- giovedì 09 Aprile 2026
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Manuale operativo Eywa. Protezione animali

«Vedo un animale maltrattato. Adesso cosa faccio?»

Il problema vero

Accade spesso: un cane tenuto senza acqua sotto il sole di agosto, una gabbia di uccelli in condizioni impresentabili, un gatto picchiato in strada. Sai che stai assistendo a qualcosa di sbagliato. E poi? La risposta più comune è chiamare i vigili urbani. Quello che succede, altrettanto spesso, è che non arriva nessuno o che chi arriva allarga le braccia. Non per malvagità: per limiti di competenza reale, che variano molto da Comune a Comune.

Gatto grigio rannicchiato su asfalto bagnato in un contesto urbano, con postura contratta e occhi socchiusi
la trascuratezza cronica è la situazione più difficile da trattare si dimostra con documentazione raccolta nel tempo e segnalazione allasl veterinaria

C’è un punto di partenza che cambia tutto: il maltrattamento animale in Italia non è una questione di sensibilità o di buone maniere. È un reato penale. E come tale, ci sono canali precisi, con poteri precisi, che il cittadino può e deve attivare. Questo manuale serve a sapere quali.

Se vuoi capire anche cosa succede quando le istituzioni ignorano sistematicamente la tutela degli animali in spazi pubblici, leggi anche il nostro approfondimento su gli animali liberi del Lazio.

La legge è cambiata: più forte di ieri

Fino a pochi anni fa, chi maltrattava un animale rischiava pene abbastanza blande, applicabili quasi sempre con sospensione condizionale. Poi le cose si sono mosse. Il 1° luglio 2025 è entrata in vigore la Legge 6 giugno 2025, n. 82, che ha riscritto buona parte del quadro normativo sui reati contro gli animali. Non è un ritocco: è un cambio di impostazione.

Il Titolo IX-bis del Codice penale, che prima si chiamava «Dei delitti contro il sentimento per gli animali», ora si chiama «Dei delitti contro gli animali». Non è solo una questione di etichetta. Significa che l’oggetto della tutela penale è direttamente l’animale come essere senziente, non più il nostro sentimento nei suoi confronti. Il percorso risponde al terzo comma dell’articolo 9 della Costituzione, riformato nel 2022, che ha espressamente incluso la protezione degli animali tra i princìpi fondamentali dello Stato.

Le pene sono aumentate in modo significativo. Il maltrattamento (art. 544-ter c.p.) prevede ora la reclusione da sei mesi a due anni più la multa da 5.000 a 30.000 euro: pena detentiva e pena pecuniaria in via cumulativa, non più alternativa. L’uccisione di animali (art. 544-bis c.p.) è punita con la reclusione da sei mesi a tre anni, e la riforma ha introdotto un’aggravante specifica per chi uccide adoperando sevizie o prolungando volutamente le sofferenze dell’animale, con pena che sale a uno-quattro anni di reclusione e multa da 10.000 a 60.000 euro. Sono previste aggravanti generali se il reato è commesso davanti a minori, su più animali contemporaneamente, o se le immagini vengono diffuse attraverso strumenti informatici o telematici. C’è anche un divieto nazionale di tenere i cani alla catena, con sanzione amministrativa da 500 a 5.000 euro. Vale la pena dirlo chiaramente: l’inasprimento è reale, ma l’effettiva durezza della risposta penale dipende ancora dalla valutazione del giudice, e la sospensione condizionale resta applicabile nei casi meno gravi. La svolta sta nel fatto che denunciare oggi vale molto di più di quanto valesse cinque anni fa.

Codice penale aperto su un tavolo di legno accanto a un collare per cani e un taccuino — riferimento alla riforma della Legge 82/2025 sui reati contro gli animali
la legge 6 giugno 2025 n 82 ha riscritto il titolo ix bis del codice penale loggetto della tutela è ora direttamente lanimale come essere senziente

La riforma introduce anche un meccanismo di affido degli animali oggetto di sequestro o confisca, disciplinato dal nuovo art. 260-bis c.p.p.: l’autorità giudiziaria può affidare l’animale ad associazioni riconosciute anche durante il procedimento, alle condizioni previste dalla legge. Un cambiamento concreto, che riduce la possibilità che l’animale vittima del reato torni da chi lo ha maltrattato mentre il processo è ancora in corso. C’è poi un passaggio sistematico che merita attenzione: la Legge 82/2025 introduce nel decreto legislativo 231/2001 il nuovo art. 25-undevicies, che estende la responsabilità amministrativa degli enti ai delitti contro gli animali. Significa che un’impresa, un allevamento, una società che commetta o tolleri maltrattamenti nell’interesse della propria attività può rispondere direttamente, come ente, con sanzioni pecuniarie fino a cinquecento quote (le “quote” sono unità di misura della sanzione: il giudice ne stabilisce il numero e il valore in base alla gravità del fatto e alle dimensioni economiche dell’ente, per rendere la multa proporzionata) e possibili misure interdittive. Per un’analisi ragionata del percorso parlamentare e delle posizioni critiche sulla riforma è utile leggere la ricostruzione di LAV.

Per il quadro più ampio su come l’Europa sta costruendo una tutela giuridica degli esseri viventi, leggi anche il nostro articolo su ecocidio e diritto internazionale.

Prima di tutto: urgenza immediata o denuncia documentata?

E qui sta il punto. Prima di sapere «chi chiamo», bisogna capire in quale situazione ci si trova.

Se c’è pericolo immediato, un reato in corso, un animale che rischia di morire entro ore: il canale principale è il 112, il Numero Unico per le Emergenze, che instrada la richiesta ai servizi competenti. Dove il NUE 112 opera con piena integrazione territoriale la chiamata viene gestita direttamente; dove la copertura è ancora in fase di consolidamento, il sistema di emergenza garantisce comunque il collegamento alle forze dell’ordine. In ogni caso, il 112 è il primo numero da comporre; in alternativa restano sempre validi i numeri diretti delle forze dell’ordine (Polizia di Stato: 113, Carabinieri: 112).

Se invece la situazione è stabile ma grave, cioè un quadro di trascuratezza cronica, un cane denutrito da settimane, condizioni incompatibili con la sopravvivenza dell’animale ma senza un’emergenza in corso: allora il percorso è diverso. Denuncia documentata, segnalazione al Servizio Veterinario dell’ASL, coinvolgimento delle associazioni di tutela. Più lento, ma costruito per durare: una denuncia ben fatta ha più probabilità di aprire un procedimento reale di una chiamata in preda al panico.

Schema operativo rapido

Emergenza in corso, con animale in pericolo immediato: chiama il 112 (o 113, o i Carabinieri direttamente). Non intervenire fisicamente.

Trascuratezza cronica, situazione stabile ma grave: documenta nel tempo, segnala al Servizio Veterinario dell’ASL, deposita denuncia alle forze dell’ordine o direttamente in Procura.

Animale selvatico ferito o in difficoltà: contatta il CRAS regionale o i Carabinieri Forestali al numero di emergenza ambientale 1515. Non toccarlo senza indicazioni.

Abbandono appena avvenuto: chiama le forze dell’ordine, documenta e segnala. Se l’animale è in strada, contatta anche il Comune.

Casi ad altissima urgenza: agire in tre secondi

Ci sono situazioni in cui non c’è spazio per valutazioni. Animale chiuso in auto sotto il sole: intervenire subito tramite il 112 e, ove possibile, segnalare alla polizia presente sul posto. Animale in combattimento forzato o in addestramento con metodi violenti: 112 senza indugi, documentare dall’esterno senza intervenire fisicamente. Avvelenamento sospetto: segnalazione immediata alle forze dell’ordine e, se l’animale è ancora vivo, contatto con il veterinario d’urgenza più vicino. Detenzione in condizioni di rischio imminente di morte, cioè temperatura estrema, ferite gravi, totale mancanza d’acqua per giorni: 112 e ASL Veterinaria in parallelo.

In questi casi il manuale è uno solo: non perdere tempo e non tentare di risolvere da soli. Il primo passo è attivare chi ha i poteri per farlo.

Cucciolo di cane con testa bassa e orecchie abbassate che guarda in camera con espressione malinconica, su sfondo scuro neutro
nei casi di emergenza il manuale è uno solo non perdere tempo e non tentare di intervenire fisicamente il primo passo è attivare chi ha i poteri per farlo

Chi ha davvero il potere di intervenire

Polizia di Stato e Carabinieri

Polizia di Stato e Carabinieri sono gli interlocutori principali per i reati penali. Hanno l’obbligo di ricevere la denuncia, possono intervenire direttamente sul posto, possono procedere ai sequestri. Sono il punto di riferimento quando si tratta di maltrattamento come reato. I Carabinieri del NAS (Nucleo Antisofisticazioni e Sanità) hanno competenze specifiche anche sulla tutela degli animali negli allevamenti e in contesti sanitari, e operano su segnalazione dei cittadini. Per i casi più complessi, o quando si vuole che la notizia di reato arrivi al vertice dell’attività inquirente, la denuncia può essere depositata direttamente presso la Procura della Repubblica territorialmente competente: è una strada meno usata del previsto, ma perfettamente legittima e in certi casi più efficace.

La polizia locale

La posizione della polizia locale, cioè i vigili urbani, è più articolata di quanto si creda, e vale la pena dirlo con precisione. Ai sensi dell’articolo 57 del codice di procedura penale, gli ufficiali e gli agenti di polizia municipale hanno qualità di polizia giudiziaria nei limiti del servizio cui sono destinati e nell’ambito territoriale dell’ente di appartenenza. La Legge 189/2004 prevede espressamente un coordinamento che coinvolge anche i corpi di polizia municipale, e in alcuni Comuni esistono nuclei specializzati che operano con efficacia reale.

In molti altri, però, la capacità operativa concreta in materia di maltrattamenti è limitata: sia per dotazione di personale, sia per formazione specifica, sia per la struttura delle competenze attribuite localmente. Nei casi di possibile reato o di urgenza, conviene dunque indirizzarsi verso le forze di polizia a competenza generale, che hanno certezza di potere intervenire.

Il Servizio Veterinario dell’ASL

Il Servizio Veterinario dell’ASL è l’interlocutore per i casi di trascuratezza cronica, condizioni igieniche inadeguate, detenzione incompatibile con la natura dell’animale. Ha poteri di ispezione e può emettere diffide e prescrizioni. Per gli animali da reddito è il soggetto principale di controllo, affiancato dai NAS. Nei casi più gravi, il Servizio Veterinario può segnalare i fatti all’autorità giudiziaria.

Le guardie zoofile

Le guardie zoofile sono una risorsa reale, ma con limiti precisi che il cittadino deve conoscere per non affidarsi a un’aspettativa sbagliata. La Legge 189/2004 (art. 6, comma 2) attribuisce funzioni di polizia giudiziaria alle guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute, ma solo nei limiti stabiliti dal decreto prefettizio individuale di nomina, in prevalenza per la tutela degli animali d’affezione, salvo diverse attribuzioni specificamente previste nel decreto, e solo nell’ambito territoriale indicato.

Non è il nome dell’associazione (ENPA, LAV, LNDC, OIPA) a conferire questi poteri: è la nomina prefettizia del singolo operatore. Una guardia zoofila che opera fuori dal proprio territorio, o su fauna selvatica in assenza di delega specifica, agisce come privato cittadino. Questo non significa che le associazioni non siano utili: lo sono moltissimo, per supporto, accompagnamento delle denunce e presa in carico degli animali. Significa che bisogna capire cosa possono fare concretamente in ogni caso specifico.

Come documentare prima di chiamare

La qualità della documentazione è spesso ciò che stabilisce se una denuncia porta da qualche parte o viene archiviata.

Fotografie e video: attivare la geolocalizzazione sul telefono prima di scattare, ma non affidarsi solo a quella. Inquadrature larghe che includano elementi riconoscibili del luogo (insegne, edifici, targhe stradali) valgono quanto un indirizzo preciso. Se la situazione è cronica, più documentazione raccolta in giorni diversi, con data e ora ben visibili, costruisce una storia che i referti di polizia giudiziaria possono usare. Annotare subito: data, ora, indirizzo, dinamica di quanto osservato, eventuali dati identificativi del responsabile.

Un dettaglio che fa la differenza: non modificare i file originali dopo aver ripreso. Nessun ritaglio, nessun filtro, nessuna compressione aggiuntiva. I metadata del file (data, ora, coordinate GPS) possono rafforzare l’attendibilità della documentazione in sede probatoria, e una qualsiasi modifica al file può indebolirla. Se si vuole condividere il materiale, farlo sempre a partire da una copia, tenendo gli originali intatti.

Mano che tiene uno smartphone per documentare una situazione urbana — gesto simbolo della raccolta prove per una denuncia di maltrattamento animale
non modificare mai i file originali i metadata data ora coordinate gps possono rafforzare lattendibilità della documentazione in sede probatoria

Sui testimoni: raccogliere un contatto, anche solo un nome e un numero di telefono, è un elemento che può fare la differenza tra un caso archiviato e un procedimento aperto.

Un avvertimento importante: è meglio non diffondere le immagini sui social prima di aver depositato la denuncia, specialmente se ci sono persone identificabili. Non perché sia vietato in assoluto, ma perché può indebolire la gestione del caso o complicare la posizione di chi denuncia. Prima si denuncia, poi si decide se e come comunicare. Per capire come usare correttamente gli strumenti civici di segnalazione, leggi la nostra guida su come segnalare un problema al Comune.

Cane adulto ripreso di profilo con sguardo lontano su uno sfondo urbano desaturato, postura calma ma distante
il confine tra testimonianza civica e linciaggio mediatico è sottile prima si denuncia alle autorità competenti poi si decide se e come comunicare pubblicamente

Errori da non fare: cosa evitare

Questa sezione non è un corollario: è una parte essenziale del manuale. Alcune delle reazioni più istintive davanti a un maltrattamento possono trasformare chi denuncia in chi viene denunciato.

Intervenire fisicamente

Tentare di sottrarre l’animale al maltrattatore, colpire chi sta commettendo il reato, frapporsi fisicamente: azioni comprensibili ma che possono configurare lesioni personali, violenza privata o altri reati. Chi interviene fisicamente espone sé stesso a conseguenze penali. Il compito del testimone è documentare, segnalare, attivare le autorità.

Entrare in proprietà privata

Accedere a un’abitazione, un cortile o un terreno privato senza autorizzazione configura violazione di domicilio (art. 614 c.p.), anche se lo scopo è soccorrere un animale. Le autorizzazioni necessarie le hanno le forze dell’ordine e il Servizio Veterinario dell’ASL. È a loro che bisogna rivolgersi.

Veterinario in camice bianco che visita un cane su un lettino clinico in un ambiente professionale luminoso
il servizio veterinario dellasl ha poteri di ispezione e può emettere diffide e prescrizioni nei casi più gravi può segnalare i fatti allautorità giudiziaria

Sottrarre l’animale

Portare via l’animale senza un provvedimento di sequestro emesso dall’autorità competente può configurare furto o appropriazione indebita, a prescindere dalle condizioni in cui si trovava l’animale, salva la valutazione del caso concreto in presenza di un eventuale stato di necessità. Anche in situazioni di emergenza evidente, la strada corretta è attivare le forze dell’ordine e attendere che siano loro a procedere.

Diffamazione online

Pubblicare sui social nomi, indirizzi o immagini del presunto responsabile prima che sia intervenuta un’autorità può configurare diffamazione, e indebolisce la posizione di chi vuole denunciare in modo efficace. Il confine tra testimonianza civica e linciaggio mediatico è sottile, e spesso si attraversa senza rendersene conto.

Come fare una denuncia che funzioni

Denuncia, querela ed esposto non sono sinonimi, e la differenza è operativa. La denuncia è lo strumento per i reati perseguibili d’ufficio: il maltrattamento (art. 544-ter c.p.) e l’uccisione (art. 544-bis c.p.) lo sono, quindi chiunque può denunciarli senza essere la parte offesa. La querela è invece richiesta per i reati procedibili a querela di parte, che in questo ambito sono marginali. L’esposto è una segnalazione più generale all’autorità, non equiparabile alla denuncia: può essere utile per portare fatti a conoscenza in situazioni di incertezza, ma non sostituisce la denuncia quando il fatto integra già un reato perseguibile d’ufficio. In quei casi la denuncia è lo strumento corretto, e va depositata. Il Ministero della Giustizia distingue con chiarezza i tre strumenti.

Per depositare una denuncia: ci si reca alla Polizia di Stato, ai Carabinieri, o direttamente alla Procura della Repubblica. La denuncia può essere presentata in forma orale o scritta, e in entrambi i casi si ha diritto all’attestazione di ricezione con numero di protocollo. Conviene portarla scritta, con una descrizione precisa dei fatti: data, luogo, dinamica, elementi identificativi del responsabile se presenti, e tutta la documentazione raccolta. Chiedere sempre la ricevuta è un atto di tutela per chi denuncia.

Le associazioni (ENPA, LAV, LNDC, OIPA) possono offrire supporto nella stesura della denuncia e nella comprensione del percorso procedurale. In molti casi hanno già avviato procedimenti analoghi e conoscono le sensibilità locali delle Procure competenti.

Casi particolari

Abbandono

L’abbandono è una fattispecie distinta, prevista dall’art. 727 c.p., e dopo la riforma del 2025 è punita con l’arresto fino a un anno o l’ammenda da 5.000 a 10.000 euro (il minimo edittale è stato alzato dai precedenti 1.000 euro). Sono previste aggravanti specifiche quando l’abbandono avviene con l’uso di veicoli, con la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi a un anno. Chi assiste a un abbandono deve documentarlo e segnalarlo immediatamente alle forze dell’ordine.

Trascuratezza cronica

La trascuratezza cronica, senza violenza fisica esplicita, è spesso la situazione più difficile da trattare. Detenzione in condizioni incompatibili con la natura dell’animale, mancanza sistematica di cibo, acqua o cure veterinarie: sono elementi che si dimostrano con documentazione raccolta nel tempo e con la segnalazione al Servizio Veterinario dell’ASL, che ha poteri di ispezione diretta. Per capire come stanno davvero gli animali domestici nella legislazione italiana, leggi anche il nostro articolo su sostenibilità e benessere degli animali da compagnia.

Animali selvatici in difficoltà

Gli animali selvatici in difficoltà seguono un percorso completamente diverso. I CRAS (Centri Recupero Animali Selvatici) si occupano di recupero, cura, riabilitazione e possibile reinserimento della fauna selvatica autoctona. Non vanno confusi con il maltrattamento di animali detenuti da privati: sono mondi giuridici separati. Il numero da cercare è il CRAS regionale di competenza, reperibile attraverso i siti delle Regioni o tramite i Carabinieri Forestali, che gestiscono il numero gratuito di emergenza ambientale 1515, attivo su tutto il territorio nazionale.

Animali da reddito

Gli animali da reddito negli allevamenti sono sotto la vigilanza del Servizio Veterinario dell’ASL, dei NAS e, in materia ambientale e faunistica, dei Carabinieri Forestali, competenti anche per reati connessi alla detenzione di fauna protetta e alle violazioni delle normative di benessere animale negli allevamenti. Il cittadino che assiste a situazioni sospette può segnalare all’ASL territorialmente competente o presentare denuncia alle forze dell’ordine. Qui assume particolare rilievo il nuovo regime di responsabilità degli enti introdotto dalla Legge 82/2025: un allevamento costituito in forma societaria può rispondere come ente dei reati contro gli animali commessi nell’interesse della propria attività. Per un approfondimento sul sistema degli allevamenti intensivi e i suoi meccanismi di controllo, leggi il nostro articolo su allevamenti e benessere animale.

Le associazioni: a cosa servono davvero

ENPA, LAV, LNDC, OIPA: nomi diversi, mandati diversi, radicamento territoriale variabile. La distinzione che conta è questa: alcune di esse hanno guardie zoofile con nomina prefettizia, che operano come agenti di polizia giudiziaria nei limiti già descritti; tutte possono offrire supporto legale, orientamento sul percorso di denuncia, presa in carico temporanea degli animali e pressione istituzionale sui casi più rilevanti.

Trovare il referente locale è il primo passo: le sedi provinciali di queste associazioni hanno spesso reti operative che le strutture nazionali non possono garantire sul territorio. Vale la pena chiamare prima di denunciare, per capire se c’è già un caso aperto sullo stesso soggetto o sulla stessa situazione.

Per capire com’è cambiata la tutela degli animali nel diritto europeo e italiano, incluso il confronto con il modello britannico, leggi il nostro articolo su Animal Welfare e diritti degli animali in Italia.

Il protocollo in tre mosse

Resta una cosa da dire, e vale quanto tutto il resto: tutto questo può sembrare complicato, ma nella pratica si riduce a pochi passi chiari.

Se si è davanti a un’emergenza: 112 (o 113, o Carabinieri). Se si ha una situazione stabile e documentabile: documentare, contattare un’associazione locale, depositare denuncia alle forze dell’ordine o in Procura con ricevuta. In parallelo, segnalare all’ASL Veterinaria se c’è trascuratezza cronica o condizioni incompatibili con la vita dell’animale.

Questa non è una questione di amore per gli animali, anche se quello ci vuole. È una questione di sapere che la legge esiste, che ha i denti, e che il cittadino ha gli strumenti per usarla.

Primo piano di una zampa di cane poggiata su una superficie chiara, con luce naturale calda dall'alto — immagine simbolo della tutela animale
questa non è una questione di amore per gli animali anche se quello ci vuole È una questione di sapere che la legge esiste che ha i denti e che il cittadino ha gli strumenti per usarla

Domande frequenti

Cosa fare se vedo un animale maltrattato in strada?

Documenta la situazione con foto e video senza intervenire fisicamente. Se c’è pericolo immediato per l’animale chiama il 112 o il 113. Se la situazione è cronica ma senza emergenza acuta in corso, raccogli la documentazione e deposita una denuncia presso la Polizia di Stato, i Carabinieri o direttamente in Procura. In entrambi i casi, puoi contattare un’associazione zoofila locale per avere supporto nel percorso.

Il 112 gestisce anche le segnalazioni di maltrattamento animale?

Sì, il 112 può instradare la segnalazione alle forze dell’ordine competenti in caso di emergenza. Per situazioni non urgenti è preferibile contattare direttamente la Polizia di Stato (113) o i Carabinieri, che hanno l’obbligo di ricevere la denuncia.

Chi sono le guardie zoofile e cosa possono fare davvero?

Le guardie zoofile con nomina prefettizia, previste dall’art. 6 della Legge 189/2004, operano come agenti di polizia giudiziaria entro i limiti del loro decreto: in prevalenza per gli animali d’affezione, nel territorio indicato, e solo durante il servizio. Non tutti gli operatori di un’associazione zoofila hanno questa qualifica: conta la nomina individuale del Prefetto, non il logo sull’uniforme.

Cosa rischia chi maltratta un animale in Italia?

Con la Legge 82/2025 in vigore dal 1° luglio 2025, il maltrattamento (art. 544-ter c.p.) prevede la reclusione da sei mesi a due anni più la multa da 5.000 a 30.000 euro, in via cumulativa. L’uccisione (art. 544-bis c.p.) è punita con la reclusione da sei mesi a tre anni, che sale a uno-quattro anni, con multa da 10.000 a 60.000 euro, nei casi di sevizie o prolungamento volontario delle sofferenze. Sono previste aggravanti se il reato avviene davanti a minori, su più animali o con diffusione di immagini attraverso strumenti informatici o telematici. È vietato tenere i cani alla catena, con sanzione fino a 5.000 euro. Le imprese possono rispondere come enti, ai sensi del nuovo art. 25-undevicies del d.lgs. 231/2001.

È legale riprendere con il telefono chi maltratta un animale?

Occorre distinguere due piani. Raccogliere fotografie e video a fini di prova, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, è in linea generale lecito, e può essere determinante per una denuncia. Altra cosa è la diffusione pubblica di quel materiale, cioè pubblicarlo sui social o condividerlo in modo non controllato: qui si entra nel campo della privacy e della potenziale diffamazione, soprattutto se le persone sono identificabili. La regola operativa è semplice: prima si documenta, poi si denuncia, poi eventualmente si comunica. I file originali vanno conservati senza modifiche, perché i metadata possono rafforzare l’attendibilità della documentazione in sede probatoria.

Cosa fare se trovo un animale selvatico ferito?

Contatta il CRAS (Centro Recupero Animali Selvatici) della tua Regione oppure i Carabinieri Forestali al numero gratuito di emergenza ambientale 1515. Non tentare di soccorrere o trasportare l’animale senza indicazioni: potresti peggiorare la situazione o incorrere in divieti legati alla fauna protetta.

Cosa fare se vedo un cane chiuso in auto sotto il sole?

Chiama subito il 112 o il 113. Annota marca, modello e targa del veicolo. Se c’è un parcheggio con personale, segnala anche lì. Non rompere il finestrino autonomamente: potresti risponderne penalmente. Attendi l’intervento delle forze dell’ordine, che possono farlo nelle condizioni previste dalla legge.

Posso portare via un animale se lo vedo in pericolo?

No, o non senza conseguenze legali. Sottrarre un animale senza un provvedimento dell’autorità può configurare furto o appropriazione indebita, anche se l’intenzione era di salvarlo. La strada corretta è attivare le forze dell’ordine e attendere che siano loro a procedere con il sequestro.

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Bibliografia

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2025/06/16/25G00089/sg Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 2025. Legge 6 giugno 2025, n. 82: Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni per l’integrazione e l’armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali. In vigore dal 1° luglio 2025.

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2004-07-20;189 Normattiva, 2004. Legge 20 luglio 2004, n. 189: Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini. Base normativa fondamentale del sistema di tutela penale degli animali in Italia.

https://temi.camera.it/leg19/provvedimento/reati-contro-gli-animali.html Camera dei Deputati, 2025. Dossier parlamentare «Reati contro gli animali»: analisi della Legge 82/2025, modifiche al Codice penale e al Codice di procedura penale, responsabilità degli enti.

https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_3_2_16.page Ministero della Giustizia. Denuncia, querela, esposto: spiegazione ufficiale delle differenze tra i principali strumenti procedurali a disposizione del cittadino.

https://sdg.interno.gov.it/it/f5-numero-emergenza-unico-europeo-112 Ministero dell’Interno. Numero Unico Europeo 112: funzionamento, copertura territoriale e attivazione delle forze di polizia competenti in situazioni di emergenza.

https://www.giurisprudenzapenale.com/2025/06/17/reati-contro-gli-animali-pubblicata-in-gazzetta-ufficiale-la-legge-6-giugno-2025-n-8-in-vigore-dal-1-luglio-2025/ Giurisprudenza Penale, 2025. Reati contro gli animali: pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge 6 giugno 2025, n. 82. Analisi tecnica delle modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al d.lgs. 231/2001.

https://www.lav.it/news/proposta-legge-maltrattamento-animali LAV, 2025. Percorso parlamentare e valutazioni sulla riforma dei reati contro gli animali: punti di forza, criticità e lacune del testo approvato.

https://www.lav.it/leggi/maltrattamenti LAV. Normativa sul maltrattamento animale: testo della Legge 189/2004 con integrazioni, Titolo IX-bis del Codice penale e normativa secondaria correlata.

https://www.anmvioggi.it/in-evidenza/77575-reati-contro-gli-animali-in-vigore-la-riforma-penale.html ANMVI, 2025. Reati contro gli animali, riforma dal 1° luglio: analisi tecnico-veterinaria delle principali novità introdotte dalla Legge 82/2025.

Eywa Divulgazione. eywadivulgazione.it. «Il green si fa, non si dice»

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