Regolamento anti-deforestazione: il secondo rinvio e cosa cambia per quello che compri
Esiste una legge europea che vuole tenere fuori dai nostri scaffali il caffè, il cacao, il legno e la carne prodotti distruggendo foreste. Doveva partire alla fine del 2024, è stata rinviata due volte e nell’estate 2026 Bruxelles ne ha ridefinito i dettagli tecnici. Vale la pena capire cosa prevede davvero, perché continua a slittare, e cosa cambia, e cosa no, per chi fa la spesa.
Il problema
Quando pensiamo alla deforestazione la immaginiamo lontana, in Amazzonia o nel Sud-est asiatico. Raramente la colleghiamo alla nostra tazzina di caffè o alla tavoletta di cioccolato. Eppure una parte della distruzione delle foreste nel mondo è «incorporata» proprio nei beni che l’Europa importa, produce e consuma. La legge che dovrebbe spezzare questo legame esiste, si chiama con la sigla inglese EUDR, e la sua storia recente racconta più cose insieme: un obiettivo ambizioso, una macchina applicativa complicata e una pressione politica che ne ha diluito i tempi.
Cosa succede davvero, e perché
EUDR sta per «European Union Deforestation Regulation». Le istituzioni lo chiamano più spesso regolamento sui prodotti a deforestazione zero, ed è il Regolamento (UE) 2023/1115, in vigore dal 29 giugno 2023. Un regolamento europeo, a differenza di una direttiva, non ha bisogno di una legge nazionale di recepimento per valere; ha però bisogno che ogni Stato designi le autorità competenti, organizzi i controlli e stabilisca le sanzioni, e l’Italia lo sta facendo.
La logica è semplice e insieme radicale. Alcuni beni non possono essere immessi sul mercato europeo, messi a disposizione o esportati se legati a terreni deforestati dopo una certa data. Le materie prime coinvolte sono sette, quelle che il legislatore ha individuato come principali motori della deforestazione agricola: bovini, cacao, caffè, olio di palma, gomma, soia e legno. Con loro viaggia una lista definita di prodotti derivati: non tutto ciò che ne discende, ma solo i codici doganali elencati nell’Allegato I. Il cioccolato c’è, la carta e il cartone di pasta di legno pure; i libri e i giornali stampati no, e la pelle bovina, come vedremo, sta per uscirne.
La condizione ambientale centrale è quella «a deforestazione zero»: il prodotto deve provenire da terreni non convertiti da foresta a uso agricolo dopo il 31 dicembre 2020, e per il legno conta anche il degrado forestale. Ma non è l’unica. Il regolamento chiede anche che il bene sia stato prodotto rispettando le leggi del Paese d’origine, e che sia coperto da una dichiarazione di dovuta diligenza. La dovuta diligenza è la verifica documentata dell’origine che le imprese devono svolgere: raccolta delle informazioni, fino alla geolocalizzazione dei terreni di produzione, valutazione del rischio e, dove serve, misure per ridurlo. Le certificazioni volontarie possono aiutare, ma non sostituiscono questa responsabilità.
L’applicazione dell’EUDR, prevista in origine per la fine del 2024, è già stata rinviata due volte. Il primo slittamento, con il Regolamento (UE) 2024/3234, l’aveva spostata al 30 dicembre 2025 per le grandi e medie imprese e al 30 giugno 2026 per le più piccole. Il secondo, con il Regolamento (UE) 2025/2650 del dicembre 2025, l’ha portata al 30 dicembre 2026 per gli operatori e i commercianti diversi dalle micro e piccole imprese. Per le persone fisiche e per le micro e piccole imprese la data è il 30 giugno 2027, ma solo a due condizioni che è bene non dimenticare: che risultino costituite entro il 31 dicembre 2024, e che non trattino legno e derivati già regolati dal vecchio regolamento sul legno (EUTR), per i quali la scadenza resta comunque il 30 dicembre 2026. Non è un cavillo: chi legge «tanto le piccole imprese hanno tempo fino al 2027» rischia di sbagliare i conti.
Con il secondo rinvio sono arrivate anche semplificazioni. C’è una dichiarazione semplificata, una tantum, ma riservata a una categoria ristretta: micro e piccoli operatori primari stabiliti in un Paese a basso rischio, che immettono o esportano beni ottenuti direttamente dalla propria produzione. E anche per loro la semplificazione non cancella l’obbligo di verificare la conformità. È stato inoltre escluso dall’ambito della norma un intero capitolo della nomenclatura doganale, quello dei prodotti stampati come libri e giornali. Su quella classifica dei Paesi in rischio basso, standard o alto, adottata dalla Commissione nel maggio 2025 e aggiornata nel tempo, si regge del resto buona parte del meccanismo: decide quanti controlli servono e quanto pesa la dovuta diligenza. È un elemento da rileggere periodicamente, non da dare per fisso.
La Commissione doveva poi presentare, entro il 30 aprile 2026, una relazione di riesame a fini di semplificazione. L’ha pubblicata il 4 maggio 2026, insieme a linee guida e FAQ aggiornate e a una prima bozza di modifica dell’Allegato I, senza però riaprire il testo del regolamento.
L’ultimo tassello è di poche settimane fa. Il 13 luglio 2026 la Commissione ha adottato due atti tecnici distinti. Il primo è un atto delegato che aggiorna l’elenco dei prodotti derivati coperti: toglie dall’ambito, tra gli altri, le pelli e il cuoio bovini, gli pneumatici ricostruiti, la soia da semina e alcuni articoli di gomma, e vi aggiunge, tra gli altri, il caffè solubile, alcuni derivati dell’olio di palma e le lingue bovine congelate, che però scatteranno solo dal 30 dicembre 2027. Le sette materie prime di base restano intatte. Questo atto è stato adottato ma non è ancora in vigore: deve passare il vaglio di Parlamento e Consiglio, che possono respingerlo o lasciarlo entrare in vigore, non riscriverlo, e le eventuali modifiche competono comunque alla Commissione. Il secondo atto, invece, è un regolamento di esecuzione, il 2026/1565, che ridefinisce il funzionamento del sistema informatico su cui viaggiano le dichiarazioni: questo è già in vigore, dal 17 luglio 2026. Due atti, due stati giuridici diversi, e vale la pena tenerli separati.
Quanto pesano davvero queste esclusioni e aggiunte? Meno di una riscrittura, più di una limatura. Gli obiettivi generali del regolamento non vengono toccati, ma restringere l’elenco dei prodotti cambia il perimetro dei beni regolati, e non in modo puramente cosmetico. La stessa Commissione, nel documento di lavoro che accompagna l’atto, stima che i prodotti candidati all’esclusione portino con sé una quantità di deforestazione «incorporata» maggiore di quelli in ingresso. Sono però stime di modello, costruite su dati 2015-2020 e su assunzioni economiche discutibili; nel caso della pelle, che pesa più di tutto, il valore oscilla in una forbice molto ampia, e una parte di quel beneficio resta comunque catturata, perché la carne bovina rimane nell’ambito della norma e le pelli viaggiano con la carne. Insomma, il perimetro si sposta davvero, ed è lì che va guardato.
Perché tutti questi rinvii? La ragione dichiarata è in buona parte tecnica e organizzativa. Il sistema informatico che raccoglie le dichiarazioni, avviato già nel dicembre 2024, non reggeva i volumi previsti ed è stato rivisto e riaperto solo a fine giugno 2026; gli Stati membri, gli operatori e i partner commerciali hanno chiesto più tempo per preparare tracciabilità e controlli. Attorno alla vicenda c’è però anche una lettura politica, da dare come interpretazione, non come fatto accertato. C’è chi legge nei rinvii il segno di una più generale spinta ad alleggerire le regole ambientali, e chi osserva le pressioni pubbliche di diversi Paesi produttori ed esportatori, che sulla norma hanno avanzato obiezioni anche in sedi internazionali. Che queste pressioni esistano è documentato; che abbiano determinato da sole una singola decisione è un’altra cosa, e non è dimostrato. La sostanza ambientale della norma, comunque, resta in piedi: sono i tempi e gli oneri ad essere stati alleggeriti.
Chi paga
Il conto dei ritardi rischia di pagarlo soprattutto l’ambiente. Secondo l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura (FAO), tra il 1990 e il 2020 il mondo ha perso circa 420 milioni di ettari di foresta per deforestazione, un’area più grande dell’India. La fotografia più recente, la valutazione FRA 2025, dice che il fenomeno rallenta ma non si ferma: la deforestazione lorda viaggia ancora intorno ai 10,9 milioni di ettari l’anno nel periodo 2015-2025, mentre la perdita netta di superficie forestale, che tiene conto anche di riforestazione e ricrescita, scende a circa 4,12 milioni di ettari l’anno. Ogni anno di rinvio prolunga il periodo in cui i prodotti legati alla distruzione delle foreste continuano a entrare in Europa senza il filtro pieno e obbligatorio previsto dall’EUDR. Quanta deforestazione in più sia imputabile proprio al rinvio non è quantificato, e sarebbe scorretto fingere di saperlo; ma il tempo perso è tempo perso.
Ne pagano un prezzo anche le imprese che si erano attrezzate per tempo. Il loro vantaggio non è azzerato: restano i dati di filiera, i fornitori conformi, i sistemi già pronti. Ma il rendimento di quell’investimento slitta, e per un po’ competono con chi ha semplicemente aspettato. E, in prospettiva, il tema riguarda anche chi acquista, che continua a comprare senza che sia ancora pienamente operativo un sistema europeo, uniforme e verificabile dalle autorità, su cosa c’è dietro il prodotto. Attenzione però a non aspettarsi troppo: l’EUDR non è un’etichetta stampata sulla confezione né una garanzia assoluta contro ogni irregolarità, è un sistema di dovuta diligenza e di controllo pubblico. Fa una cosa diversa, e la fa a monte.
Cosa possiamo fare
Da soli non possiamo applicare un regolamento europeo, ma qualcosa possiamo farlo. Intanto sapere che questo strumento esiste e da quando dovrebbe valere davvero, con tutte le sue date differenziate, per non pensare che il tema sia archiviato né farsi confondere dalle scadenze. Poi usare il potere di chi acquista: chiedere ai marchi informazioni sull’origine e sulla tracciabilità delle materie prime a rischio, perché la domanda dei consumatori è una delle leve che orientano le filiere, accanto alla regolazione, agli acquisti delle grandi imprese, ai controlli doganali e all’azione delle autorità. E seguire la politica su questo dossier con occhio critico ma informato, distinguendo le semplificazioni ragionevoli, che tolgono peso senza toccare gli obiettivi, dagli svuotamenti, che invece li indeboliscono. Il confine tra le due si misura, non si dichiara: si guarda a quanta deforestazione incorporata resta coperta, a quanto reggono i controlli, a quali informazioni restano obbligatorie. Non è un dettaglio da addetti ai lavori: è la differenza tra una legge che protegge le foreste e una che si limita ad annunciarlo.
Conclusione
Una norma non vale per come è scritta, ma per quando e come viene applicata. L’EUDR resta uno degli strumenti più estesi mai messi in campo per legare i nostri consumi alla salute delle foreste del pianeta, perché prova a collegare l’accesso al mercato europeo alla tracciabilità geografica e alla conformità delle filiere. Che diventi davvero efficace o si trasformi nell’ennesimo buon proposito rinviato dipenderà da cose molto concrete, la qualità dei dati, i controlli, le risorse delle autorità, la cooperazione internazionale, e anche dall’attenzione con cui, come cittadini e come consumatori, decideremo di guardarlo.
Approfondimenti Eywa
Ghost forests: le foreste fantasma d’Italia «Eywa Divulgazione, 2026. Lo stato reale delle foreste italiane, tra degrado silenzioso e dati che non tornano.»
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Sostituzione di specie nei boschi e tagli abusivi «Eywa Divulgazione, 2026. Come si aggira la tutela nella gestione forestale, tra autorizzazioni e abusi.»
Fonti
Regolamento (UE) 2023/1115 Unione europea, 2023, il testo che istituisce l’obbligo di prodotti «a deforestazione zero» per le sette materie prime a rischio, in vigore dal 29 giugno 2023.
Regolamento (UE) 2024/3234 Unione europea, 2024, il primo rinvio, che spostò l’applicazione al 30 dicembre 2025 e al 30 giugno 2026.
Regolamento (UE) 2025/2650 Unione europea, 2025, il secondo rinvio e le semplificazioni, con le scadenze del 30 dicembre 2026 e del 30 giugno 2027 e le relative condizioni.
La Commissione aggiorna l’ambito dei prodotti e gli strumenti a sostegno dell’EUDR Commissione europea, 13 luglio 2026, l’annuncio dell’atto delegato sull’Allegato I e del regolamento di esecuzione sul sistema informativo.
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1565 Unione europea, 2026, le regole del sistema informativo, pubblicato il 14 luglio e in vigore dal 17 luglio 2026.
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1093 Unione europea, 22 maggio 2025, la prima classificazione dei Paesi in rischio basso, standard e alto.
Documento di lavoro della Commissione sull’aggiornamento dell’Allegato I (SWD(2026)194) Commissione europea, 2026, l’analisi costi-benefici dei prodotti valutati per l’inclusione o l’esclusione, con le stime di deforestazione incorporata.
Pacchetto di semplificazione dell’EUDR Commissione europea, 4 maggio 2026, la relazione di riesame con linee guida e FAQ aggiornate.
Global Forest Resources Assessment 2025 FAO, 2025, la valutazione mondiale più recente delle risorse forestali (periodo 1990-2025): la deforestazione lorda resta intorno ai 10,9 milioni di ettari l’anno e la perdita netta scende a circa 4,12 milioni nel 2015-2025, in linea con il dato storico dei 420 milioni di ettari persi dal 1990.
