- mercoledì 11 Febbraio 2026
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Segnalare un problema al verde urbano: chi chiamare, quando e come farlo nel modo giusto

Strumenti concreti per trasformare l’indignazione in azione amministrativa efficace e tracciabile.

Vedere un albero massacrato da una potatura selvaggia, un parco pubblico abbandonato al degrado o un’alberatura storica abbattuta senza apparente motivo provoca rabbia. Quella rabbia è legittima, ma da sola non serve a niente. Serve trasformarla in azione amministrativa corretta, perché il verde urbano non è solo questione estetica o sentimentale: è patrimonio pubblico tutelato per legge, con responsabilità precise e conseguenze chiare quando viene danneggiato.

Questo articolo non vi dirà «fate qualcosa», ma vi spiegherà cosa fare, con chi e come, per ottenere risultati concreti. Perché l’indignazione senza procedura rimane sterile; la procedura corretta, invece, può inchiodare responsabilità e impedire danni futuri.

Perché segnalare correttamente fa la differenza

Il verde urbano in Italia è gestito principalmente dai Comuni, che secondo il Testo Unico degli Enti Locali (D.Lgs. 267/2000, artt. 3 e 13) hanno competenza diretta sulla gestione del territorio e sui servizi pubblici locali, nell’ambito delle funzioni amministrative proprie in materia di governo del territorio e gestione dei servizi pubblici locali, tra cui rientra la manutenzione del patrimonio verde comunale. Questo significa che ogni intervento – dalla potatura ordinaria all’abbattimento – deve seguire procedure specifiche, essere autorizzato, documentato e giustificato.

Quando questi passaggi vengono saltati, non siamo di fronte a una semplice «cattiva gestione»: siamo potenzialmente di fronte a illeciti amministrativi o, in alcuni casi, a reati ambientali. La differenza è sostanziale. Un illecito amministrativo può portare a sanzioni economiche e responsabilità dirigenziali; un reato ambientale, regolato dalla Legge 68/2015 sui delitti contro l’ambiente, può portare a conseguenze penali.

Ma per far valere questa distinzione serve sapere a chi rivolgersi, con quale tempistica e attraverso quali canali. Segnalare al soggetto sbagliato significa perdere tempo; segnalare male significa non essere presi sul serio; segnalare tardi può rendere irrilevante l’intervento. Per questo servono strumenti precisi.

Chi ha competenza su cosa (e perché non potete sbagliarvi)

Non tutte le situazioni sul verde urbano competono alla stessa autorità. Rivolgersi all’ente sbagliato non è solo inefficace: rischia di far finire la vostra segnalazione in un limbo burocratico da cui non uscirà mai. Ecco la mappa operativa.

Il Comune ha competenza sulla gestione ordinaria del verde urbano. Secondo la Legge 10/2013 sullo sviluppo degli spazi verdi urbani, i Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti devono rendere pubblico il bilancio arboreo di fine mandato, indicando il rapporto fra alberi piantati e abbattuti, mentre il censimento degli alberi monumentali è obbligatorio per tutti i Comuni. Questo significa che manutenzione, potature programmate, sicurezza delle alberature e interventi ordinari ricadono sotto la loro responsabilità diretta. Se vedete una potatura scorretta, un albero pericolante o un parco in stato di abbandono, il primo destinatario della segnalazione è sempre l’ufficio verde pubblico del vostro Comune.

I Carabinieri Forestali intervengono quando si configurano reati ambientali o violazioni di vincoli paesaggistici. Non sono competenti per la gestione ordinaria, ma lo diventano se c’è un sospetto di illecito penale: abbattimento illegale di alberi protetti, violazione di vincoli su aree tutelate, danneggiamento del patrimonio naturale. L’Arma dei Carabinieri, attraverso il Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari, ha poteri di polizia giudiziaria e può aprire indagini su condotte che violano il Codice Penale, in particolare l’art. 733-bis, che punisce la distruzione o il deterioramento di habitat all’interno di siti protetti.

La Soprintendenza entra in gioco quando l’area in questione è sottoposta a vincolo paesaggistico. Il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.Lgs. 42/2004) stabilisce che qualsiasi intervento su aree vincolate richiede autorizzazione paesaggistica nell’ambito del procedimento che coinvolge la Soprintendenza competente territorialmente. Se un albero viene abbattuto o pesantemente potato in un contesto paesaggistico tutelato senza questa autorizzazione, non si tratta solo di cattiva gestione: si tratta di violazione di legge con conseguenze amministrative e, in alcuni casi, penali.

Capire quale sia l’autorità competente non è un dettaglio burocratico: è la condizione necessaria affinché la vostra segnalazione abbia senso e produca effetti.

Quando è emergenza (e quando non lo è)

Non tutte le situazioni richiedono la stessa urgenza. Un albero pericolante, con rami spezzati che sovrastano un marciapiede trafficato o segni evidenti di instabilità strutturale, configura un pericolo immediato per la pubblica incolumità. In questi casi la segnalazione deve essere immediata e rivolta sia alla Polizia Locale sia all’ufficio verde del Comune, possibilmente tramite canali diretti come numeri verdi comunali o emergenze tecniche.

Le linee guida per la gestione del verde urbano elaborate dal Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente (SNPA/ISPRA) definiscono criteri oggettivi per valutare la stabilità di un albero e identificare situazioni di rischio reale. Questi criteri includono presenza di funghi lignicoli (che degradano il legno), lesioni strutturali evidenti, inclinazione anomala del fusto, radici sollevate o danneggiate. Se riconoscete uno di questi segnali, non aspettate: la segnalazione va fatta subito.

Diverso è il caso di una potatura scorretta già eseguita, di un parco in condizioni di abbandono o di un intervento discutibile ma non pericoloso. In questi casi non c’è emergenza, ma resta l’opportunità – e spesso il dovere civico – di segnalare formalmente l’irregolarità. Qui conta la qualità della segnalazione, non la velocità.

Come fare una segnalazione che funzioni

Una segnalazione efficace non è uno sfogo emotivo inviato via email generica. È un atto amministrativo che, se costruito bene, costringe l’ente destinatario a rispondere formalmente e, se necessario, a intervenire. Le Linee guida ANCI sulla gestione del verde urbano e le linee guida SNPA/ISPRA sul verde urbano forniscono indicazioni operative su come strutturare una comunicazione istituzionale corretta.

Documentazione fotografica georeferenziata: ogni foto deve contenere metadati GPS che permettano di localizzare con precisione il punto segnalato. Se il vostro smartphone non li include automaticamente, usate app gratuite che lo fanno. Le foto devono mostrare chiaramente il problema: inquadrature generali per contestualizzare, dettagli per evidenziare danni specifici.

Indicazione precisa dell’area: non basta scrivere «via Garibaldi». Serve il numero civico più vicino, riferimenti visibili (panchine, segnaletica, edifici adiacenti), eventualmente coordinate geografiche. Un tecnico comunale che riceve decine di segnalazioni al giorno non può permettersi di cercare dove sia «quell’albero vicino al parco».

Descrizione tecnica del problema: se avete competenze botaniche o agronomiche, usatele. Se non le avete, limitatevi a descrivere oggettivamente ciò che vedete senza interpretazioni inutili. «Capitozzatura totale di tiglio con tagli oltre 10 cm di diametro» è utile; «hanno massacrato un povero albero» non lo è.

Canale formale: la segnalazione va inviata preferibilmente tramite PEC (posta elettronica certificata) all’ufficio competente, oppure attraverso i portali comunali dedicati alle segnalazioni, o ancora tramite raccomandata A/R o protocollazione diretta presso l’ufficio protocollo del Comune. Evitate email generiche, messaggi privati sui social o telefonate informali. Un canale ufficiale (PEC o protocollazione formale) garantisce tracciabilità e assegnazione a un ufficio competente. Se formulate la segnalazione come istanza di intervento o richiesta di verifica, l’amministrazione è tenuta a trattarla come procedimento e a rispondere nei termini applicabili.

Quando si configura un reato ambientale

Ci sono situazioni in cui la cattiva gestione del verde urbano sconfina nel penale. Non sempre è facile riconoscerle, ma sapere dov’è l confine è importante per capire se la vostra segnalazione debba coinvolgere anche i Carabinieri Forestali o la Procura.

Abbattimento senza autorizzazione: se un albero viene abbattuto in area pubblica o privata vincolata senza la necessaria autorizzazione comunale o paesaggistica, si configura un illecito amministrativo che può trasformarsi in reato se l’albero era soggetto a tutela specifica (ad esempio alberi monumentali censiti ai sensi della Legge 10/2013).

Violazione di vincolo paesaggistico: qualsiasi intervento su aree sottoposte a vincolo paesaggistico richiede l’autorizzazione della Soprintendenza. L’assenza di questa autorizzazione è sanzionata dal Codice dei Beni Culturali con multe salate e, nei casi più gravi, con responsabilità penali a carico di chi ha disposto o eseguito l’intervento.

Distruzione di habitat: accanto ai delitti ambientali introdotti dalla Legge 68/2015, il Codice Penale prevede anche il reato di distruzione o deterioramento di habitat in siti protetti (art. 733-bis c.p.). Se l’intervento sul verde urbano ha danneggiato o distrutto habitat di specie protette in siti Natura 2000 o aree tutelate similari, non siamo più nell’ambito amministrativo: siamo in quello penale.

In questi casi la segnalazione va indirizzata anche ai Carabinieri Forestali tramite PEC alla stazione territorialmente competente, allegando tutta la documentazione raccolta. Se necessario, si può presentare un esposto formale alla Procura della Repubblica.

Strumenti civici avanzati: accesso agli atti e FOIA

Segnalare è il primo passo. Ma se la risposta dell’amministrazione è generica, evasiva o inesistente, avete altri strumenti legali per ottenere informazioni e responsabilità.

Accesso agli atti (Legge 241/1990): chiunque vi abbia un interesse diretto, concreto e attuale può richiedere copia degli atti amministrativi relativi a un procedimento, come autorizzazioni per potature o abbattimenti, perizie agronomiche, delibere comunali. La richiesta va presentata per iscritto indicando con precisione quali documenti si vogliono visionare. L’amministrazione ha trenta giorni per rispondere.

FOIA italiano (D.Lgs. 33/2013): il Freedom of Information Act italiano permette l’accesso generalizzato a dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, anche senza dover dimostrare un interesse diretto. Potete chiedere bilanci arborei comunali, piani di gestione del verde urbano, relazioni tecniche su interventi specifici. Anche qui: richiesta scritta formale via PEC o portale dedicato.

Questi strumenti non sono favori concessi dall’amministrazione: sono diritti garantiti per legge. Usarli significa mettere le istituzioni di fronte alle proprie responsabilità documentali ed eventualmente far emergere incoerenze o irregolarità che una semplice segnalazione non avrebbe portato alla luce.

Eywa dice…

Il verde urbano è un bene comune tutelato per legge. Difenderlo non significa solo indignarsi davanti a un albero capitozzato: significa conoscere procedure, competenze e diritti per agire efficacemente. Il cittadino informato non è quello che protesta genericamente; è quello che sa esattamente dove colpire per ottenere risultati. E questo articolo vi ha appena dato la mappa.

Bibliografia essenziale

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267 Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – Testo Unico degli Enti Locali. Definisce competenze e funzioni amministrative dei Comuni in materia di governo del territorio e gestione dei servizi locali.

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2013-01-14;10
Legge 14 gennaio 2013, n. 10 – Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani. Introduce il bilancio arboreo di fine mandato e disciplina la tutela degli alberi monumentali.

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-22;42
Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio. Regola i vincoli paesaggistici e le autorizzazioni necessarie per interventi in aree tutelate.

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2015-05-22;68
Legge 22 maggio 2015, n. 68 – Disposizioni in materia di delitti contro l’ambiente. Introduce nel Codice Penale i principali reati ambientali.

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-08-07;241
Legge 7 agosto 1990, n. 241 – Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi. Stabilisce l’obbligo di conclusione del procedimento e disciplina l’accesso agli atti.

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-03-14;33
Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 – Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità e trasparenza delle pubbliche amministrazioni. Costituisce il riferimento normativo del FOIA italiano

Alice Salvatore
Alice Salvatore
Alice Salvatore, è una politica “scollocata”, il concetto di scollocamento è un atto di volontaria autodeterminazione. Significa abbandonare un lavoro sicuro e redditizio, per seguire le proprie aspirazioni e rimanere coerente e fedele al proprio spirito. Alice Salvatore si è dunque scollocata, rinunciando a posti di prestigio, profumatamente remunerati, per non piegare il capo a logiche contrarie al suo senso etico e alla sua coerenza. Con spirito indomito, Alice continua a fare divulgazione responsabile, con un consistente bagaglio esperienziale nel campo della politica, dell’ambiente, della salute, della società e dell’urbanistica. La nostra società sta cambiando, e, o cambia nella direzione giusta o la cultura occidentale arriverà presto al TIME OUT. Alice è linguista, specializzata in inglese e francese, ha fatto un PhD in Letterature comparate Euro-americane, e macina politica ed etica come respira.
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