora i Carabinieri Forestali di Empoli, in un cantiere a Gambassi Terme, sempre nel fiorentino. La dichiarazione dichiarava un intervento di diradamento di fustaia, con prelievo massimo del trenta per cento delle piante in piedi. Le aree di saggio condotte dai militari hanno restituito numeri molto diversi: duecentoquarantacinque alberi abbattuti in più rispetto al consentito sulla particella autorizzata, e altri centoventicinque su una particella adiacente non compresa nel titolo. Oltre ventimila euro di sanzioni, segnalazione all’autorità giudiziaria sia per la ditta esecutrice che per la proprietaria. Stesso pattern: una qualificazione formale leggera (diradamento) usata per coprire un intervento molto più ampio.

Montaione e Gambassi non riguardano la «sostituzione di specie» in senso letterale, ma mostrano la matrice comune. Etichette tecniche meno gravose piegate, oltre il loro perimetro, a coprire abbattimenti incompatibili con quanto autorizzato. Lo stesso meccanismo, applicato in modo più clamoroso, è quello con cui a Torino l’istituto della sostituzione di specie sembra essere stato usato come cornice formale per un intervento di portata enormemente maggiore.

C’è poi un livello superiore, che porta lo stesso schema fuori dal singolo cantiere e dentro un sistema di filiera. Nel maggio 2024 il giudice per le indagini preliminari del tribunale distrettuale di Catanzaro, Gabriella Pede, ha emesso venti condanne con rito abbreviato nell’ambito del procedimento «Black Wood», istruito dalla Direzione distrettuale antimafia. Le motivazioni, depositate qualche mese dopo, descrivono un cartello di imprese boschive collegato alla cosca Ferrazzo di Mesoraca, attivo per anni nel disboscamento «in modalità seriali e standardizzate» di aree della Sila, con conferimenti di cippato alle centrali a biomasse calabresi di Cutro, Crotone e Strongoli, e con «sistematica falsificazione dei documenti di trasporto». Le centrali avrebbero presentato al Mipaaf dichiarazioni non veritiere per accedere agli incentivi pubblici sull’energia da biomasse. Nel febbraio 2026 la Corte d’appello di Catanzaro ha riformato in modo significativo il quadro: tre condanne confermate, sette pene ridotte (alcune drasticamente), otto assoluzioni e un proscioglimento, con la caduta dell’ipotesi associativa legata al narcotraffico. Il filone biomasse-disboscamento Sila resta però uno degli elementi centrali descritti nelle motivazioni di primo grado, ed è il dato che ci interessa qui: quanto la pressione economica della filiera del cippato per le centrali a biomasse possa generare un mercato del taglio incompatibile con la legalità forestale e ambientale.

C’è qui un nodo che richiede un approfondimento separato, e che Eywa affronterà in un dossier di prossima uscita: il rapporto fra incentivi pubblici alla biomassa, tracciabilità del cippato e meccanismi di certificazione della sostenibilità. Per il momento basti dire che il legame fra domanda energetica incentivata e taglio illegale di alberi non è una suggestione astratta. Il rapporto sullo stato delle foreste e del settore forestale in Italia (RaF Italia), prodotto nell’ambito della Rete Rurale Nazionale, nelle sue ultime edizioni fotografa un sistema forestale frammentato, con una pianificazione disomogenea fra le regioni e con criticità di controllo che gli stessi documenti istituzionali non nascondono.

Il caso di Torino: 4.000 tonnellate di legname e una sigla autorizzativa

A fine marzo 2026 il Nucleo investigativo di polizia ambientale, agroalimentare e forestale dei Carabinieri Forestali di Torino, coordinato dalla Procura, ha concluso le indagini preliminari su un’operazione di taglio condotta in un Sito di importanza comunitaria alle porte della città. La vicenda è stata raccontata dalla Voce del Canavese il 24 marzo. Secondo quanto riportato dalla testata locale che ha dato la notizia, l’intervento era stato autorizzato come operazione di sostituzione di specie in un’area tutelata a livello europeo, su una superficie di poco più di 26 ettari. I lavori si sarebbero estesi a ulteriori 7,5 ettari non assegnati, per una superficie complessiva paragonata a 37 campi da calcio, con l’asportazione di oltre 4.000 tonnellate di legname.

Il procedimento è in fase di indagini preliminari e per tutti i soggetti coinvolti vale la presunzione di innocenza fino a eventuale sentenza definitiva. Quello che interessa qui non è il merito penale, che spetta alla magistratura, ma il dato strutturale che il caso porta in superficie: la cornice autorizzativa formalmente dichiarata era proprio una sostituzione di specie in area Natura 2000. Le tre faglie descritte nei paragrafi precedenti, in questo caso si sono allineate al punto di richiedere l’intervento dei Carabinieri Forestali e della Procura. È un caso concreto in cui il meccanismo descritto si è tradotto in conseguenze misurabili in ettari, in tonnellate, in alberi che non torneranno per decenni. Una dinamica per molti versi simile a quella che Eywa ha già raccontato a proposito del bosco abbattuto fra Bressanone e Cortina, un altro caso in cui le opacità autorizzative in area protetta hanno permesso interventi di taglio molto più estesi del previsto.

Cosa può fare un cittadino quando arrivano le motoseghe in un’area protetta

Mani che consultano documenti ufficiali su autorizzazione forestale, accesso civico generalizzato FOIA Italia
autorizzazione al taglio perizia tecnica forestale valutazione di incidenza sono atti pubblici accessibili a chiunque tramite accesso civico generalizzato

C’è un livello in cui la difesa dei boschi protetti non passa dai tribunali, ma dall’attenzione dei cittadini, dei comitati locali, dei consiglieri comunali e regionali che vogliono esercitare le loro prerogative. Ed è un livello in cui gli strumenti, in Italia, esistono e sono accessibili a chiunque.

Quando in un’area boscata, soprattutto se vincolata o ricadente in Rete Natura 2000, compaiono cantieri di taglio, ci sono atti pubblici che si possono chiedere. L’autorizzazione regionale o provinciale al taglio. La perizia tecnica forestale a corredo del progetto. La valutazione di incidenza, se l’area è SIC, ZSC o ZPS. L’eventuale capitolato dell’appalto, se i lavori sono affidati da un ente pubblico. Il verbale di collaudo a fine lavori. Tutti questi atti rientrano nel perimetro dell’accesso civico generalizzato, introdotto nell’ordinamento italiano dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e ampliato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97. La richiesta non richiede motivazione, l’amministrazione ha trenta giorni per rispondere, il silenzio o il diniego ingiustificato si possono impugnare.

Una volta ottenuti i documenti, ciò che vale la pena cercare è preciso. La qualificazione formale dell’intervento: è davvero una sostituzione di specie nel senso tecnico del termine, oppure è una trasformazione del bosco mascherata da qualcos’altro? La coerenza tra superficie autorizzata e superficie effettivamente trattata, verificabile a posteriori con strumenti pubblici come Google Earth Pro, le ortofoto AGEA, i dati Copernicus. La presenza, o l’assenza, della valutazione di incidenza nei casi in cui sarebbe obbligatoria. E quando emergono incongruenze gravi, una segnalazione circostanziata e ben documentata ai Carabinieri Forestali, attraverso il NIPAAF territorialmente competente, può attivare controlli e approfondimenti efficaci. In alcuni dei casi citati in questo articolo le segnalazioni di cittadini hanno avuto un ruolo decisivo, in altri i controlli sono partiti d’ufficio o nell’ambito di indagini più ampie. La porta civica, comunque, esiste.

Non vietare la sostituzione di specie. Renderla verificabile.

La sostituzione di specie non è il nemico. Resta uno strumento utile, in molti casi necessario, per la rinaturalizzazione dei boschi italiani. Il punto non è abolirla. Il punto è renderla verificabile, trasparente, esposta allo sguardo pubblico in ogni sua fase. Significa pubblicazione obbligatoria delle perizie tecniche, attivazione sistematica del telerilevamento nei collaudi, standard nazionali di trasparenza che oggi non esistono perché le competenze sono regionali e ognuno fa per sé.

La responsabilità è degli enti regionali, che rilasciano le autorizzazioni e che potrebbero alzare il livello dei controlli senza aspettare nessuno. Ed è del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, che potrebbe coordinare quegli standard e chiedere conto dei risultati. Finché questo non accade, ogni autorizzazione di sostituzione di specie in area protetta resta una scatola che bisogna aprire una per una. Si aprono con i documenti, con gli occhi che imparano a leggere le carte, con la pazienza di chi non si accontenta della firma sul protocollo. Gli alberi, di solito, non hanno voce. Quella voce gliela mettiamo noi.

Approfondimenti Eywa

https://eywadivulgazione.it/abbattimento-alberi-comunali-atti-perizie-diritti/  Eywa Divulgazione, 2026. Guida pratica all’accesso agli atti sulle autorizzazioni al taglio degli alberi, alle perizie tecniche e ai diritti dei cittadini.

https://eywadivulgazione.it/segnalare-problema-comune-accesso-atti-foia/  Eywa Divulgazione, 2025. Come usare l’accesso civico generalizzato per segnalare problemi all’amministrazione comunale.

https://eywadivulgazione.it/bosco-invisibile-abbattimento-bressanone-cortina/  Eywa Divulgazione, 2026. L’inchiesta sul bosco abbattuto fra Bressanone e Cortina e le opacità delle autorizzazioni in area protetta.

https://eywadivulgazione.it/alberi-cantieri-urbani-tutela-aggirata/  Eywa Divulgazione, 2026. Come la tutela degli alberi nei cantieri urbani viene aggirata attraverso espedienti procedurali apparentemente regolari.

Bibliografia essenziale

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-04-03;34  Decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34. Testo unico in materia di foreste e filiere forestali. Definisce la gestione forestale sostenibile, le trasformazioni del bosco e il riparto di competenze fra Stato e Regioni.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31992L0043  Unione Europea, 1992. Direttiva 92/43/CEE «Habitat». L’articolo 6 introduce la valutazione di incidenza per gli interventi che riguardano i siti della rete Natura 2000.

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1997-09-08;357  DPR 8 settembre 1997, n. 357. Regolamento di attuazione italiana della direttiva Habitat. Disciplina la procedura di valutazione di incidenza (VINCA).

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-03;152  Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Norme in materia ambientale, inclusa la disciplina della valutazione di impatto ambientale.

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-03-14;33  Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Riordino della disciplina sulla trasparenza e sugli obblighi di pubblicità delle pubbliche amministrazioni.

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-05-25;97  Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97. Introduce nell’ordinamento italiano l’accesso civico generalizzato (FOIA italiano).

https://www.reterurale.it/raf  RaF Italia, Rapporto sullo stato delle foreste e del settore forestale in Italia, prodotto nell’ambito della Rete Rurale Nazionale. Analisi ufficiale dello stato e della gestione del patrimonio forestale nazionale.

https://www.isprambiente.gov.it/it/temi/biodiversita/rete-natura-2000  ISPRA. Pagina istituzionale sulla rete Natura 2000 in Italia, con dati aggiornati su SIC, ZSC, ZPS e stato di conservazione degli habitat.

https://land.copernicus.eu/  Copernicus Land Monitoring Service. Programma europeo di osservazione della Terra utilizzato per il monitoraggio dell’uso del suolo e delle coperture forestali a scala continentale.

https://www.mase.gov.it/portale/-/ambiente-carabinieri-forestali-denunciano-taglio-non-autorizzato-di-un-pioppeto-nel-fiorentino-due-denunciati-e-sanzioni-amministrative-per-8.000-euro  Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, 15 gennaio 2021. Comunicato sull’operazione dei Carabinieri Forestali di Empoli a Montaione (Firenze) per taglio non autorizzato di un pioppeto qualificato come bosco.

https://www.lanazione.it/firenze/cronaca/taglio-abusivo-di-piante-denunce-e-sanzioni-f1002fd0  La Nazione, gennaio 2023. Cronaca dell’accertamento dei Carabinieri Forestali di Empoli su un taglio in difformità sostanziale a Gambassi Terme (Firenze).

https://www.quotidianodelsud.it/calabria/crotone/cronache/giudiziaria/2024/09/12/affare-biomasse-la-ndrangheta-disboscava-in-maniera-seriale-la-sila  Il Quotidiano del Sud, 12 settembre 2024. Cronaca giornalistica delle motivazioni della sentenza di primo grado emessa dal GUP del tribunale di Catanzaro nel processo abbreviato dell’inchiesta «Black Wood», sul disboscamento seriale della Sila e il sistema delle centrali a biomasse calabresi.

https://catanzaro.gazzettadelsud.it/articoli/cronaca/2026/02/11/mesoraca-pene-ridotte-contro-il-clan-ferrazzo-i-nomi-ef2997ea-71ea-45a9-b408-dafaed26329c/  Gazzetta del Sud, 11 febbraio 2026. Cronaca giornalistica della sentenza d’appello della Corte di Catanzaro nel processo abbreviato «Black Wood», con riformulazione delle pene di primo grado, assoluzioni e proscioglimenti.

https://www.giornalelavoce.it/news/cronaca/685580/maxi-scempio-ambientale-bosco-distrutto-e-4mila-tonnellate-di-legname-rubate-nel-parco-protetto.html  Virginia Serpe, La Voce del Canavese, 24 marzo 2026. Cronaca della conclusione delle indagini preliminari del NIPAAF Carabinieri Forestali di Torino su un caso di taglio in area SIC.

 

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Team Eywa
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